Italian Civil Court dismisses appeal against bankruptcy declaration due to lack of specific evidence on debt maturity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the bankruptcy declaration was flawed. The appellant argued that the lower court failed to properly examine the existence of matured debts, merely citing accounting reports without detailing specific evidence or how the issue was debated. The court ruled that the appellant did not meet the strict procedural requirements to challenge the incidental finding of insolvency, as they failed to specify the decisive data points or demonstrate how the alleged documents proved the debts were not mature.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, 10 comma, n. 6 and Art. 369, 2° comma n. 4 cod. proc. civ.: An appeal challenging an incidental finding of insolvency must specifically identify the decisive facts, explain how and when they were debated, and demonstrate their relevance; generic allegations without specific evidentiary details render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ANZA sul ricorso n. 13886/2017 proposto da: S.A.I.C.E.M.-Società Appalti Immobiliari Costruzioni Edili Montesilvano-S.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza del Popolo n.18, presso lo studio dell'avv. Leonello Brocchi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO S.A.I.C.E.M -Società Appalti Immobiliari Costruzioni Edili Montesilvano- S.r.l., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Paolo Emilio n.34, presso lo studio dell'avv.
Quirino D'Angelo, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Bartolomeo, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - e contro Regina Real Estate -S.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Renzo Colantonio, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - e contro Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pescara; - intimato - avverso la sentenza n. 693/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, pubblicata il 21/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2020 dal cons. LUCA SOLAINI; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Rilevato che: Con sentenza del 21.4.2017, la Corte di Appello di L'Aquila ha rigettato il reclamo, ex art. 18 I. fall. proposto da S.A.I.C.E.M. - Società Appalti Immobiliari Costruzioni Edili Montesilvano- (di seguito SAICEM) S.r.l. avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale di Pescara, su domanda di Regina Real Estate srl. La corte territoriale, premesso che non era stato impugnato, e risultava perciò coperto da giudicato, l'accertamento incidentale del tribunale concernente la sussistenza del credito risarcitorio (da inadempimento dell'appalto commissionato alla reclamante) vantato da Regina Real Estate, peraltro provato dal provvedimento cautelare di sequestro conservativo ottenuto dalla creditrice, ha rilevato che lo stato d'insolvenza di SAICEM emergeva anche dai prospetti contabili di riclassificazione dei bilanci predisposti dal curatore, che evidenziavano l'incapienza dell'attivo rispetto alle passività e la carenza di liquidità della società; ha inoltre accertato, che, anche senza considerare il credito dell'istante, i debiti scaduti risultanti dall'istruttoria prefallimentare (verso gli istituti previdenziali, banche e fornitori) superavano la soglia dei 30.000,00 euro.
Avverso la sentenza SAICEM ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria; il Fallimento di SAICEM e Regina Real Estate srl hanno resistito con separati controricorsi. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta. Considerato che: 1)Con il primo motivo SAICEM lamenta l'omesso esame del fatto decisivo costituito dall'inesistenza di crediti scaduti per oltre 30.000 euro alla data di dichiarazione del fallimento, secondo quanto risultante dai documenti prodotti in sede di reclamo (analisi economico-contabile elaborata dal prof. Mario Damiani e relativi allegati). 2)Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 18 e 15 ultimo comma I. fall.
Rileva in primo luogo che, stante la natura interamente devolutiva del reclamo, l'accertamento incidentale del primo giudice in ordine all'esistenza del credito di Regina Real Estate non avrebbe mai potuto ritenersi coperto da giudicato; evidenzia, peraltro, che, contrariamente a quanto affermato dalla corte d'appello, la sussistenza del credito era stata specificamente contestata anche nell'atto di impugnazione. 3)Con il terzo motivo, che denuncia violazione degli artt. 18 comma 10 e 15 I. fall., nonché omesso esame di un fatto decisivo, SAICEM assume per un verso che la sentenza, nella parte in cui ha affermato che i debiti scaduti supervano la soglia dei 30.000 euro, sarebbe fondata su valutazioni soggettive anziché su oggettivi dati aritmetici; contesta, per altro verso, la correttezza della riclassìficazione dei bilanci operata dal curatore e si duole che il giudice d'appello abbia tratto da tale elaborato l'accertamento del suo stato di insolvenza. 4)Con il quarto motivo, che denuncia violazione degli artt. 18 I. fall. e 2697 cod. civ., la ricorrente torna a lamentare l'erroneità dell'accertamento concernente l'ammontare dei debiti scaduti emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare.
