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Ordinanza — n. 22453/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against bankruptcy court ruling on labor credit admissibility due to procedural defects and non-opposable prior judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22453/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a bankruptcy court decision refusing to admit labor-related claims to the debtor's estate. The lower court held that a prior judgment establishing the labor relationship was inadmissible because it had not become final before the bankruptcy proceedings began. The Cassation Court upheld this decision, ruling that the prior judgment remained non-opposable and that the appellant failed to provide sufficient evidence of the employment relationship outside the bankruptcy context.

Regesto Legislator

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Art. 135 c.p.c.; Art. 99 I. fall.: A bankruptcy court decree requires only the president's signature; a prior judgment not final at the time of bankruptcy opening cannot be used to prove labor claims, and the court of appeal cannot re-evaluate evidence already deemed insufficient by the trial court.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings labor credit admissibility non-opposable judgment finality of judgment court of cassation indennizzo per rumore aeroportuale pagamento del subappaltatore diritto all'indennizzo

Disposizioni normative citate

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Art. 135, comma 4, c.p.c.
Non può, infatti, essere dimenticato che, ai sensi dell'art. 135, comma 4, c.p.c., "il decreto ...
Art. 99 I. fall.
Si evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, erano stati depositati, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio di opposizione ex art. 99 I.
art. 380bis cod.proc. civ
Stefano Ambrosini Giovanni Fiori e Gianluca Brancadoro, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria ex art. 380bis cod.proc. civ., dall'Avvocato Michele Arcangelo Massari, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Marcantonio Colonna n.
art. 115 cod. proc. civ
civ., dell'art. 115 del codice di procedura civile, e, da ultimo, dell'art.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15494-2015 r.g. proposto da: PANTO' SEBASTIANO (cod. fisc. PNTSST53S11A2013), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a mergine del ricorso, dall'Avvocato Sandro Caruso e dall'Avvocatov Angela De Luigi, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Gianturco n. 4, presso lo studio dell'Avvocato De Luigi. - ricorrente - contro ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE s.p.a. in a.s. (cod. fisc. 00903301000), con sede in Roma, Largo Ponchielli n. 6, in persona dei legali rappresentanti pro tempore commissari straordinari Proff.ri Avv.

Stefano Ambrosini Giovanni Fiori e Gianluca Brancadoro, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria ex art. 380bis cod.proc. civ., dall'Avvocato Michele Arcangelo Massari, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Marcantonio Colonna n. 2. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato in data 2 maggio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/3/2021 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; RI LEVATO CHE 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione allo stato passivo presentata da PANTO' SEBASTIANO nei confronti di ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE s.p.a. in a.s. avverso il provvedimento emesso dal g.d. del Tribunale di Roma, con il quale era stata a sua volta rigettata la domanda di ammissione al passivo in relazione al credito lavoristico di euro 141.077.92 (in via privilegiata) per risarcimento danni, emolumenti e indennità spettanti in virtù del rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con Alitalia s.p.a..

Il g.d. rigettò la domanda, ritenendo che il titolo giudiziale (sentenza 12 ottobre 2010 del Tribunale di Catania) azionato dal ricorrente non potesse essere opposto alla procedura in quanto formatosi successivamente alla data di apertura della procedura stessa di amministrazione straordinaria. Il tribunale ha ritenuto che la sentenza emessa dal Tribunale di Catania non era comunque opponibile alla procedura perché non divenuta definitiva alla data del 29 agosto 2008 nella quale Alitalia s.p.a. era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e, considerato che, al momento dell'apertura della procedura concorsuale, la predetta sentenza di primo grado non era stata neanche pronunciata, il credito portato dalla sentenza stessa non poteva essere ammessa al passivo neanche con riserva; ha dunque osservato che il credito lavoristico, di cui il Pantò chiedeva l'ammissione al passivo, avrebbe dovuto essere accertato solo nella sede giudiziale concorsuale e che tuttavia la prova del credito non era stata portata dall'opponente che si era limitato ad allegare solo la sentenza non opponibile alla procedura, non avendo allegato al ricorso ex art. 99 I. fall. la necessaria documentazione né richiesto alcuna prova orale volta a dimostrare l'esistenza, la durata e la natura del rapporto di lavoro, ma avendo solo richiesto una consulenza tecnica d'ufficio che non poteva essere ammessa stante la mancata produzione di documenti su cui esplicare gli accertamenti peritali.

2. Il decreto, pubblicato il 21.5.2015, è stata impugnata da PANTO' SEBASTIANO con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE s.p.a. in a.s. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 132, 3 comma, e 161, 1 comma, cod, proc. civ., per essere il decreto impugnato stato sottoscritto solo dal presidente del collegio giudicante anziché anche dal giudice relatore ed estensore.

