Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 22807/2021 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22807/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22807/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ep. DECRETO Ud. sul ricorso 2751-2018 proposto da: COSTRUZIONI GENERALI & APPALTI - CO.G. & AP. - S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché DE LUCA PICIONE SEBASTIANO in proprio, DE LUCA PICIONE FLORINDA, ESPOSITO FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 175, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RANUCCI, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO FIMMAN0'; 4‘ - ricorrenti - contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in nome e a per conto di BNP Paribas S.A., incorporante 2021 della Business Partner Italia s.c.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONII0 COLONNA 45, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO GARRITANO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALDO CORVINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4254/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 19/10/2017;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 22807/2021 — snciv · Corte di Cassazione: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO Rilevato che con ricorso NRG 2751/2018, la spa Costruzioni Generali & Appalti - CO.G. & AP, Sebastiano De Luca Picione, Fiorinda De Luca Picione e Francesca g.sposito hanno impugnato la sentenza n. 4254/2017, depositata il 19/10/2017 dalla Corte di appello di Napoli; che la Business Partner Italia scpa ha resistito con controricorso; che i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto sottoscritto da loro stessi nonché dal difensore avv. Francesco Fimmanò; che la rinuncia è stata accettata con atto sottoscritto dalla spa Banca Nazionale del Lavoro (incorporante della Business Partner Italia) a mezzo dei procuratori speciali dott.

Parole chiave

Generato dall'IA
imprese di costruzione rinuncia a pretese di salario ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori chiusura dell'azienda decisioni di associazioni di imprese appaltatore
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ep. DECRETO Ud. sul ricorso 2751-2018 proposto da: COSTRUZIONI GENERALI & APPALTI - CO.G. & AP. - S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché DE LUCA PICIONE SEBASTIANO in proprio, DE LUCA PICIONE FLORINDA, ESPOSITO FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 175, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RANUCCI, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO FIMMAN0'; 4‘ - ricorrenti - contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in nome e a per conto di BNP Paribas S.A., incorporante 2021 della Business Partner Italia s.c.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONII0 COLONNA 45, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO GARRITANO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALDO CORVINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4254/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 19/10/2017;

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO Rilevato che con ricorso NRG 2751/2018, la spa Costruzioni Generali & Appalti - CO.G. & AP, Sebastiano De Luca Picione, Fiorinda De Luca Picione e Francesca g.sposito hanno impugnato la sentenza n. 4254/2017, depositata il 19/10/2017 dalla Corte di appello di Napoli; che la Business Partner Italia scpa ha resistito con controricorso; che i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto sottoscritto da loro stessi nonché dal difensore avv. Francesco Fimmanò; che la rinuncia è stata accettata con atto sottoscritto dalla spa Banca Nazionale del Lavoro (incorporante della Business Partner Italia) a mezzo dei procuratori speciali dott.

Tonino Russo e Vincenza Tianiataiimbro e dal difensore avv. Aldo Corvino; che sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio, che non essendo stata ancora fissata la data della decisione, va fatta con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cpc; che non occorre provvedere sulle spese ch lite ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, cpc;

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia; dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori, con l'avvertenza che nei dieci giorni successivi può essere chiesta la fissazione dell'udien Roma, il 2/8/2021