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Ordinanza — n. 23226/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to late litigation power issuance violating specific Dublin transfer appeal procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23226/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the litigation power was issued after the Dublin transfer order was communicated. The appellant's lawyer failed to certify the power's date as subsequent to the communication, a strict requirement under Article 35 bis of D.Lgs. 25/2008. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the transfer order.

Regesto Legislator

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Art. 35 bis, comma 13, D.Lgs. 25/2008; Art. 3, comma 3 septies, D.Lgs. 25/2008: A special litigation power for cassation appeals against Dublin transfer orders must be issued after the communication of the contested decision, and the lawyer must certify this posteriority and authenticity.

Parole chiave

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Dublin Regulation Cassation Appeal Litigation Power Procedural Admissibility Certification Requirement Transfer Order Inadmissible Appeal inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis, comma 13, D.Lgs. 25/2008
RILEVATO che Afridi Rehmat Sher ricorre per cassazione avverso il "decreto" del Tribunale di Trieste di rigetto del ricorso avverso l'ordine di trasferimento in Germania adottato dall'Autorità di Dublino; che si deve fare applicazione del principio secondo cui l'art. 35 bis, comma 13 (analogamente, l'art.
Art. 3, comma 3 septies, D.Lgs. 25/2008
RILEVATO che Afridi Rehmat Sher ricorre per cassazione avverso il "decreto" del Tribunale di Trieste di rigetto del ricorso avverso l'ordine di trasferimento in Germania adottato dall'Autorità di Dublino; che si deve fare applicazione del principio secondo cui l'art. 35 bis, comma 13 (analogamente, l'art.
Art. 83 c.p.c.
Art. 365 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115/2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dPR n.

Giurisprudenza citata

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SU 15177 del 2021
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Testo completo

20 ORDINANZA sul ricorso 15806/2020 proposto da: Afridi Rehmat Sher, avvocati Farina Maria Rosaria e Coseano Paolo -ricorrente - contro Ministero dell'interno - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il 26/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2021 da LAMORGESE ANTONIO PIETRO. RILEVATO che Afridi Rehmat Sher ricorre per cassazione avverso il "decreto" del Tribunale di Trieste di rigetto del ricorso avverso l'ordine di trasferimento in Germania adottato dall'Autorità di Dublino; che si deve fare applicazione del principio secondo cui l'art. 35 bis, comma 13 (analogamente, l'art. 3, comma 3 septies), del d.

Igs. n. 25 del 2008fLom~a, - nella parte in cui prevede, in materia, che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato" e che "a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima" - richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso" nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente (SU 15177 del 2021); che, nella specie, la procura alle liti non rispetta tali indicazioni ed è, dunque, invalida; che il ricorso è inammissibile; che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Roma, 28 maggio 2021 .ORTF ?Al-PREM '0" CA1