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Ordinanza — n. 22669/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging a non-final rejection of insolvency admission. The court ruled the decision lacks finality and does not determine subjective rights. The appeal is inadmissible under constitutional provisions regarding non-final administrative decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22669/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the extraordinary appeal inadmissible without examining the merits. Christian Gualdi challenged the Tribunal's rejection of his claim to enter the over-indebtedness crisis procedure, arguing the lower court erred in dismissing his request. The court held that such a rejection is not a final decision determining subjective rights and therefore cannot be appealed to the Cassation under Article 111, paragraph 7 of the Constitution.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 7, Cost.; The extraordinary appeal to the Court of Cassation is inadmissible against a tribunal decision rejecting a debtor's request for admission to the over-indebtedness crisis procedure, as such a decision is not final and does not determine subjective rights.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility over-indebtedness crisis procedure non-final decision subjective rights determination constitutional article 111 insolvency admission rejection judicial finality requirement censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 7, Cost.
Deve essere rilevato, in via pregiudiziale di rito, che questa Corte è ferma nel ritenere che è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.
I. n. 3/2012, art. 10, 6° comma
Christian Gualdi impugna con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, il decreto del Tribunale di Modena del 4.6.2015, che ha rigettato il reclamo da lui proposto, ai sensi dell'art. 10, 6° comma, I.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
I. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Christian Gualdi impugna con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, il decreto del Tribunale di Modena del 4.6.2015, che ha rigettato il reclamo da lui proposto, ai sensi dell'art. 10, 6° comma, I.

Giurisprudenza citata

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ord. n. 4500 del 23.2.2018
ordinanza n. 15821de123/07/2020
6 - 1, ordinanza n. 15821de123/07/2020; Sez.
ordinanza n. 4499 del 23/02/2018
6 - 1, ordinanza n. 4499 del 23/02/2018; v.
Cass. n. 1869-16
anche Cass. n. 1869-16 e Sez.
ordinanza n. 20917de107/09/2017
6 - 1, ordinanza n. 20917de107/09/2017; per la medesima ratio decidendi in materia di inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art.
Cass. Sez. U., Sentenza n. 27073 del 2016
Cass. Sez. U., Sentenza n. 27073 del 2016).
Cass. Sez. Un. 23535 del 2019
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19516-2015 r.g. proposto da: GUALDI CHRISTIAN (cod. fisc. GLDCRS72C24F240H), titolare della impresa individuale AZIENDA AGRICOLA GUALDI CHRISTIAN, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'avvocato Claudio Defilippi, presso il cui studio in Parma in Parma, vicolo dei Mulini n. 6, è elettivamente domiciliato. - ricorrente - contro Prof. Avv. Sido Bonfatti, in qualità di organismo di composizione della crisi nella procedura di sovra indebitamento - intimato - avverso il decreto del Tribunale di Modena, depositato in data 4.6.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/5/2021 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1. Christian Gualdi impugna con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, il decreto del Tribunale di Modena del 4.6.2015, che ha rigettato il reclamo da lui proposto, ai sensi dell'art. 10, 6° comma, I. n. 3/2012, avverso il provvedimento del g.d. del 17.3.2015, con il quale era stata dichiarata l'inammissibilità della sua domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento. La parte intimata non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE 1. Deve essere rilevato, in via pregiudiziale di rito, che questa Corte è ferma nel ritenere che è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso d decreto reiettivo del reclamo proposto dal debitore contro la decisione di rigetto della domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento, trattandosi di decisione che, non precludendo la possibilità di ripresentare la domanda, non è definitiva, è priva di natura decisoria su diritti soggettivi e non é suscettibile di passaggio in giudicato, (ord. n. 4500 del 23.2.2018;

Sez. 6 - 1, ordinanza n. 15821de123/07/2020; Sez. 6 - 1, ordinanza n. 4499 del 23/02/2018; v. anche Cass. n. 1869-16 e Sez. 6 - 1, ordinanza n. 20917de107/09/2017; per la medesima ratio decidendi in materia di inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, comma 2, 1.fall., cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 27073 del 2016). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione è dovuta sulle spese, stante la mancata difesa dell'intimato. Sussistono i presupposti processuali per i versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.

Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Cos