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Ordinanza — n. 22903/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses detention order against migrant due to lack of written reasoning by lower judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22903/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the detention order issued by the Judge of Peace against Munshi Nadeem. The lower court had merely checked a box to confirm detention prerequisites without providing any written reasoning. The Court ruled that such a bare decision fails to meet constitutional requirements for judicial motivation.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 360 c.p.c.: A judicial decision restricting personal liberty must contain explicit written reasoning; a mere checkbox approval without explanation constitutes a violation of the right to a reasoned judgment and warrants the order's annulment.

Parole chiave

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judicial motivation requirement detention of foreigners lack of written reasoning constitutional right to defense annulment of administrative order procedural due process Italian immigration law domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 Cost.
Art. 360 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in riferimento all'art. 360 comma 1, nr.4 cpc omessa motivazione e la violazione e falsa applicazione dell'art.111 Costituzione, 132 comma 2 nr.
Art. 13 comma 5 TUI
360 comma 1, nr.3 cpc la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comnma 5 buis TUI, perché il Giudice di Pace ha convalidato il provvedimento alle ore 17 del 18/12/20189 quindi oltre il termine di 48 ore dalla richiesta del Questore presentata in data 16/12/2019 alle ore 16.
Art. 14 D.I.gs 25 luglio 1998 nr. 286
Direttiva 2008/115/CE
4 cpc e 13 comnma 5 buis TUI, art.12 par.1 direttiva 2008/115/CE perché il Giudice di Pace ha motivato il provvedimento limitandosi ad apporre una crocetta per affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della misura restrittiva trascurando del tutto di motivare in merito .
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Testo completo

20 ORDINANZA sul ricorso 17720/2020 proposto da: Munshi Nadeem, elettivamente domicnito in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall'Avv.to Luigi Migliaccio del foro di Napoli -ricorrente - contro Ministero Dell'interno 80185690585, - intimato - avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 da MELONI MARINA FATTI DI CAUSA Con provvedimento in data 16/6/2020 il Giudice dì Pace di Napoli ha convalidato il trattenimento di Munshi Nadeem in attesa dell'esecuzione del provvedimento di espulsione.

Avverso il predetto provvedimento del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione Munshi Nadeem con due motivi. Il Ministero dell'Interno non ha spiegato difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in riferimento all'art. 360 comma 1, nr.4 cpc omessa motivazione e la violazione e falsa applicazione dell'art.111 Costituzione, 132 comma 2 nr. 4 cpc e 13 comnma 5 buis TUI, art.12 par.1 direttiva 2008/115/CE perché il Giudice di Pace ha motivato il provvedimento limitandosi ad apporre una crocetta per affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della misura restrittiva trascurando del tutto di motivare in merito .

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in riferimento all'art. 360 comma 1, nr.3 cpc la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comnma 5 buis TUI, perché il Giudice di Pace ha convalidato il provvedimento alle ore 17 del 18/12/20189 quindi oltre il termine di 48 ore dalla richiesta del Questore presentata in data 16/12/2019 alle ore 16. Il ricorso è fondato in ordine al primo motivo e deve essere accolto, assorbito il secondo. Infatti il provvedimento di proroga del trattenimento emesso in data 18/12/2020 con il quale il Giudice di Pace di Napoli ha prorogato il trattenimento presso il Centro Permanenza per i rimpatri limitandosi a barrare la casella relativa alla sussistenza dei presupposti non risulta motivato, neppure succintamente, essendo a tale scopo non sufficiente il richiamo ai presupposti di cui all'art. 14 D.I.gs 25 luglio 1998 nr. 286.

La motivazione è inesistente anche in considerazione della materia del contendere che riguarda l'accertamento dei presupposti richiesti dalla legge per prorogare il trattenimento dello straniero entrato clandestinamente nel territorio italiano. L'atto non contiene dunque gli elementi necessari e sufficienti affinchè il destinatario con la normale diligenza possa individuare il nucleo della decisione che sottende alla misura adottata. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in ordine al primo motivo e cassato il provvedimento impugnato senza rinvio al Giudice di ace di Na or essendo decorso il termine perentorio entro cui la convalida doveva essere disposta, con condanna dell'intimato alle spese del giudizio di legittimità a favore del ricorrente.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso in ordine al primo motivo, assorbito il secondo, e cassa il provvedimento impugnato. Condanna l'intimato alle spese del giudizio di legittimità a favore del ricorrente, che si liquidano in complessive C 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione il 20/4/2021. Il Pr :;j1ee- dott. Carl 'ara - L CORTE SI PRF31.

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