Sostiene che il giudice d'appello avrebbe del tutto ignorato le certificazioni, le relazioni e gli atti peritali da essa prodotti in giudizio e si sarebbe appiattito sulla tesi difensiva del curatore senza avvedersi che non vi era traccia d'inadempimenti né di crediti scaduti e insoluti, ovvero di altri "fatti esteriori", ex art. 5 L.F. 5)I1 primo motivo è inammissibile. 5.1)11 vizio di omesso esame, denunciabile ai sensi dell'art. 360, 10 comma, n. 5 cod. proc. civ., non può essere riferito all'intera questione che forma oggetto dell' accertamento contestato, ma deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, controverso fra le parti e idoneo a determinare un diverso esito della controversia.
Il ricorrente non può dunque lamentare genericamente l'errata valutazione del complesso degli elementi istruttori da parte del giudice del merito, ma, oltre ad indicare il fatto storico da questi non esaminato, deve anche specificare (nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 10 comma, n. 6 e 369, 2° comma n. 4 cod. proc. civ.) il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando sia stato dibattuto in giudizio e la sua decisività (per tutte, cfr.Cass. S.U. n. 8053/2014). Nella specie, SAICEM si è invece limitata a dedurre di aver allegato alla relazione contabile redatta dal proprio CT una serie di documenti che smentirebbero l'assunto giudice secondo cui un'altra relazione - prodotta in sede di istruttoria prefallimentare - aveva evidenziato l'esistenza di suoi debiti scaduti per oltre 500.000 euro nei confronti di istituti di previdenza, banche e fornitori, ma non ha precisato se la questione dell'inesistenza di debiti scaduti sia stata illustrata in sede di merito con specifico riguardo a quei documenti, di cui, peraltro, ha totalmente omesso di illustrare il contenuto, non chiarendo perché essi proverebbero che i debiti in questione non erano scaduti. 6)Inammissibili sono anche tutti gli altri motivi del ricorso. 6.1) Il secondo perché si limita a contestare che l'accertamento incidenter tantum compiuto dal primo giudice in ordine all'esistenza del credito di Regina Real Estate fosse coperto da giudicato interno, ma non censura l'analogo accertamento operato dalla corte d'appello (che ha ribadito che le ragioni creditorie della società istante erano comprovate dall'emissione del provvedimento cautelare di sequestro conservativo dalla stessa ottenuto nei confronti di SAICEM, da cui emergeva l'esistenza dei vizi di costruzione imputati all'appaltatrice, indubbiamente tenuta a risponderne a titolo risarcitorio) né considera che il giudice del reclamo, nell'affermare il superamento della soglia di cui all'art. 15 u. comma L fall, non ha tenuto conto di tale credito. 6.2)11 terzo perché si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, difforme da quella, non sindacabile nella presente sede di legittimità se non nei ristretti termini di cui all'art. 360, 10 comma, n. 5 cod. proc. civ., in base alla quale la corte d'appello ha fondato il convincimento della sussistenza dello stato d'insolvenza 6.3)11 quarto perché consiste nell'ancor più generica ripetizione della medesima censura illustrata nel primo motivo.7)L'atto di "rinuncia" al controricorso depositato da Regina Real Estate, non contemplato dalla legge (posto che la rinuncia può provenire solo da chi abbia proposto il ricorso) deve essere interpretato quale rinuncia della creditrice istante ad ottenere la rifusione delle spese del giudizio.
Le spese in favore del Fallimento seguono invece la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al Fallimento SAICEM s.r.l. le spese del giudizio, che liquida in C 5.400,00 per compensi e in C 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del co