Cassation court dismisses appeal for re-evaluating factual findings on contract interpretation beyond legal standards.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Cave Group's appeal against the Court of Appeal's decision to dismiss their bankruptcy objection. The core issue involved interpreting a contract clause where the debtor company agreed to 'suspend' cashing credits rather than renounce them, a factual determination made by the lower court. The court ruled that such factual assessments regarding the parties' intent are non-appealable unless the lower court violated specific legal interpretation rules, which the appellant failed to demonstrate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1362 e ss. c.c.; The assessment of the parties' true intent is a factual evaluation within the discretion of the trial judge and is unreviewable on appeal unless legal interpretation standards are violated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4185/2016 proposto da: Cave Group s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Scola Michele, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Fallimento Beton s.p.a., in persona del Curatore Vicendone Mauro, elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavia n.39, presso lo studio dell'avvocato Canoni Silvio, rappresentato e difeso dall'avvocato Ravinale Mario, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - contro Fallimento Cave Group s.r.l. in persona curatore Gossa Paolo; - intimato - pejs avverso la sentenza n. 48/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 14/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2020 dal cons. Paola VELLA.
FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Torino ha rigettato il reclamo proposto dalla società Cave Group s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo che in data 20/08/2015 ne ha dichiarato il fallimento, su ricorso ex art. 6 I.fall. della curatela del Fallimento della Beton s.p.a. - società capogruppo di un gruppo di imprese cui apparteneva anche Cave Group, a sua volta dichiarata fallita dal medesimo Tribunale in data 29/08/2014, previa declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo da essa proposta - in forza di un credito di circa 4 milioni di euro, derivante da finanziamento per l'acquisto di terreni estrattivi. 1.1.
In sintesi, dagli atti di causa risulta che:
i) la Beton, essendo interessata ad acquisire i diritti di sfruttamento di una cava sita nel Comune di Montanaro (TO), concesse un finanziamento alla Cave Group (soggetta alla sua direzione e coordinamento) per acquistare l'immobile e i diritti di sfruttamento, con l'intesa che quest'ultima avrebbe fornito alla prima il materiale naturale estratto dalla cava (sabbie e ghiaie) e che il credito di Beton per il rimborso del finanziamento sarebbe stato progressivamente compensato, sino a totale estinzione, con il credito di Cave Group per il corrispettivo di ogni fornitura; ii) successivamente, la situazione contingente del mercato indusse Beton ad approvvigionarsi presso altri cantieri, con posticipazione dell'inizio dell'attività estrattiva della cava acquistata da Cave Group; iii) sulla base del verbale del Consiglio di amministrazione di Beton del 16/11/2012 venne poi sottoscritto il n 418.52016 RG. cons. Paola Vella est. contratto di fornitura del 20/11/2012 in cui Beton evidenziava un credito di Euro 3.540.770,59 e si impegnava ad iniziare ad acquistare quanto prima la materia prima da Cave Group nonché a soprassedere all'incasso dei crediti, che sarebbe avvenuto proporzionalmente agli acquisti; iv) l'impegno non ebbe seguito per la sopravvenuta crisi di Beton, il cui Cda - presieduto da Mario Allasia, che si astenne in quanto amministratore unico di Cave Group - diede atto con verbale del 12/01/2013 che non avrebbe dato corso all'acquisto, impegnandosi a riconoscere a Cave Group, a titolo di penale, la rinuncia irrevocabile al credito da finanziamento, riservandosi di chiedere il trasferimento in suo favore dei terreni estrattivi per un valore non superiore al credito medesimo;
v) in data 28/01/2013 Osvaldo Bima - Consigliere del Cda di Beton privo dei poteri di rappresentanza - inviò un atto di "Rinuncia al credito" a Cave Group, che concesse l'opzione sul trasferimento di parte dei terreni entro il 30/06/2014. 1.2. In sede prefallimentare Cave Group, attesa la suddetta rinuncia, ha eccepito il difetto di legittimazione di Beton a richiedere il fallimento, ma l'eccezione è stata rigettata dal tribunale sul duplice rilievo che i verbali del C.d.a. erano meri atti interni e che sia il contratto del 20/11/2012 sia la lettera di rinuncia del 28/01/2013, in quanto privi di data certa, erano inopponibili al Fallimento Beton. 1.3. La corte d'appello, pur riconoscendo l'infondatezza dell'eccezione ex art. 2704 c.c. (per avere il Fallimento Beton agito utendo iuribus della società fallita), ha ritenuto sussistente il credito in questione affermando che:
