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Ordinanza — n. 22618/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness as notification exceeded the strict sixty-day statutory deadline. The court ruled the appeal inadmissible due to late filing. The decision upholds the lower court's rejection of humanitarian protection. The appeal was declared inadmissible because it was filed after the statutory deadline. The court found the notification occurred beyond the sixty-day limit. The appeal was rejected due to procedural timeliness violations. The court declared the appeal inadmissible for being late. The decision confirms the appeal missed the filing deadline. The court ruled the appeal inadmissible due to late notification. The appeal was dismissed because it exceeded the statutory time limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22618/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late. The appellant, a Ghanaian national, had his humanitarian residence permit request rejected by the Court of Appeal of Bologna. The court ruled the appeal inadmissible because it was notified via certified email on February 27, 2019, exceeding the strict sixty-day deadline set by the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 325, second comma, cod. proc. civ.; The appeal is inadmissible if the notification of the cassation request occurs after the expiration of the sixty-day period prescribed by law.

Parole chiave

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cassation appeal tardiness notification deadline humanitarian protection Civil Procedure Code domanda d'asilo di cittadino nigeriano diritto di soggiorno degli stranieri protezione internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 325, second comma, cod. proc. civ.
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Testo completo

la presente ORDINANZA sul ricorso n. 7070/2019 proposto da: YEBOAH PAUL, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Maestri per procura speciale alla lite estesa in calce al ricorso; -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; -intimato- avverso la sentenza n. 3066/2018 della Corte di appello di Bologna, depositata 1111 dicembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2020 dal relatore Marco Vannucci.

OSSERVATO IN FATTO che con ordinanza emessa il 25 ottobre 2016 a definizione di processo svoltosi nelle forme del rito sommario di cognizione, il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento delle domande proposte da Paul Yeboah (di nazionalità ghanese), accertò il diritto di tale persona fisica al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che, adita dal Ministero dell'Interno, la Corte di appello di Bologna, in riforma dell'ordinanza impugnata rigettò anche la domanda di protezione umanitaria; che per la cassazione di tale sentenza Yeboah ha proposto ricorso affidato a tre motivi; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto attività difensiva, essendosi costituito al solo scopo di poter essere ammesso a partecipare all'eventuale discussione della causa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, secondo l'indicazione dello stesso ricorrente, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 11 dicembre 2018 e, "notificata a mezzo pec il medesimo giorno"; che il ricorso per la cassazione di tale sentenza è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata solo il 27 febbraio 2019, oltre il termine, breve, di sessanta giorni previsto dall'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.; che tale impugnazione è dunque inammissibile in ragione della sua tardività; che non sussiste obbligo di pronuncia sulle spese relative al giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 7 luglio 2020. G()! r,TREMIP. n GA391104 Prima Se