Cassation appeal dismissed due to late litigation power issuance violating specific Dublin Regulation transfer order procedural requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the litigation power was issued after the Dublin transfer order was communicated. The applicant's lawyer failed to certify the power's date as subsequent to the transfer notice, a strict requirement under the Dublin Regulation. Consequently, the court ruled the appeal invalid and non-eligible for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35 bis, comma 13, d. Igs. n. 25/2008; Art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115/2002: A special litigation power for cassation appeals against Dublin transfer orders must explicitly state a date subsequent to the transfer notice communication, and failure to certify this renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
0 ORDINANZA sul ricorso 15612/2020 proposto da: Mahato Lal Dhoj, avvocati Farina Maria Rosaria e Coseano Paolo -ricorrente - contro Ministero dell'interno, Avvocatura generale dello Stato -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il 12/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2021 da LAMORGESE ANTONIO PIETRO. RILEVATO che Mahato Lal Dhoj ricorre per cassazione avverso il "decreto" del Tribunale di Trieste di rigetto del ricorso avverso l'ordine di trasferimento in Slovenia adottato dall'Autorità di Dublino;che si deve fare applicazione del principio secondo cui l'art. 35 bis, comma 13 (analogamente, l'art. 3, comma 3 septies), del d.
Igs. n. 25 del 2008/ 52tUr - nella parte in cui prevede, in materia, che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato" e che "a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima" - richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso" nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente (SU 15177 del 2021); che, nella specie, la procura alle liti non rispetta tali indicazioni ed è, dunque, invalida; che il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di 3 contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Roma, 28 maggio 2021 CCM rE REMA Prima Sezione Civii