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Ordinanza — n. 22488/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian expulsion order quashed because judge ignored family ties exception for prefect-led removals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22488/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's confirmation of an expulsion order against a citizen of Côte d'Ivoire. The applicant argued that the judge failed to consider his family ties with an Italian mother, a statutory ground for non-expulsion. The court ruled that this specific family protection clause applies only to minister-led expulsions for public order, not to prefect-led removals for social danger, thus invalidating the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 2 lett. c) d.lgs. 286/1998; Art. 19 comma 2 lett. c) d.lgs. 286/1998: The statutory exception to expulsion based on family ties with Italian citizens applies exclusively to removals ordered by the Minister of the Interior for public order reasons, and does not extend to removals ordered by the Prefect for social danger.

Parole chiave

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expulsion order social danger family ties exception prefect removal non-expulsion grounds allontanamento malgrado rischio di persecuzione espulsione prefettizia partenza dal paese

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 2 lett. c) d.lgs. 286/1998
Il ricorso è fondato.àdio Occorre premettere che il controllo giurisdizionale sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione disposto ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c), d.lgs.
Art. 19 comma 2 lett. c) d.lgs. 286/1998
f uz Inoltre il ricorrente lamenta che il gdpynon abbia preso in considerazione la circostanza, dedotta dal ricorrente, della convivenza dello stesso con sua madre, cittadina italiana, rilevante ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett.
Art. 1 d.lgs. 159/2011
1 d.lgs. 159/2011 per mancanza del requisito della attualità della pericolosità sociale in quanto il cittadino straniero, che vive in Italia con la sua famiglia da quando aveva quattro anni, da sei anni non aveva più commesso reati.
art. 1 d.lgs. 159/2011
1 d.lgs. 159/2011 per mancanza del requisito della attualità della pericolosità sociale in quanto il cittadino straniero, che vive in Italia con la sua famiglia da quando aveva quattro anni, da sei anni non aveva più commesso reati.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12721/2002
c) necessità di esaminare globalmente l'intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. 12721/2002, 5661/2003, 113'21/2004, 17585/2010, 18482/2011).
Cass. 5661/2003
Cass. 113'21/2004
Cass. 17585/2010
Cass. 18482/2011
Cass. 11466/2013
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 10231/2020 proposto da: Keita Abdoul Karim, elettivamente domiciliato in presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv.to Guido Marabini del Foro di Forlì-Cesena -ricorrente - contro Ministero Dell'interno 80185690585, Prefettura Forli' Cesena, - intimato - avverso il provvedimento n. 176/2019 del GIUDICE DI PACE di FORLI', depositata il 10/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 da MELONI MARINA FATTI DI CAUSA Con ordinanza del 21/6/2019 il Giudice di Pace di Forlì ha rigettato l'opposizione proposta da Keita Abdoul Karim cittadino della Costa d'Avorio, avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato ai sensi dell'art.13 d.lgs.286/1998, dal Prefetto di Forlì-Cesena in data 21/6/2019.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo lo straniero. Il Ministero dell'Interno non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.19 comma 2 lett. C ed art. 13 comma 1. d.lgs.286/1998 e art. 1 d.legisl. 159/2011 perché il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione ritenendo attualmente pericoloso lo straniero sebbene colpevole di delitti risalenti commessi dal 2009 al 2014. Ai contrario i precedenti penali dell'espulso deponevano contro la sua pericolosità sociale ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 per mancanza del requisito della attualità della pericolosità sociale in quanto il cittadino straniero, che vive in Italia con la sua famiglia da quando aveva quattro anni, da sei anni non aveva più commesso reati. f uz Inoltre il ricorrente lamenta che il gdpynon abbia preso in considerazione la circostanza, dedotta dal ricorrente, della convivenza dello stesso con sua madre, cittadina italiana, rilevante ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), cit., quale causa di inespellibilità.

Il ricorso è fondato.àdio Occorre premettere che il controllo giurisdizionale sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione disposto ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 286 del 1998 deve avere ad oggetto il riscontro 13 Oh dell'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione approvato con d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, secondo quanto previsto dall'art. 116 di tale decreto), riscontro che va condotto sulla base dei seguenti criteri:

a) necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni;

b) attualità della pericolosità;

c) necessità di esaminare globalmente l'intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. 12721/2002, 5661/2003, 113'21/2004, 17585/2010, 18482/2011). Nella verifica della concreta sussistenza dei presupposti della pericolosità sociale, inoltre, il giudice di pace ha poteri di accertamento pieni — sia pure circoscritti all'ambito fattuale dedotto dalle parti — e non limitati da una insussistente discrezionalità dell'amministrazione (cfr. Cass.11466/2013). Il Giudice di pace di For-1.){.1.-ntavia ha trascurato di considerare la circostanza, dedotta dal ricorrente, della convivenza dello stesso con sua madre, cittadina italiana, rilevante ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), cit., quale causa di inespellibilità.

Tale causa di inespellibilità per espressa previsione dell'art. 19, comma 2, cit., è inoperante esclusivamente "nei casi previsti dall'art. 13, comma 1", t.u.imm., ossia nei casi di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato disposta dal Ministro dell'interno, non anche nei casi di espulsione disposta dal prefetto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 13, ancorché per il motivi di cui alla lett.

c) dello stesso. Ciò posto pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere pertanto accolto, senza alcuna statuizione sulle spese attesa la mancata costituzione dello straniero espulso, il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e tk rinvia al Giudice di pace di Forlì in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione il 20/4/2021. Il Pr d