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Ordinanza — n. 23223/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to late litigation power issuance violating specific procedural requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23223/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the litigation power issued by the lawyer was dated prior to the communication of the contested Dublin transfer order. The applicant argued for the appeal's validity, but the court applied a strict rule requiring the power's date to be explicitly subsequent to the administrative decision. Consequently, the lack of this chronological requirement rendered the procedural instrument invalid and the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 35 bis, comma 13, d. Igs. n. 25 del 2008; The litigation power for cassation appeals must be issued after the communication of the contested decision, and the lawyer must certify this date, otherwise the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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litigation power issuance Dublin transfer order cassation appeal admissibility procedural chronology inadmissible appeal allontanamento dall'asilo diritto di soggiorno degli stranieri domanda d'asilo tibetana

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis, comma 13, d. Igs. n. 25 del 2008
RILEVATO che Javed Abdullah ricorre per cassazione avverso il "decreto" del Tribunale di Trieste di rigetto del ricorso avverso l'ordine di trasferimento in Germania adottato dall'Autorità di Dublino; che si deve fare applicazione del principio secondo cui l'art. 35 bis, comma 13 (analogamente, l'art.
Art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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SU 15177 del 2021
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 15127/2020 proposto da: Javed Abdullah, avvocati Farina Maria Rosaria e Coseano Paolo -ricorrente - contro Ministero dell'interno, Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il 07/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2021 da LAMORGESE ANTONIO PIETRO. RILEVATO che Javed Abdullah ricorre per cassazione avverso il "decreto" del Tribunale di Trieste di rigetto del ricorso avverso l'ordine di trasferimento in Germania adottato dall'Autorità di Dublino; che si deve fare applicazione del principio secondo cui l'art. 35 bis, comma 13 (analogamente, l'art. 3, comma 3 septies), del d.

Igs. n. 25 del 2008.157?~rdr - nella parte in cui prevede, in materia, - che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato" e che "a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima" - richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità dei ricorso" nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente (SU 15177 del 2021); che, nella specie, la procura alle liti non rispetta tali indicazioni ed è, dunque, invalida; che il ricorso è inammissibile.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Roma, 28 maggio 2021 Il P e 1011119015119»ry C