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Ordinanza — n. 22920/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to defective special power of attorney lacking required date certification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22920/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the special power of attorney failed to meet strict statutory requirements. The applicant's lawyer submitted a document authenticated only by signature, omitting the mandatory certification that the power was granted after the contested administrative decision. The Court applied a binding precedent establishing that such documents must explicitly state the date of conferment subsequent to the challenged act.

Regesto Legislator

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Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. 25/2008; The special power of attorney for a cassation appeal in matters governed by the cited provision must explicitly indicate the date of conferment subsequent to the communication of the contested decision, requiring the defender to certify both the date and the authenticity of the signature.

Parole chiave

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special power of attorney cassation appeal admissibility date certification requirement defective legal representation administrative law procedure approvazione del rapporto autorizzazione o approvazione difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
«La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35 bis, comma 13, del decreto legislativo n.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 1 giugno 2021, n. 15177
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12979/2020 proposto da: Akpilolo Joel, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Sgarbi, giusta procura speciale allegata al ricorso per cassazione, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Cesi, n. 72, presso lo studio dell'Avv. Andrea Sciarrillo. -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Mirústro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato. - resistente - avverso il decreto n. 664/2020 del Tribunale di L'Aquila, pubblicato il 5 marzo 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8/06/2021 dal consigliere Lunella Caradonna;

RILEVATO CHE -il ricorso per cassazione è proposto avverso il decreto del Tribunale di L'Aquila che ha rigettato l'impugnazione presentata da Akpilolo Joe!, nato ad Agbor (Nigeria - Delta State), avverso il provvedimento negativo della Commissione territorialmente competente del 2 ottobre 2018; -la procura speciale depositata in atti è viziata perchè non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l'autenticazione della firma con la seguente formula «E' autentica»; -le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il seguente principio di diritto:

«La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35 bis, comma 13, del decreto legislativo n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente» (Cass., Sez. U., 1 giugno 2021, n. 15177); -il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente è, dunque, inammissibile; -non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater-, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 giu 2021. Il P