Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Billa Aktiengesellschaft, had previously challenged a bankruptcy court decree regarding the insolvency of Europa 2000 S.r.l. but subsequently renounced the lawsuit through a signed act by its special prosecutor and counsel. The court ruled that since the withdrawal was valid and no hearing date had been set, the case ended immediately under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 1, c.p.c.; Art. 165, comma 1, c.p.c.: The cassation proceedings are extinguished when the appellant validly renounces the appeal, terminating the litigation without further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ep. DECRETO Ud. sul ricorso 14548-2017 proposto da: BILLA AKTIENGESELLSHAFT, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PAVAROTTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO CESARE PECORELLA; - ricorrente - contro CURATELA DEL FALLIMENTO EUROPA 2000 s.r.1.; - intimata - avverso il decreto n. 4713/2017 del TRIBUNALE)0/49 di LAMEZIA TERME, del 05/05/2017;LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTEha pronunciato il seguente DECRETO Rilevato che con ricorso NRG 14548/2017, la BILLA Aktiengesellshaft ha impugnato il decreto n. 4713/2017, depositato il 5/5/2017 dal Tribunale di Lamezia Terme; che il fallimento della srl EUROPA 2000 non ha resistito con controricorso; che la ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto sottoscritto dal procuratore speciale Maximiliano Volpi nonché dai difensori avv.
Paolo Cesare Pecorella e Fabrizio Pavarotti; che sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio, che non essendo stata ancora fissata la data della decisione, va fatta con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cpc; che non occorre provvedere sulle spese di lite;
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia; dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori, con l'avvertenza che nei dieci giorni successivi può essere chiesta la fissazione dell'udienza. Roma, il 4/8/2021 IL PRq/LI