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Ordinanza — n. 22921/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to defective power of attorney lacking required date certification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22921/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the special power of attorney failed to explicitly certify that its date was subsequent to the contested administrative decision. The applicant's lawyer submitted a document authenticated only by a signature formula, omitting the mandatory declaration required by Supreme Court precedent. Consequently, the procedural defect rendered the appeal non-compliant with statutory requirements for filing.

Regesto Legislator

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Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. 25/2008; The special power of attorney for a cassation appeal in matters governed by Art. 35 bis, para. 13, must explicitly indicate the date subsequent to the communication of the contested decision and require the defender to certify, via a single signature, both the date of the power of attorney and the authenticity of the grantor's signature.

Parole chiave

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special power of attorney cassation appeal admissibility date certification requirement procedural defect administrative law review difetto di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
«La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35 bis, comma 13, del decreto legislativo n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 1 giugno 2021, n. 15177
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16501/2020 proposto da: Omon Osas, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Lufrano, in virtù di delega in calce al ricorso per cassazione. -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato. - resistente - avverso il decreto n. 1003/2020 del Tribunale di L'Aquila, pubblicato il 20 aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8/06/2021 dal consigliere Lunella Caradonna;

RILEVATO CHE -il ricorso per cassazione è proposto avverso il decreto del Tribunale di L'Aquila che ha rigettato l'impugnazione presentata da Omon Osas, nato ad Ehpoma (Nigeria - Edo State), avverso il provvedimento negativo della Commissione territorialmente competente del 9 ottobre 2018. -la procura speciale depositata in atti è viziata perchè non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l'autenticazione della firma con la seguente formula «Vera la firma»; -le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il seguente principio di diritto:

«La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35 bis, comma 13, del decreto legislativo n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente» (Cass., Sez. U., 1 giugno 2021, n. 15177); -il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente è, dunque, inammissibile; -non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 giugno 2021. CORTFF2 Il P side te .TREPIA: r..)7 Prima Se