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Ordinanza — n. 22468/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian asylum appeal dismissed; court rejected refugee status due to lack of generalized conflict and credible fear.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22468/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the asylum appeal filed by a Pakistani national against the Ancona Court of Appeal's rejection of his refugee claim. The applicant alleged he fled Pakistan after his girlfriend was killed by her family, but the appellate court found his story uncredible because his family conflict had allegedly been resolved through his sister's marriage. Consequently, the court ruled that no generalized armed conflict existed in his region and his employment in Italy did not automatically warrant humanitarian protection.

Regesto Legislator

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Art. 14 lett. a) e b) d. Igs. n. 251/07; Art. 14 lett. c) d. Igs. n. 251/07: Refugee status and subsidiary protection require proof of specific persecution or generalized armed conflict, which must be substantiated by credible evidence and cannot be presumed from employment status alone.

Parole chiave

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asylum appeal refugee status subsidiary protection generalized conflict humanitarian protection credible fear Pakistan asylum migrazione familiare

Disposizioni normative citate

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Art. 14 lett. a) e b) d. Igs. n. 251/07
a) e b) dell'art. 14 d. Igs. n. 251/07. Quanto alla protezione sussidiaria di cui alla lett.
Art. 14 lett. c) d. Igs. n. 251/07
a) e b) dell'art. 14 d. Igs. n. 251/07. Quanto alla protezione sussidiaria di cui alla lett.
Art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98
Art. 360 comma 10 numero 5 c.p.c.
E' appena il caso di aggiungere che l'accertamento compiuto dal giudice d'appello in ordine all'inesistenza in Punjab di una situazione di conflitto armato generalizzato attiene al merito e può essere sindacato nella presente sede di legittimità solo nei termini di cui all'art. 360, 10 comma, n.
Art. 13 comma 1-quater d.p.r. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 18835/2019 proposto da: Khyzar Mubashar, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lufrano, giusta procura in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno - intimato - avverso la sentenza n. 2886/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 06/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2020 dal cons. PIERLUIGI DI STEFANO RILEVATO CHE Khyzar Mubashar, cittadino dei Pakistan, ricorre con due motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 6 dicembre 2018 che ha rigettato la sua impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona, che aveva confermato il provvedimento della Commissione territoriale, di diniego del riconoscimento del suo status di rifugiato, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il richiedente aveva dichiarato di aver intrattenuto una relazione sentimentale con una ragazza di censo superiore che, dopo essersi trasferita a vivere con lui, era stata sequestrata ed uccisa dai suoi stessi genitori, contrari al matrimonio, e di aver lasciato il Pakistan per paura di ritorsioni. La corte d' appello ha ritenuto non credibile la vicenda narrata, posto che lo stesso richiedente aveva dato atto che il contrasto tra le due famiglie era stato risolto mediante il matrimonio di una delle sue sorelle con un fratello della fidanzata, ed ha pertanto escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi delle lett.

a) e b) dell'art. 14 d. Igs. n. 251/07. Quanto alla protezione sussidiaria di cui alla lett.

c) del medesimo articolo, ha accertato che la zona di provenienza del ricorrente non versa in una situazione di conflitto armato generalizzato. Ha infine ritenuto che il fatto che Mubashar fosse stato assunto in Italia, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non era di per sé sufficiente a giustificare il rilascio in suo favore di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie. Il Ministero dell'Interno non ha svolto attività difensiva. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, lett. c), d.igs. n. 251/2007, per aver la corte del merito respinto la domanda di protezione sussidiaria ai sensi di tale norma limitandosi a dichiarare che la zona di sua provenienza non è interessata da un conflitto armato generalizzato, pur risultando disordini ed attentati ad opera di terroristi islamici.

Il motivo è infondato. La corte del merito ha infatti motivatamente respinto l'identica censura avanzata in appello da Mubashar, rilevando come, a fronte delle condivisibili conclusioni raggiunte sul punto dal tribunale, sulla scorta di fonti internazionali aggiornate al 2018 (il cui contenuto è stato integralmente richiamato in sentenza), l'appellante non avesse allegato fonti diverse o più aggiornate, ma si fosse limitato a dare una diversa lettura (evidentemente ritenuta errata) di quelle riportate dal primo giudice. E' appena il caso di aggiungere che l'accertamento compiuto dal giudice d'appello in ordine all'inesistenza in Punjab di una situazione di conflitto armato generalizzato attiene al merito e può essere sindacato nella presente sede di legittimità solo nei termini di cui all'art. 360, 10 comma, n. 5 c.p.c.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art.5, comma 6, d.lgs. 286/98; assume che la corte d'appello non ha argomentato in ordine alle ragioni di rigetto della domanda di protezione umanitaria, respinta unicamente sulla scorta di una ritenuta insussistenza di una condizione oggettiva di pericolo nella zona geografica di sua provenienza, senza tener conto della situazione oggettiva del Paese correlata alle ragioni che hanno determinato la sua partenza. Il motivo non merita accoglimento. La corte del merito, con accertamento non impugnato, ha ritenuto inattendibili i fatti indicati dal ricorrente a ragione dell'espatrio e tanto basta ad escludere che fosse tenuta ad acquisire informazioni d'ufficio in ordine ai potenziali pericoli da questi paventati in caso di rientro nel Paese.

In assenza di allegazione di ulteriori profili di vulnerabilità, diversi da quelli reputati non credibili, il giudice d'appello ha dunque correttamente escluso che potesse ritenersi dimostrato che, una volta tornato in Pakistan, Mubashar avrebbe potuto subire gravi limitazioni all'esercizio dei suoi diritti fondamentali. D'altro canto, il ricorrente non ha in alcun modo censurato il giudizio di comparazione in base al quale il giudice a quo ha ritenuto che la sua assunzione in Italia non costituisse circostanza di per sé sufficiente all'accoglimento della domanda.

Il ricorso va dunque interamente rigettato. Poiché il Ministero dell'Interno non ha svolto difese, non v'è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Co