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Ordinanza — n. 23015/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian asylum appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific integration evidence and failure to challenge country conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23015/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the asylum appeal inadmissible, rejecting the applicant's claims for refugee or humanitarian protection. The applicant argued that lower courts failed to investigate police corruption and ignored his precarious situation in Sierra Leone, but the court found no specific evidence of integration in Italy or decisive facts supporting his vulnerability. Consequently, the court ruled that general country conditions and abstract references to human rights violations are insufficient to grant protection without concrete proof of social integration.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.lgs. n. 251/2007; Art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008: The court must reject an appeal for humanitarian protection if the applicant fails to provide specific evidence of social integration in Italy or concrete facts demonstrating decisive vulnerability beyond general country conditions.

Parole chiave

Generato dall'IA
asylum appeal inadmissibility humanitarian protection criteria social integration evidence country of origin conditions burden of proof asylum Cassation procedure rules refugee status denial allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 3 d.lgs. n. 251/2007
Il ricorrente denuncia: (i) con il primo motivo, sub specie del vizio di cui all'art. 360 comma 1 n.3 cod.
Art. 8 d.lgs. n. 25/2008
Art. 27 d.lgs. n. 25/2008
Art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
Art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
Art. 19 d.lgs. n. 286/1998
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Il ricorrente denuncia: (i) con il primo motivo, sub specie del vizio di cui all'art. 360 comma 1 n.3 cod.
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Il ricorrente denuncia: (i) con il primo motivo, sub specie del vizio di cui all'art. 360 comma 1 n.3 cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 32064/2018
Cass. n. 30105/2018
Cass. S.U. n. 29459/2019
Cass. n. 4455/2018
Cass. S.U. n. 5314/2020
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Testo completo

0 ORDINANZA sul ricorso 15736/2020 proposto da: Idrissa Conteh, rappresentato e difeso dall'avvocato Venato Davide giusta procura allegata al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l'avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis - resistente - avverso la sentenza n. 5735/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal cons. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n.5735/2019 depositata il 30-12-2019, la Corte d'appello di Venezia ha rigettato l'appello proposto da Idrissa Conteh, cittadino della Sierra Leone, avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che, a seguito di rituale impugnazione del provveci(1- o emesso dalia compe'cenle Commissione Territoriale, aveva respinto le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese per timore di essere costretto a sottoporsi ai riti di iniziazione della setta segreta Poro, essendosi egli rifiutato di subentrare al suo defunto padre, appartenente a detta setta.

La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione della Sierra Leone, descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente denuncia: (i) con il primo motivo, sub specie del vizio di cui all'art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ., la violazione dell'art.3 d.lgs. n. 251/2007, degli artt.8 e 27 del d.lgs.n.25/2008, lamentando la violazione del dovere istruttorio ufficioso, non avendo la Corte d'appello acquisito informazioni sul funzionamento del sistema giudiziario e carcerario e sulla corruzione delle Forze di Polizia, erroneamente attribuendo rilievo alla ritenuta inattendibilità della vicenda personale narrata in violazione dei principi in tema di onere probatorio e dei parametri di legge sui criteri di credibilità, senza considerare la pos itiva integrazione del rVorrent- in ItaNa e 2. situazione precaria ed instabile del suo Paese; (h) con il secondo motivo, sub specie del vizio di cui all'art. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo in relazione al diniego della protezione umanitaria, nonché la violazione dell'art.32, comma 3, d.

Igs.n.25/2008 in relazione all'art.5, comma 6, e all'art.19 del d. Igs. n.286/1998, nonché la violazione dell'art.3, comma 3 lett.

a) e c) d.lgs. n. 251/2007, dell' art.8, comma 3, del d.lgs.n.25/2008 e 8 CEDU, per avere la Corte territoriale negato la protezione umanitaria, senza considerare la sua situazione di vulnerabilità, da valutarsi a prescindere dalla effettiva credibilità della vicenda personale, e senza operare la comparazione tra la sua positiva integrazione in Italia e la situazione alquanto deficitaria nel suo Paese in ordine alla tutela dei diritti umani.

2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. Le censure difettano di specificità e non si confrontano con il decisum. Il ricorrente, nel dolersi del mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi in ordine al sistema giudiziario e carcerario, nonchè in ordine alla precarietà ed insicurezza duffusa del suo Paese, non svolge argomentazioni correlate alle ragioni della decisione e critica in modo generico il giudizio di non credibilità, motivatamente espresso dalla Corte di merito (pag. n. 6 sentenza impugnata), che ha in dettaglio esaminato i fatti allegati rilevando plurime incongruenze e contraddizioni. In base all'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, una volta accertata dai Giudici di merito l'inattendibilità della vicenda dedotta come ragione causativa del rischio di danno grave ai sensi dell'art.14 lett.

a) e b) del d. Igs. n. 251 del 2007, non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, neppure in ordine alla protezione delle Autorità statali (tra le tante C:7s. n. 3310/2019 e C. -.27333/2013). Inoltre l'accertamento della situazione di "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ. (Cass. n.32064/2018 e Cass.n.30105/2018).

Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed indicando plurime fonti di conoscenza (da pag. 11 a pag. 13 della sentenza impugnata), ha diffusamente descritto ed analizzato la situazione della Sierra Leone, escludendo l'esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata, e il ricorrente non svolge specifiche censure al riguardo.

3. E' inammissibile anche il secondo motivo. 3.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella I. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n.29459/2019). Ciò posto, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge e motivazionale, afferma di essere soggetto vulnerabile e di essere integrato in Italia, senza dedurre di aver allegato nei giudizi di merito elementi individualizzanti di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sez:cni !inft:2 citata (tre le t7;:ntle n.9304/2019 e Cass.

S.U. n.29459/2019). In particolare, a fronte dell'affermazione della Corte di merito secondo cui non era stata allegata l'integrazione sociale- pag.16 sentenza impugnata- il ricorrente non critica specificamente detto assunto, né precisa sulla base di quali elementi concreti, allegati nel giudizio di merito, sia configurabile la sua dedotta integrazione nel territorio italiano, ma si limita affermare che conosce la lingua italiana ed ha conseguito il diploma di terza media, nonché a svolgere astratte considerazioni sulle violazioni dei diritti umani nel suo Paese e in quello di transito, richiamando il dettato dell'art.8 CEDU.

La situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n.29459/2019 citata, in conformità a Cass.n.4455/2018).

4. Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di c