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Ordinanza — n. 22451/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; thirty-day appeal period applies to bankruptcy declaration judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22451/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was filed late, exceeding the thirty-day deadline. The lower court had rejected a preventive settlement proposal due to alleged creditor harm from a lease agreement, and the appellant sought to challenge this via a bankruptcy declaration judgment. The Court ruled that the thirty-day appeal period established by Article 18 of the Bankruptcy Law applies to such judgments, overriding any previous sixty-day interpretations.

Regesto Legislator

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Art. 18 legge fall.; The thirty-day appeal period for bankruptcy proceedings applies to judgments declaring bankruptcy when a preventive settlement is rejected, ensuring uniformity with the appeal period for the declaration itself.

Parole chiave

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bankruptcy appeal period preventive settlement rejection late cassation filing bankruptcy declaration judgment Article 18 Bankruptcy Law opposizione tardiva anticipo spese tardivo mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 18 legge fall.
183 legge fall., va proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, dato che l'impugnabilità, a mezzo di questo reclamo, pure della sentenza dichiarativa di fallimento postula l'applicazione del termine previsto dall'art. 18 legge fall. (cfr., tra le altre, le pronunce di 't?--.
art. 363 cod. proc. civ
in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale ed affermarsi il principio di diritto ex art. 363 cod. proc. civ.
artt. 2741 cod. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE 6.- Il primo motivo del ricorso principale lamenta la violazione degli artt. 2741 cod. civ.
art. 100 cod. proc. civ
7.- Il motivo proposto dal ricorso incidentale segnala la violazione dell'art. 100 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 19 marzo 2012, n. 4304
Cass., 19 marzo 2012, n. 4304; di Cass., 20 settembre 2013, n.
Cass., 20 settembre 2013, n. 21606
4304; di Cass., 20 settembre 2013, n. 21606; di Cass., 24 settembre 2018, n.
Cass., 24 settembre 2018, n. 22473
21606; di Cass., 24 settembre 2018, n. 22473; di Cass., 3 ottobre 2019, n.
Cass., 3 ottobre 2019, n. 24797
22473; di Cass., 3 ottobre 2019, n. 24797).
Cass., 21 giugno 2016, n. 12819
Cass., 20 novembre 2019, n. 30201
Cass., 12 giugno 2020, n. 11343
Cass., 12 giugno 2020, n. 11343).
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Testo completo

5 ORDINANZA sul ricorso 15031/2015 proposto da: Universal Plast s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Persichini Pier Paolo, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Procedura di Concordato Preventivo della Societa' Universal Plast s.r.l. in liquidazione, in persona del commissario giudiziale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Granito di Belmonte n. 19, presso lo studio dell'avvocato Piras Aldo, rappresentata e difesa dall'avvocato Medici Angelo, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata; - intimato - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositato il 07/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2021 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale ed affermarsi il principio di diritto ex art. 363 cod. proc. civ. nei sensi di cui in narrativa.

FATTI DI CAUSA 1.- Nella prima parte del 2013, la s.r.l. Universal Plast ha presentato domanda di concordato preventivo con cessione di beni avanti al Tribunale di Macerata. Questo, con provvedimento dell'ottobre 2013, 5r4Lere.'-' ha ammesso la dlt~à alla procedura. La proposta è stata nel prosieguo approvata dai creditori. 2.- Nel contesto del giudizio di omologazione, i creditori non hanno presentato opposizioni. Il commissario giudiziale ha peraltro espresso parere negativo ai sensi dell'art. 180, comma 2, legge fall. Con decreto depositato in data 6 giugno 2014, il Tribunale ha rigettato la proposta di omologa. 3.- La s.r.l.

Universal Plast ha presentato ricorso avverso questo decreto avanti alla Corte di Appello di Ancona. Nel procedimento si è costituito il commissario giudiziale in nome e per conto della Procedura di concordato preventivo della società in questione. Con decreto depositato in data 7 marzo 2015, la Corte di Ancora ha respinto il reclamo 4.- In via preliminare, il provvedimento ha ritenuto l'inammissibilità dell'avvenuta costituzione del commissario giudiziale, in quanto «effettuata da soggetto non legittimato, con ogni conseguenza in ordine alla disamina delle eccezioni e delle difese».

Passando a esaminare il reclamo, la Corte territoriale ha ritenuto corretta l'affermazione del Tribunale per cui il contratto di affitto triennale dell'azienda stipulato dalla società con la s.r.l. Magiplast «configura una manovra in danno dei creditori, volta ad alterare la consistenza patrimoniale e l'ordine di soddisfacimento prima della proposta di concordato, in quanto viene compensato il canone di affitto con il credito da TFR». Non si tratta - ha rilevato la pronuncia - di una «valutazione che sconfina sul piano delle convenienza», come ha invece ritenuto il ricorrente.