2. Il secondo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cod. civ., dell'art. 115 del codice di procedura civile, e, da ultimo, dell'art. 18 St. Lav.. Si evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, erano stati depositati, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio di opposizione ex art. 99 I. fall., anche ulteriori documentì, oltre che alla sentenza emessa dal Tribunale di Catania, come il verbale di accordo del 26.7.2005, lo stralcio del c.c.n.I., la lettera di licenziamento e quella di impugnazione dello stesso, i conteggio della C.g.i.l. e l'ultima busta paga relativa al mese di giugno 2005, con la conseguenza che la richiesta c.t.u. contabile risultava ammissibile e fruibile per la verifica degli importi da ammettere al passivo.

Sostiene il ricorrente che aveva correttamente assolto l'onere probatorio, in ordine alla dimostrazione dell'esistenza e della durata del rapporto di lavoro subordinato, tramite la produzione in giudizio dell'ultima busta paga rilasciata dalla società datoriale, documento da cui è dato evincere la data di assunzione del dipendente ed il livello retributivo riconosciuto, elementi probatori che avevano inoltre trovato conferma nella sentenza del Tribunale di Catania, con la conseguenza che il Tribunale fallimentare capitolino ben avrebbe potuto, sulla base di tali elementi documentali, ammetterlo per il credito risarcitorio ex art. 18 St. lav., in conseguenza dell'accertamento dell'illegittimità del licenziamento.

Osserva, da ultimo, il ricorrente che la controparte datoriale non aveva neanche contestato l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, con ciò determinando la violazione da parte del tribunale anche del principio, ormai codificato nell'art. 115 cod. proc. civ., di non contestazione.

3. Il terzo mezzo denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc., "travisamento dei fatti", nonché vizio di contraddittoria ed omessa motivazione su punti rilevanti e decisivi della controversia.

4. Il ricorso è infondato. 5.1 D primo motivo non merita positivo apprezzamento. Sul punto, giova ricordare che, secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, il decreto decisorio adottato in forma collegiale deve essere sottoscritto dal solo presidente del collegio e non già anche dal relatore (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 7677 del 12/07/1993 ; Sez. 1, Sentenza n. 27719 del 30/12/2009; Sez. 1, Sentenza n. 2969 del 10/02/2006). Non può, infatti, essere dimenticato che, ai sensi dell'art. 135, comma 4, c.p.c., "il decreto ...

è sottoscritto dal giudice, o, quando questo è collegiale, dal presidente". Ne consegue che il provvedimento dell' autorità giudiziaria - venga esso pronunciato in primo grado o in grado dì appello - quando è emesso da un organo collegiale (nella specie, il Tribunale), deve essere sottoscritto dal solo presidente del collegio e non è richiesta la firma di nessun altro giudice, quand'anche risulti relatore. Il primo motivo di ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 4.2 Il secondo motivo è invece inammissibile. Invero, le doglianze articolate dal ricorrente nel secondo motivo non censurano la ratio decidendi principale su cui poggia la decisione di rigetto della domanda di insinuazione al passivo, e cioè la non opponibilità della sentenza emessa dal Tribunale di Catania al fine di provare il credito lavoristico di cui si chiedeva l'ammissione al passivo, di talchè la mancata devoluzione attraverso l'odierna impugnazione della predetta questione rende incontestabile la relativa statuizione giudiziale e comunque irrilevanti le ulteriori censure veicolate con l'odierno mezzo di impugnazione.

Né è stata dedotta - come era, invece, giuridicamente ammissibile - l'opponibilità alla procedura concorsuale della sentenza lavoristica relativamente all'accertamento dell'illegittimità del recesso datoriale, anche in ragione della costituzione dell'amministrazione straordinaria nel predetto giudizio, di modo che anche le ulteriori questioni sulla possibilità di quantificazione del danno ex art. 18 St. Lav. perdono di giuridica rilevanza innanzi alla mancata impugnazione (qui non coltivata da parte del ricorrente) della statuizione giudiziale dell'inopponibilità della sentenza allegata dal ricorrente alla procedura concorsuale sul punto sopra evidenziato.

3. Il terzo motivo è inammissibile perché volto a sollecitare questa Corte di legittimità ad una rivalutazione della documentazione allegata dal ricorrente nel corso del giudizio di merito che invece è inibito al giudice di legittimità, spettando solo al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e controllarne la concludenza. Senza considerare che la documentazione allegata (busta paga e conteggi sindacali) risultano all'evidenza profili di prova del tutto irrilevanti se considerati separatamente dalla sentenza di cui è stata dichiarata incontestabilmente la non opponíbilità alla procedura concorsuale, con statuizione, come già sopra osservato, non censurata da parte del ricorrente. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo 5 p a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principal