a) la delibera di rinuncia è mero atto interno, privo di valenza negoziale diretta, non rilevando la presenza nel Cda di Beton dell'amministratore unico di Cave Group (geom. Allasia), astenutosi per conflitto di interessi;
b) la vicenda, n. 4185/2016 R.G. cons. Paola Vena est. caratterizzata da un'evoluzione progressiva, non ha raggiunto il suo perfezionamento, perché l'atto finale di rinuncia, in esecuzione della delibera del 12/01/2013, è stato sottoscritto per Beton dal consigliere Bima, privo del relativo potere;
c) di conseguenza, a regolare i rapporti tra le parti è rimasto il contratto del 20/11/012, dal quale però non emerge alcuna rinuncia al credito, bensì solo la volontà di "soprassedere" alla sua riscossione mediante l'acquisto di materiali (peraltro divenuto impossibile per il sopravvenuto fallimento di Beton);
d) anche a voler ritenere che l'obbligo residuato a carico di Cave Group fosse non più la restituzione del finanziamento, bensì la fornitura di materiali e la concessione dell'opzione per il trasferimento dei terreni, si tratterebbe comunque di obbligazioni cui non poteva più essere dato adempimento;
e) Cave Group, che non è stata posta in liquidazione, versa dunque in stato di insolvenza, poichè la sua attività è ferma - essendo la sua principale cliente Beton, ormai fallita - ed ha molti debiti scaduti, anche nei confronti delle banche e del fisco.
2. Avverso detta decisione Cave Group propone tre motivi di ricorso per cassazione, corredati da memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., cui il Fallimento Beton resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo e violazione o falsa applicazione degli artt. 1236, 1334 c.c. e 6 I.fall., per avere la Corte d'appello omesso di accertare che con la delibera del Cda del 12/01/2013 Beton «aveva posto in essere una dichiarazione di volontà indirizzata a Cave Group al fine di rinunciare al proprio credito da finanziamento», e che quindi il credito in forza del quale era stata presentata l'istanza di fallimento si era estinto ex art. 1236 c.c. per remissione del debito, trattandosi di negozio n. 4185/2016 R.G. cons. Paola Vella est. unilaterale recettizio - che doveva presumersi conosciuto ex art.1334 c.c. da Cave Group, stante la presenza personale del suo legale rappresentante, geom.
Allasia - non soggetto a particolari requisiti di forma, né ad substantiam né ad probationem, i cui effetti non possono essere disconosciuti dal creditore una volta che ne sia stata data comunicazione al debitore; peraltro, la prova che Cave Group fosse a conoscenza della rinuncia deriverebbe dal fatto stesso di averla eccepita in sede prefallimentare. 2.2. Il secondo mezzo prospetta l'omesso esame di fatto decisivo, in quanto Cave Group non avrebbe in realtà mai riconosciuto di essere obbligata alla fornitura di materiali, quindi non ci sarebbe stata al riguardo alcuna ricognizione di debito della reclamante, né la Corte d'appello indica la fonte di tale erroneo convincimento. 2.3.
Il terzo motivo denunzia contestualmente l'omesso esame di fatto decisivo e la violazione o falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. (con riguardo al canone ermeneutico della comune intenzione delle parti resa palese dal dato testuale dell'accordo) e dell'art. 5 I.fall. In particolare, anche a non voler ritenere perfezionata la rinuncia, l'originaria obbligazione pecuniaria di Cave Group si sarebbe estinta per novazione ex art. 1230 c.c. e sostituita, in forza del contratto del 20/11/2012, con un'obbligazione di «fornitura di inerti estratti dalla cava» che detta società era in grado di adempiere.
Inoltre, l'interpretazione della clausola n. 3 del contratto sarebbe errata, non rispondendo al vero che Beton si fosse meramente "riservata" di ritenere estinto il finanziamento mediante l'acquisto dei materiali. Parimenti errata sarebbe l'affermazione per cui, anche accedendo alle tesi difensive della reclamante (i.e. rinuncia di Beton al credito dietro concessione di un diritto di opzione sui terreni; in subordine, estinzione per novazione dell'obbligazione pecuniaria, sostituita n. 4185/2016 R.G. cons. Paola Vena est. dall'obbligo di fornitura), Cave Group risulterebbe comunque inadempiente, per non essere il Fallimento in grado di esercitare i diritti derivanti dall'opzione sui terreni, il cui esercizio farebbe tra l'altro venir meno la garanzia patrimoniale e l'esistenza stessa dell'attività di Cave Group; al contrario - si afferma - l'esercizio dell'opzione sarebbe ormai precluso a Beton e in ogni caso l'acquisto sarebbe semmai limitato a parte dei terreni, con conseguente esclusione dello stato di insolvenza.