La stipulazione dell'affitto, con previsione di una compensazione dei canoni di affitto con il TFR dei lavoratori, piuttosto, «va qualificata come comportamento depauperativo del patrimonio posto in essere dalla società reclamante, con la finalità di avvalersi dello strumento del concordato in modo abusivo». 5.- Avverso questo provvedimento ha presentato ricorso per cassazione la s.r.l. Universal Plast, affidato a due motivi. Ha resistito, con controricorso, la Proceduta di concordato preventivo della società, anche eccependo la tardività del ricorso presentato dalla s.r.l.

Universal Plast, come pure l'erroneità della notifica compiuta alla parte presso domicilio diverso da quello eletto per la fase del reclamo, e altresì presentando ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 6.- Il primo motivo del ricorso principale lamenta la violazione degli artt. 2741 cod. civ. e 105, ultimo comma, legge fall., deducendo «inesistenza della dedotta carenza della fattibilità giuridica». Il secondo motivo afferma la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., «ovvero inesistenza dell'abuso dei diritto». 7.- Il motivo proposto dal ricorso incidentale segnala la violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. e 183 legge fall., assumendo «difetto assoluto di motivazione - insussistenza di carenza di legittimazione processuale della Procedura di concordato preventivo nella figura del commissario giudiziale». 8.- Il ricorso principale è tardivo e quindi inammissibile. 9.- In proposito, è opportuno rilevare, in apertura di esposizione, che la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel ritenere che il reclamo alla Corte di Appello avverso il decreto, con il quale il Tribunale abbia provveduto sull'omologazione (accordandola ovvero negandola) del concordato preventivo ai sensi dell'art. 183 legge fall., va proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, dato che l'impugnabilità, a mezzo di questo reclamo, pure della sentenza dichiarativa di fallimento postula l'applicazione del termine previsto dall'art. 18 legge fall. (cfr., tra le altre, le pronunce di 't?--.

Cass., 19 marzo 2012, n. 4304; di Cass., 20 settembre 2013, n. 21606; di Cass., 24 settembre 2018, n. 22473; di Cass., 3 ottobre 2019, n. 24797). ; Proprio sulla base di tale riferimento eti:b2W, la recente giurisprudenza della Corte ha ormai superato la tesi, talora affacciata in precedenza (Cass., 21 giugno 2016, n. 12819), secondo cui il termine di ricorribilità in cassazione del decreto, che decida sul reclamo avverso il decreto relativo all'omologazione del concordato, consterebbe di sessanta giorni. Si è infatti convincentemente rilevato, al riguardo, che, «se la circostanza che con lo stesso reclamo, proponibile contro il decreto che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, possa essere impugnata anche l'eventuale sentenza dichiarativa di fallimenti impone, per una lettura costituzionalmente orientata della norma, di reputare applicabile il medesimo termine previsto dall'art. 18 legge fall., non si può che constatare come le ragioni giustificative della reductio ad unum riconosciuta come necessaria - vale a dire il fatto che la stessa impugnazione possa investire, oltre che la statuizione che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, anche l'eventuale sentenza dichiarativa di fallimento - permangono immutate anche rispetto al ricorso per cassazione» (così., in particolare, Cass., 20 novembre 2019, n. 30201;

Cass., 12 giugno 2020, n. 11343). 10.- Nel caso concretamente in esame, la comunicazione del decreto della Corte di Appello è avvenuta in data 7 marzo 2015. Il ricorso per cassazione risulta notifica solo nella data del 7 maggio 2015. 11.- Il ricorso incidentale va inquadrato nell'ambito delle impugnazioni incidentali tardive, di cui all'art. 334, comma 1, cod. proc. civ. ft La dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale comporta, dunque, che quello incidentale si manifesta inefficace ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ. 12.- In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso principale e l'inefficacia del ricorso incidentale. 13.- In applicazione della norma dell'art. 92, comma 3, cod. proc. civ. il Collegio ritiene di compensare le spese del giudizio di legittimità.

Il ricorrente incidentale non è tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato, posto che si tratta di «sanzione conseguente alla sola declaratoria di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione» (cfr. Cass., 25 luglio 2017, n. 18348).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso principale; dichiara altresì l'inefficacia del ricorso incidentale. Compensa per intero le spese inerenti al giudizio di legittimità. Dà atto, ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. Così deciso