Italian asylum appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence and late government participation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the asylum appeal inadmissible, rejecting the applicant's claims for refugee and humanitarian protection. The applicant argued that the lower court failed to conduct an official investigation into the judicial system in Ghana and ignored his personal integration in Italy, while the Ministry of the Interior participated late in the proceedings. The court ruled that the lower court's assessment of the conflict situation in Ghana was a factual evaluation not subject to review, and the applicant failed to provide concrete evidence of vulnerability or specific facts supporting his integration claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 and n. 5 c.p.c.; Art. 3, d.lgs. 251/2007; Art. 8, d.lgs. 25/2008: The court of appeal's assessment of the existence of armed conflict or generalized violence in the applicant's country of origin is a factual evaluation not subject to review in cassation, and an appeal is inadmissible if the applicant fails to provide concrete evidence of personal vulnerability or specific facts supporting their integration claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 10416/2020 proposto da: Mensah Emmanuel, rappresentato e difeso dall'avvocato Verlato Davide giusta procura allegata al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l'avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis - resistente - avverso la sentenza n. 5271/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal cons. PARISE CLOTILDE.
FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n.5271/2019 depositata il 22-11-2019, la Corte d'appello di Venezia ha rigettato l'appello proposto da Mensah Emmanuel, cittadino del Ghana, avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che, a seguito di rituale impugnazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva respinto le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese per timore di essere ucciso o incarcerato a vita in quanto dopo la morte del padre erano insorti conflitti con i parenti paterni per questioni ereditarie relative ad un terreno che coltivava il richiedente, il quale aveva ferito un parente paterno, di seguito deceduto, nel corso di una lite.
La Corte territoriale ha ritenuto non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione del Ghana, descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente denuncia: (i) con il primo motivo, sub specie del vizio di cui all'art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ., la violazione dell'art.3, commi 1 e 5, d.lgs. n. 251/2007, degli artt.8, comma 2 e 3, e 27 del d.lgs.n.25/2008, in correlazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando la violazione del dovere istruttorio ufficioso, per non avere la Corte d'appello acquisito informazioni sul funzionamento del sistema giudiziario e carcerario in Ghana, nonché sulle pene previste dal codice penale per il reato di omicidio doloso, erroneamente attribuendo rilievo alla ritenuta inattendibilità della vicenda personale narrata, senza considerare la positiva integrazione del ricorrente in Italia, il lungo tempo trascorso dalla partenza, le vicende vissute in Libia, la mancanza di legami familiari nel suo Paese e l'assenza di adeguate prospettive di vita in caso di rimpatrio; (il) con il secondo motivo, sub specie del vizio di cui all'art. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo in relazione al diniego della protezione umanitaria, nonché la violazione dell'art.32, comma 3, d.
Igs.n.25/2008 in relazione all'art.5, comma 6, e all'art.19 del d. Igs. n.286/1998, nonché la violazione dell'art.3, comma 3 lett.
a) e c) d.lgs. n. 251/2007, dell' art.8, comma 3, del d.lgs.n.25/2008 e 8 CEDU, per avere la Corte territoriale negato la protezione umanitaria, senza considerare la sua situazione di vulnerabilità, da valutarsi a prescindere dalla effettiva credibilità della vicenda personale, la sua positiva integrazione in Italia, il lungo tempo trascorso dalla partenza, le vicende vissute in Libia, ove aveva trascorso oltre un anno, e la situazione alquanto deficitaria nel suo Paese in ordine alla tutela dei diritti umani.
2. Il primo motivo è inammissibile.2.1. Le censure difettano di specificità e non si confrontano con il decisum. Il ricorrente, nel dolersi del mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi in ordine al sistema giudiziario e carcerario del Ghana e alle pene previste dal codice penale del suo Paese, invocando la protezione sussidiaria ai sensi dell'art.14 lett.
a) e b) dell'art.14 d.lgs.n. 251/2007, non svolge argomentazioni correlate alle ragioni della decisione e critica in modo generico il giudizio di non credibilità, motivatamente espresso dalla Corte di merito (pag.n.8 e 9 sentenza impugnata), che ha in dettaglio esaminato i fatti allegati, rilevando plurime incongruenze e contraddizioni del racconto e facendo applicazione dei parametri di lesge. In base all'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, una volta accertata dai Giudici di merito l'inattendibilità della vicenda dedotta come ragione causativa del rischio di danno grave ai sensi dell'art.14 lett.
a) e b) del d. Igs. n. 251 del 2007, non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, neppure in ordine alla protezione delle Autorità statali (tra le tante Cass. n. 3340/2019 e Cass. n.27336/2018). Inoltre l'accertamento della situazione di "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ. (Cass. n.32064/2018 e Cass.n.30105/2018). Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza, ha descritto ed analizzato la situazione del Ghana, escludendo l'esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata, e il ricorrente non svolge specifiche censure al riguardo.
3. E' inammissibile anche il secondo motivo. 3.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella I. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n.29459/2019). Ciò posto, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge e motivazionale, afferma di essere soggetto vulnerabile e di essere integrato in Italia, senza dedurre di aver allegato nei giudizi di merito elementi individualizzanti di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass.n.9304/2019 e Cass.
S.U. n.29459/2019). In particolare il ricorrente non precisa sulla base di quali elementi concreti, allegati nel giudizio di merito, sia configurabile la sua dedotta integrazione nel territorio italiano o sia valorizzabile il suo vissuto in Libia, ma si limita a svolgere astratte considerazioni sulle violazioni dei diritti umani nel suo Paese e in quello di transito, nonché a richiamare il dettato dell'art.8 CEDU. 4.Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, i