Cassation appeal dismissed due to invalid litigation power granted before Dublin transfer order communication.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the litigation power granted to the lawyer was issued prior to the communication of the Dublin transfer order. The defendant argued that the special procedural rule for Dublin cases requires the power to be dated after the order's communication, a requirement explicitly stated in the relevant decree. The court upheld this strict interpretation, ruling that the lack of a subsequent date rendered the power invalid and the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35 bis, comma 13, d. Igs. n. 25 del 2008; The special litigation power for Dublin transfer appeals must be dated after the order's communication, and failure to certify this date renders the power invalid and the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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0 ORDINANZA sul ricorso 15518/2020 proposto da: Hashim Muhammad Zameer, avvocati Farina Maria Rosaria e Coseano Paolo -ricorrente - contro Ministero dell'interno - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il 11/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2021 da LAMORGESE ANTONIO PIETRO. RILEVATO che Hashim Muhammad Zameer ricorre per cassazione avverso il "decreto" del Tribunale di Trieste di rigetto del ricorso avverso l'ordine di trasferimento in Germania adottato dall'Autorità di Dublino;
• che si deve fare applicazione del principio secondo cui l'art. 35 bis, comma 13 (analogamente, l'art. 3, comma 3 septies), del d. Igs. n. 25 del 2008ZAW2212 - nella parte in cui prevede, in materia, che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato" e che "a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima" - richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso" nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente (SU 15177 del 2021); che, nella specie, la procura alle liti non rispetta tali indicazioni ed è, dunque, invalida; che il ricorso è inammissibile; che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Roma, 28 maggio 2021 CORTE •IPREN