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Ordinanza Interlocutoria — n. 22481/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal where credibility of applicant's claims was already established as implausible at lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22481/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the asylum appeal inadmissible, upholding the lower courts' rejection of the applicant's international protection request. The applicant, a Nigerian citizen, argued that the appellate court failed to investigate the situation in Nigeria and improperly dismissed his claim of persecution based on his sexual orientation. The court ruled that since the applicant's statements were already deemed implausible and contradictory by the first instance, no further official investigation was required to verify the alleged persecution.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.lgs. n. 251/07; In asylum proceedings, if an applicant's statements regarding persecution are found implausible and contradictory, the court of first instance is not obligated to conduct an ex officio investigation into the country of origin's conditions.

Parole chiave

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asylum credibility assessment implausible statements rejection ex officio investigation limits sexual orientation persecution protection international admissibility protezione internazionale domanda d'asilo di cittadino nigeriano allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 101, 112, 132 comma 1 n.4 c.p.c.
Il primo motivo è infondato perché non sussiste il lamentato difetto assoluto di motivazione, avendo invece la Corte d'appello motivato in maniera comprensibile e non tautologica; né sussiste la dedotta violazione dell'art. 101, secondo comma, c.p.c.
Art. 24, 111 Cost.
Art. 3 d.lgs. n. 251/07
Preliminarmente, va rilevato che il ricorso, notificato 1'8 luglio 2020, è tempestivo, in quanto alla scadenza del semestre (art. 327) del 6 maggio 2020 dalla pubblicazione della sentenza impugnata, vanno aggiunti infatti i 2 mesi e 3 giorni della sospensione di cui ai d.l.
Art. 8, 27 d.lgs. n. 25/08
Art. 14 lett. c) d.lgs. n. 251/07
Art. 5 comma 6 d.lgs. n. 286
Il terzo motivo denunzia violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 16925/2020
251 del 2007, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass., n. 16925/2020; n.
Cass., n. 33096/18
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Testo completo

sul ricorso n. 20911/2020 proposto da: BENEDO ABRAHAM, elettivamente domiciliato presso l'avvocato Simona Maggiolini dalla quale è rappresentato e difeso, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic. presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende; - intimato - avverso la sentenza n. 3157/2019 della CORTE D'APPELLO di Bologna, depositata il 6/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal Cons., dott.

CAIAZZO ROSARIO. RILEVATO CHE Il Tribunale di Bologna respinse il ricorso proposto da Benedo Abraham, cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento della Commissione territoriale che aveva negato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria, ritenendo inattendibili le dichiarazioni del ricorrente circa le violenze subite per la sua condizione di omosessuale e la successiva fuga dapprima in Libia e poi in Italia. Il Benedo propose appello avverso l'ordinanza che la Corte territoriale, con sentenza emessa il 6.11.19, ha rigettato, osservando che: era da confermare la motivazione di primo grado sull'inattendibilità del ricorrente, data l'incoerenza, l'implausibilità e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese senza neppure depositare i documenti di cittadinanza e d'identità; la non credibilità induceva a ritenere insussistenti i presupposti della protezione internazionale e sussidiaria; non era riconoscibile la protezione umanitaria, sia perché, data l'inattendibilità del ricorrente, non era possibile comparare le due situazioni, in Italia e nel paese d'origine, sia in quanto l'attività lavorativa e la partecipazione a corsi di lingua, da soli, non rappresentavano prova di una raggiunta integrazione.

Benedo Abraham ricorre in cassazione con tre motivi. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione. RITENUTO CHE Il primo motivo deduce l'apparenza della motivazione e violazione degli artt. 101, 112, 132, comma 1, n.4, c.p'.c., 24, 111 Cost., 16 direttiva n. 32/13 UE, avendo la Corte d'appello pronunciato sulla base di questioni rilevate d'ufficio, mai contestate al ricorrente. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 8, 27, d.lgs. n. 25/08, 14, lett.

c) d.lgs. n. 251/07, nonché omesso esame di un fatto decisivo relativamente all'analisi delle fonti circa la situazione della Nigeria in tema di repressione della condizione degli omosessuali, di violazione dei diritti fondamentali e l'elevato tasso di corruzione nelle forze dell'Ordine. Il terzo motivo denunzia violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286, nonché omesso esame di un fatto decisivo, avendo la Corte territoriale escluso la protezione umanitaria, ritenendo irrilevante l'avviato processo d'integrazione sociale e senza tener conto della documentazione integrativa prodotta.

Preliminarmente, va rilevato che il ricorso, notificato 1'8 luglio 2020, è tempestivo, in quanto alla scadenza del semestre (art. 327) del 6 maggio 2020 dalla pubblicazione della sentenza impugnata, vanno aggiunti infatti i 2 mesi e 3 giorni della sospensione di cui ai d.l. n. 11 e 23/2020 (dal 9 marzo compreso all'il maggio), per cui la scadenza del termine dell'impugnazione cadeva il 9 luglio 2020, ultimo giorno utile. Il ricorso non può essere accolto. Il primo motivo è infondato perché non sussiste il lamentato difetto assoluto di motivazione, avendo invece la Corte d'appello motivato in maniera comprensibile e non tautologica; né sussiste la dedotta violazione dell'art. 101, secondo comma, c.p.c. perché la credibilità dell'appellante era stata già esclusa dal Tribunale e dalla Commissione territoriale.

Il secondo motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha ritenuto non credibili, in quanto implausibili e contraddittorie, le dichiarazioni del ricorrente circa la sua condizione di omosessuale e la sua fuga dal paese d'origine per sfuggire alla persecuzione delle autorità statuali. Al riguardo, in materia di protezione internazionale, l'accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l'esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, cosicché qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3, d.lgs. n. 251 del 2007, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass., n. 16925/2020; n. 33096/18).

Ne consegue che, nel caso concreto, i giudici del merito correttamente non hanno attivato i poteri di cooperazione istruttoria in quanto tale indagine avrebbe dovuto riguardare l'integrazione probatoria di fatti già smentiti sulla base delle non credibili affermazioni dell'interessato afferenti alla sua asserita condizione di omosessualità. Il terzo motivo è del pari inammissibile, in quanto diretto al riesame del merito, avendo la Corte territoriale escluso la protezione umanitaria ritenendo non dimostrata l'integrazione sociale del ricorrente e l'allegata situazione di vulnerabilità.

Nulla per le spese, poiché il Ministero non ha depositato il controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella ca