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Ordinanza — n. 22816/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy declaration, ruling nullity of one partner's notice does not revoke others' bankruptcy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22816/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by creditors and partners against the bankruptcy declaration of a limited partnership. The lower court found that while the notice to the sole administrator was null due to procedural defects, the notices to the other partners were valid, and the partners are not necessary co-litigants. Consequently, the court held that the nullity of one partner's declaration does not invalidate the bankruptcy of the company or the other partners. The appeal was dismissed, and the appellants were ordered to pay the opposing parties' legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 147, 3° comma I. fall.; Art. 15 I. fall.; The nullity of the bankruptcy declaration against one partner does not affect the validity of declarations against the company or other partners, as they are not necessary co-litigants and the relationship is unidirectional.

Parole chiave

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bankruptcy declaration limited partnership nullity of notice necessary co-litigants procedural defect unilateral dependency legal costs responsabilità dei soci

Disposizioni normative citate

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Art. 147, 3° comma I. fall.
non c'è litisconsorzio necessario fra la società di persone e i soci illimitatamente responsabili e che, se è vero che, ai sensi dell'art. 147 I.
Art. 15, 5° comma I. fall.
Col secondo motivo denunciano violazione dell'art. 15 I.
Art. 15, 3° comma I. fall.
Col secondo motivo denunciano violazione dell'art. 15 I.
Art. 354 c.p.c.
Art. 145 c.p.c.
147 l fall., in combinato disposto con l'art. 145 c.p.c., perché la corte d'appello avrebbe erroneamente escluso la nullità della notifica dell'istanza ex art.
Art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.
difforme da quello operato dalla corte territoriale e non sindacabile nella presente sede di legittimità se non nei limiti previsti dall'art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.; ciò a prescindere dal fatto che ciò che rileva, ai sensi dell'art.
Art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrispos
art. 145 c.p
147 l fall., in combinato disposto con l'art. 145 c.p.c., perché la corte d'appello avrebbe erroneamente escluso la nullità della notifica dell'istanza ex art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1105/16
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 21282/2017 proposto da: CRUCIANI FRANCESCO, ZIBETTI MASSIMO; elettivamente domiciliati in Roma, alla piazza Barberini 12, presso lo studio dell'avvocato Enrico Tonelli, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Giuseppe Caforio, giusta procura in calce al ricorso -ricorrenti - contro FALLIMENTO NEW SERVICE s.n.c., di CARMELLINI IDA & C., nonché dei soci illimitatamente responsabili, IDA CARMELLINI, FRANCESCO CRUCIANI e MASSIMO ZIBETTI, elettivamente domiciliato in Roma, alla via degli Scipioni 132, presso lo studio dell'avvocato Agnese chos zoz-A Giampiero, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Carlo, giusta procura a margine del controricorso -controricorrente- nonché contro CECCONI PAOLA, CIANCALEONI ALDO, PIORIGO ROBERTO, CASTELLINI ROBERTO, elettivamente domiciliati in Roma, al viale Angelico 97, presso lo studio dell'avvocato Gennaro Leone, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Enrico Biscarini -controricorrenti - nonché contro CARMELLINI IDA -intimata- avverso la sentenza n. 601/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 21/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal cons. LUCA SOLAINIRilevato che: 1)II Tribunale di Perugia, con sentenza del 5.5.2017, in accoglimento dell'istanza ex art. 6 I. fall. proposta da Paola Cecconi, Aldo Ciancaleoni, Roberto Piorigo e Roberto Castellini, dichiarò il Fallimento della New Service s.n.c. di Carmellini Ida & C. e dei suoi soci illimitatamente responsabili, Ida Carmellini, Francesco Cruciani e Massimo Zibetti. .

Il reclamo ex art. 18 I.fall. proposto dalla società, in persona dell'amministratrice, e dai soci Cruciani e Zibetti è stato respinto dalla Corte d'appello di Perugia, che ha invece accolto quello proposto da Ida Carmellini in proprio. La corte del merito ha preliminarmente ritenuto infondata l'eccezione di nullità della sentenza, per mancato rispetto del termine minimo di 15 giorni fra la notifica del decreto di convocazione e l'udienza, rilevando che nella specie era stata espressamente autorizzata la riduzione di tale termine, ai sensi del 5° comma dell'art. 15 I.Fall.; quindi - premesso che le notifiche dell'istanza di fallimento eseguite nei confronti di New Service s.n.c. e di Cruciani e Zibetti erano rituali, mentre era nulla quella eseguita nei confronti di Ida Carmellini in proprio, rimasta contumace in primo grado, ha escluso che da tale nullità- comportante la revoca del fallimento della socia amministratrice e la rimessione al tribunale, ai sensi dell'art.354 c.p.c., del procedimento promosso contro la stessa- dovesse discendere anche la revoca del fallimento degli altri reclamanti, posto che nel giudizio di cui all'art. 15 I. fall. non c'è litisconsorzio necessario fra la società di persone e i soci illimitatamente responsabili e che, se è vero che, ai sensi dell'art. 147 I. fall., il fallimento dei secondi, dichiarato per ripercussione, presuppone necessariamente il fallimento della prima, tale rapporto di consequenzialità necessaria non opera all'inverso; ha infine accertato che l'insolvenza di New Service derivava da obbligazioni rimaste inadempiute sorte ben prima del recesso di Cruciani e Zibetti dalla società, peraltro rimasta successivamente inattiva.

