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Ordinanza — n. 22665/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of finality in debt restructuring decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22665/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the challenged administrative decree lacked the requisite qualities of decisiveness and finality. The appellant argued that the lower court erred in rejecting a debt restructuring plan based on income thresholds, but the Court held that such decrees do not settle substantive rights between parties. Consequently, the decision cannot be reviewed by the Supreme Court as it does not constitute a binding judicial determination.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 7, Cost.; Art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.: A decree rejecting a debt restructuring plan is inadmissible for cassation because it lacks decisiveness and finality, allowing for a new request.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility debt restructuring plan lack of finality decisiveness requirement Italian civil procedure sovraindebitamento di società carenza di sostanza economica compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 7, Cost.
- Presupposto del ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. è che si tratti di «sentenze».
Art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Occorre, dunque, concludere per la inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. 3.
Art. 12, comma 2, I. n. 3 del 2012
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2, I. n. 3 del 2012, il procedimento di omologazione dell'accordo di composizione della crisi è soggetto alle norme generali dei procedimenti in camera di consiglio (artt.
Art. 742 c.p.c.
c.p.c.); il reclamo si propone al tribunale e, in base all'art. 742 c.p.c., rientrante tra le disposizioni esplicitamente richiamate dall'art.
artt. 24 Cost
violazione degli artt. 24 Cost., 6 Cedu e 20 I.
art. 111 Cost
Dunque, per principio costante, «un provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio - requisito necessario per proporre ricorso ex art. 111 Cost.
art. 2909 c.c
I requisiti richiesti ai fini del ricorso straordinario sono, quindi, la decisorietà e la definitività dei provvedimenti: decisorietà, nel senso che incidano su diritti o status; definitività, in quanto viga il giudicato, quale situazione ex art. 2909 c.c.
art. 742 c.p
c.p.c.); il reclamo si propone al tribunale e, in base all'art. 742 c.p.c., rientrante tra le disposizioni esplicitamente richiamate dall'art.
articolo 111 Cost
- Presupposto del ricorso ex art. 111, comma 7, Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18 febbraio 2021, n. 4275
(Cass. 18 febbraio 2021, n. 4275;
Cass. 26 novembre 2018, n. 30534
Cass. 26 novembre 2018, n. 30534; Cass.
Cass. 23 febbraio 2018, n. 4500
30534; Cass. 23 febbraio 2018, n. 4500; Cass.
Cass. 7 settembre 2017, n. 20917
4500; Cass. 7 settembre 2017, n. 20917; Cass.
Cass. 10 febbraio 2016, n. 1869
20917; Cass. 10 febbraio 2016, n. 1869).
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Testo completo

5 ORDINANZA sul ricorso 16628/2015 proposto da: Murru Cesare, in proprio e nella qualità di titolare firmatario dell'omonima ditta individuale, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Defilippi Claudio, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Equitalia Centro S.p.a.; - intimata - avverso il decreto del TRIBUNALE di PARMA, depositato il 07/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA Viene proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto con cui il Tribunale di Parma, in data 7 maggio 2015, ha respinto il reclamo proposto avverso il decreto del giudice delegato del 7 gennaio 2015 - che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di nomina dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 I. 27 gennaio 2012, n. 3 - condividendo le argomentazioni del primo giudice con riguardo alla qualità dell'istante di imprenditore commerciale individuale, privo dei requisiti di esclusione di fallibilità di cui all'art. 1 I.f., in particolare per avere realizzato, nei tre esercizi antecedenti, ricavi superiori ad C 200.000.