3. Il ricorso non può trovare accoglimento. 3.1. Con riguardo al primo motivo, dall'esame degli atti non emerge alcuno dei due vizi prospettati, ai sensi dell'art. 360, n.
5) e n.
3) c.p.c., bensì solo una valutazione delle risultanze processuali diversa da quella sostenuta dai giudici di merito, a giudizio dei quali:
a) il verbale del Cda Beton del 12/01/2013 contiene solo un impegno a rinunciare ed è comunque un atto meramente interno, privo di valenza negoziale diretta;
b) il precedente contratto del 20/11/2012 non integra una remissione del debito in quanto prevede solo l'impegno a "soprassedere" all'incasso;
c) nessun effetto può dispiegare l'atto di "Rinuncia al credito" del 28/01/2013, in quanto sottoscritto da un consigliere del Cda di Beton pacificamente privo dei necessari poteri di rappresentanza. Su queste basi fattuali la corte territoriale - attraverso poteri valutativi di merito non sindacabili in questa sede - ha dunque escluso l'esistenza di una valida remissione di debito, estintiva del credito fatto valere in sede prefallimentare. 3.1.1. Peraltro, lo stesso "fatto" di cui si lamenta l'omesso esame è in realtà una "questione" (segnatamente quella riepilogata a pag. 16-17 del ricorso), come tale non sussumibile nel vizio denunciato ex art. 360 n.
5) c.p.c., a norma del quale il fatto controverso e decisivo n. 41 85/2016 R.G. cons. Paola Vella est. per il giudizio «deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo» (Cass. 22397/2019, 26305/2018). 3.2. Analogo profilo di inammissibilità investe il secondo mezzo, che ascrive a "fatto" ciò che integra in realtà un "giudizio", ossia «Rin)esistenza del credito di Beton verso Cave Group» (come si legge a pag. 25 del ricorso).
D'altro canto, l'oggetto della censura rappresenta un'argomentazione - ossia il «riconoscimento della parte reclamante di una obbligazione quanto meno avente ad oggetto la fornitura di materiali inerti, sufficiente di per se solo a confermare la legittimazione ad agire del fallimento istante» ex art. 6 I.fall. - spesa dai giudici d'appello solo in via ipotetica subordinata, e perciò priva di effettiva di valenza decisoria, rispetto al nucleo essenziale della decisione che nega l'esistenza di una valida rinuncia del credito. 3.3. Anche il terzo motivo per un verso veicola censure di merito, per altro verso non coglie l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che fonda l'insolvenza di Cave Group sugli specifici elementi indicati a pag. 11 (inoperatività dell'impresa, blocco dell'attività, mancanza di liquidità, basso fatturato, debiti verso fisco e banche, risalenti e rilevanti). 3.3.1.
In particolare, a fronte dell'interpretazione data dalla Corte d'appello al verbo "soprassedere agli incassi" - cui ritiene non attribuibile il significato di rinuncia al credito (e conseguente estinzione dell'obbligazione pecuniaria) - la censura si limita ad invocare una diversa interpretazione della clausola n. 3 del contratto, cui non può darsi accesso in questa sede, avendo questa Corte n. 4185/2016 R.G. cons. Paola Vella est. chiarito che «in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali» (Cass. 27136/2017, 873/2019). 3.3.2.
Anche di recente è stato ribadito che l'accertamento della reale volontà delle parti costituisce una valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e come tale insindacabile in sede di legittimità, ove non risultino violati i criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. e non emergano vizi logico-giuridici (Cass. 7945/2020, 21576/2019), poiché il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il medesimo giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (Cass.8810/2020, 1547/2019); vizi, questi, che non emergono dalla decisione impugnata.
4. In definitiva può richiamarsi l'insegnamento del massimo organo nomofilattico di questa Corte, per cui deve ritenersi «inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio n. 4185'2016 R.G. cons. Paola Vena est. miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito» (Cass. Sez. U, 34476/2019).
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
6. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un