Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, declaring proceedings extinguished by court decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Cosimo Rucellai voluntarily renounced his recourse against UnipolSai Assicurazioni, which accepted this withdrawal in a single act signed by their respective lawyers. Consequently, the court issued a decree declaring the litigation process terminated without addressing the merits or allocating litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 1, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: When a party withdraws their appeal and the opposing party accepts, the court must declare the proceedings extinguished by decree, terminating the litigation without further examination.
Parole chiave
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e > Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 3106-2019 proposto da: RUCELLAI COSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CACCINI, 1, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO VILLATA, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO ALBERTO VILLATA; - ricorrente - contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SP.A., già Compagnia di assicurazione di Milano s.p.a , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 22/A, presso lo studio ADA-- dell'avvocato MARIO BUSSOLETTI, che lo 2021 rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO RIZZA; - controricorrente- avverso la sentenza n. 4-933/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 15/11/2018;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO Rilevato che con ricorso NRG 3106/2019, Cosimo Rucellai ha impugnato la sentenza n. 4933/2018, depositata il 15/11/2018 dalla Corte di appello di Milano: che la spa UnipolSai Assicurazioni (già Compagnia di assicurazione di Milano spa) ha resistito con controricorso; che Cosimo Rucellai ha rinunciato al ricorso e la spa UnipolSai Assicurazioni ha accettato la rinuncia con unico atto sottoscritto dai difensori muniti del necessario potere, avv. Stefano Alberto Villata per il ricorrente e avv.
Mario Bussoletti e Vincenzo Rizza per la controricorrente; che sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio, che non essendo stata ancora fissata la data della decisione, va fatta con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cpc; che non occorre provvedere sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, cpc;
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia; dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori, con l'avvertenza che nei dieci giorni successivi può essere chiesta la fissazione dell'