Non svolge difese l'intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - I motivi sono così riassunti:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 I.f. e 7 I. n. 3 del 2012, in quanto l'istante è imprenditore individuale artigiano privo dei requisiti di fallibilità, mentre il tribunale si è limitato ad accertare la sussistenza di ricavi ex art. 1, comma 2, lett. b), senza nulla accertare per gli altri due, oltretutto emergendo che, di fatto, egli svolge un'attività agricola, essendo un casaro;

2) violazione degli artt. 24 Cost., 6 Cedu e 20 I. n. 44 del 1999, in quanto l'istante è persona indebitata, avente diritto alla richiesta dilazione dei debiti;

3) violazione degli artt. 1 e 182-ter I.f., I. n. 108 del 1998, 20 I. n. 44 del 1999, nonché della circolare dell'Agenzia delle entrate 6.5.2015, n. 19/E, in quanto è possibile la dilazione anche del pagamento dell'IVA. 2. - Il ricorso è inammissibile. 2.1. - Presupposto del ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. è che si tratti di «sentenze». Questa Corte da sempre ritiene, peraltro, che portato di tale locuzione stia nella capacità al giudicato: la norma è stata così oggetto di una lettura estensiva, la quale si riassume in ciò, che il ricorso straordinario è dato non già avverso le sole sentenze, intendendo con ciò i provvedimenti ai quali il legislatore attribuisce detta forma, bensì contro tutti i provvedimenti, ivi compresi le ordinanze ed i decreti, simultaneamente caratterizzati dal duplice requisito della decisorietà e della definitività (c.d. sentenze in senso sostanziale).

Dunque, per principio costante, «un provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio - requisito necessario per proporre ricorso ex art. 111 Cost. - quando pronuncia o, comunque, incide con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, con la conseguenza che ogni provvedimento giudiziario che abbia i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti, nonché della definitività - in quanto non altrimenti modificabile - può essere oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost.» (così Cass., sez. un., 2 febbraio 2016, n. 1914).

I requisiti richiesti ai fini del ricorso straordinario sono, quindi, la decisorietà e la definitività dei provvedimenti: decisorietà, nel senso che incidano su diritti o status; definitività, in quanto viga il giudicato, quale situazione ex art. 2909 c.c. in cui l'accertamento giudiziale e l'attribuzione dei beni della vita non possono più essere rimessi in discussione in nessun modo e a nessuna condizione. 2.2. - Il giudicato sancisce il limite ultimo di regolamentazione della situazione giuridica: si forma la cosa giudicata e l'accertamento fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Accertamento intangibile: sino al punto che neppure successivi mutamenti della normativa di riferimento, o l'abrogazione della norma ad opera della Corte costituzionale per contrasto con i principi della Costituzione, oppure la scoperta della falsità del giuramento (salvi solo i casi di revocazione straordinaria, che per l'appunto è tale) possono rimetterlo in discussione. L'istituto del giudicato costituisce la scelta legislativa che opera il bilanciamento tra le opposte esigenze ed una delle principali espressioni del valore della certezza del diritto.

La predetta definitività trova dunque fondamento nel principio della certezza del diritto, volto a riconoscere l'effetto della intangibilità ed irretrattabilità delle situazioni giuridiche, costituendo in ogni ordinamento il limite invalicabile entro il quale i rapporti giuridici non possono più essere messi in discussione. 2.3. - Ai sensi dell'art. 12, comma 2, I. n. 3 del 2012, il procedimento di omologazione dell'accordo di composizione della crisi è soggetto alle norme generali dei procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 ss. c.p.c.); il reclamo si propone al tribunale e, in base all'art. 742 c.p.c., rientrante tra le disposizioni esplicitamente richiamate dall'art. 12, comma 2, i decreti emessi a seguito dei procedimenti in camera di consiglio possono essere in ogni tempo modificati o revocati, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca.

Questa Corte ha già affermato il principio, che si intende ribadire, secondo cui il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano del consumatore di cui agli artt. 6, 7, comma 1-bis, e 8 I. n. 3 del 2012, non è ricorribile per cassazione, essendo privo dei caratteri della decisorietà e definitività, non essendo precluso di presentare nuova istanza. Costituisce, invero, principio consolidato che il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi e non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività e non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost. (Cass. 18 febbraio 2021, n. 4275;

Cass. 26 novembre 2018, n. 30534; Cass. 23 febbraio 2018, n. 4500; Cass. 7 settembre 2017, n. 20917; Cass. 10 febbraio 2016, n. 1869). Occorre, dunque, concludere per la inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. 3. - Nulla sulle spese, non svolgendo difese l'intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, o