2) Avverso la sentenza, pubblicata il 21.8.2017, Francesco Cruciani e Massimo Zibetti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi; il Fallimento di New Service s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili e i creditori istanti hanno resistito con separati controricorsi, il primo dei quali illustrato da memoria. Considerato che:

1) I ricorrenti con il primo motivo deducono la violazione dell'art. 147 l fall., in combinato disposto con l'art. 145 c.p.c., perché la corte d'appello avrebbe erroneamente escluso la nullità della notifica dell'istanza ex art. 6 eseguita nei confronti di New Service, non effettuata presso la sede, ma mediante deposito dell'atto presso la casa comunale, ed avrebbe ritenuto la sentenza di fallimento validamente emessa nei loro confronti e nei confronti della società, escludendo, altrettanto erroneamente, la sussistenza del litisconsorzio necessario, ancorché non sia possibile procedere alla dichiarazione di fallimento fino alla verifica delle ritualità delle notifiche a tutte le parti evocate nel procedimento.

2) Col secondo motivo denunciano violazione dell'art. 15 I. fall., per aver la corte d'appello escluso che dalla nullità della notifica eseguita nei confronti di Ida Carmellini, evocata in giudizio non solo quale socia ma anche quale legale rappresentante di New Service, derivasse la nullità dell'intero procedimento.

3) Con il terzo motivo prospettano ulteriore violazione dell'art. 15 I. fall., per il mancato rispetto dei termini di comparizione. 4)Con il quarto motivo denunciano la violazione degli artt. 145 e 19 c.p.c. per l'irregolarità della notifica effettuata a New Service.

5) Con il quinto motivo lamentano violazione dell'art. 10 I. fall., assumendo che l'insolvenza di New Service si sarebbe manifestata solo successivamente al loro recesso.6) Il primo, il secondo e il quarto motivo, che illustrano censure analoghe o fra loro connesse e possono pertanto essere congiuntamente esaminati, sono infondati. 6.1) Come ripetutamente affermato da questa Corte, l'art. 15, comma 3, I.fall. (nel testo novellato dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modi?. in I. n. 221 del 2012), nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita tramite PEC all'indirizzo della stessa e, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, ha introdotto una disciplina speciale semplificata che, coniugando la tute a del diritto di difesa del debitore con le esigenze di celerità e speditezza intrinseche al procedimento concorsuale, esclude l'applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall'art. 145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica (Cass. nn. 19688/017, 5311/2020). 6.2) Nella specie, secondo quanto accertato dal giudice d'appello e non contestato dai ricorrenti, New Service non era munita di un proprio indirizzo PEC (nonostante l'obbligo in tal senso previsto dalla legge) ed era risultata irreperibile all'indirizzo indicato come sede sociale presso il R.I.: del tutto correttamente, pertanto, la corte del merito ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 15, comma 3, cit. , la notifica nei confronti della società si fosse perfezionata mediante deposito dell'atto presso la casa comunale della sede iscritta al R.I. 6.3) Ciò premesso, va escluso che, prima di poter dichiarare il fallimento della società, fosse necessario verificare il buon fine della notifica eseguita nei confronti della socia che ne era anche legale rappresentante: non trovando applicazione nella specie l'art. 145 c.p.c., il contraddittorio nei confronti di New Service si era infatti già correttamente instaurato mediante il perfezionamento della notifica eseguita ai sensi dell'art. 15 comma 3, I. fall., sicché Carmellini non aveva diritto ad una distinta notificazione dell'istanza e del decreto di convocazione nella sua qualità di legale rappresentante della società, ma solo (al pari degli odierni ricorrenti) quale socia, a norma dell'art. 147, 3° comma I. fall. 6.3) Da ultimo, va altresì escluso che nel procedimento ex art. 15 I. fall. promosso contro una società di persone i soci della stessa siano litisconsorti necessari (ne è riprova il fatto che il 4 0 comma dell'art. 147 contempla una specifica ipotesi di fallimento del socio successivo al fallimento della società): in realtà, come è stato chiarito da questa Corte, e come correttamente affermato dal giudice del reclamo, la sentenza che dichiara il fallimento della società e dei soci contiene una pluralità di dichiarazioni di fallimento, tra loro collegate da un rapporto di "dipendenza unidirezionale", trovando la dichiarazione di fallimento del socio il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società, la cui nullità travolge anche la prima; al contrario, la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento del socio, perché emessa in difetto di sua convocazione, non si riflette sulla validità della pronuncia emessa nei confronti della società (Cass. n. 1105/16).

7) Il terzo motivo è inammissibile, in quanto non investe l'accertamento della corte territoriale secondo cui, nella specie, stante l'urgenza, era stata espressamente autorizzata, secondo quanto previsto dall'art. 15, 5° comma I. fall., l'abbreviazione del termine di quindici giorni che deve usualmente intercorrere fra la data della notifica dell'istanza e del decreto di convocazione e l'udienza fissata per la comparizione.

8) Il quinto motivo è parimenti inammissibile, in quanto volto a sollecitare un accertamento di merito in ordine al momento dell'insorgenza dello stato d'insolvenza della s.n.c. difforme da quello operato dalla corte territoriale e non sindacabile nella presente sede di legittimità se non nei limiti previsti dall'art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.; ciò a prescindere dal fatto che ciò che rileva, ai sensi dell'art. 147, 2° comma ult. cpv. I. fall., non è la data di insorgenza dell'insolvenza - che va sempre accertata all'attualità - ma che questa sia riferibile a debiti rimasti insoluti già sorti alla data di cessazione della responsabilità illimitata dei soci receduti. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti (quanto ai creditori istanti, in via fra loro solidale) in C 7.000,00 per compensi e in C 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrispos