Cassation court dismisses appeal against interim decree declaring bankruptcy proposal inadmissible due to lack of finality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the bankruptcy debtor's appeal inadmissible because the lower court's decree was merely interim and non-final. The debtor argued the decree violated bankruptcy law by treating a modified proposal as new, but the court found no final decision on substantive rights. Consequently, the appeal could not reach the cassation court under constitutional provisions regarding final judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111, comma 7, Cost.; Art. 175, comma 2 L.F.: An interim decree declaring a bankruptcy proposal inadmissible lacks the decisive character required for cassation appeal as it does not establish final rights between parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 4578/2017 proposto da: S.Im.Co. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ovidio n.26, presso lo studio dell'avvocato Amenta Maurizio, rappresentata e difesa dall'avvocato Vergine Girolamo, gìusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Ge.Pa. Gestioni Patrimoniali Ventura S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n.42, presso lo studio dell'avvocato Pagliara Paolo, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiriatti Stefano, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro Rugge Carlo,Bendicente Gianluigi,Mazzotta Marco Paolo,Monte dei Paschi di Siena S.p.a.,Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.,Buscicchio Tiziana,Gallucci Paolo,Paiano Franco Studio Associato Paiano, Donnaloia Dario, Marati Francesco,Chiriatti Paola,Guercia Sammarco Davide,Ministero dell'Economia e delle Finanze,So.G.E.T.
S.p.a.,Banca Popolare Pugliese Soc. Coop.per azioni,Piccinno Gregorio e Fratelli S.n.c.,Serena S.r.I.,Merico Donato,La Maison del Fitness di Rendina Francesco S.a.s.,Fidel S.r.I.,Guercia Sammarco Quintino,Agostinacchio Loredana,Condomini Campione e Montecarlo,Condominio I Pini,Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Lecce,De Franco Antonio, Agenzia delle Entrate,Comune di Lecce, Comune di Vernole,INAIL, Marati Marta, Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A., Costruzioni Foresta S.a.s., Eredi Marati Giuseppina; - intimati - avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 23/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.
Rilevato che: Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 22.3.2014, revocò l'ammissione di S.Im.Co s.r.l. alla procedura di concordato preventivo e dichiarò il fallimento della società. La sentenza, reclamata dalla fallita, fu riformata dalla Corte d'appello di Lecce. La reclamante venne perciò riammessa al concordato, e il fallimento fu dichiarato chiuso con decreto del 17.11.2015. Il 6.4.2016 S.Im.Co presentò atto "di adeguamento" dell'originaria proposta concordataria alle mutate condizioni venutesi a creare durante la procedura di fallimento.
Il Tribunale, con decreto del 23.11.2016 ha ritenuto che tale atto, lungi dal potersi ritenere meramente modificativo della prima domanda, ne integrasse in realtà una nuova. Ha rilevato in proposito che la proposta, a differenza della prima, non prevedeva più l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati e ipotecari - con conseguente aumento dei creditori ammessi al voto ed alterazione delle maggioranze anteriormente richieste - e contemplava una percentuale di soddisfacimento anche per i chirografi, in precedenza posposti. Pertanto, rilevato che, a seguito della revoca del fallimento, era ancora pendente l'originaria procedura concordataria, nello stato in cui si trovava alla data di emissione della sentenza dichiarativa,ha invitato S.Im.Co a chiarire se intendesse rinunciarvi, ha dichiarato inammissibile la nuova proposta ed ha fissato udienza per l'adunanza dei creditori o, in subordine, per l'esame delle istanze di fallimento presentate.
Il decreto è stato impugnato da S.Im.Co srl con ricorso straordinario per cassazione affidato ad un motivo, cui ha resistito con controricorso la creditrice Ge.Pa., Gestioni Patrimoniali Ventura, srl. Gli altri creditori sono rimasti intimati. Considerato che: Con l'unico motivo di ricorso, S.Im.Co. denuncia violazione dell'art. 175 comma 2 L.F. per aver il tribunale erroneamente ritenuto che la norma, che consente di modificare la proposta di concordato sino all'inizio delle operazioni di voto, non potesse trovare applicazione nonostante l'indiscutibile mutamento dell'originaria situazione di fatto determinato dalla durata annuale della procedura di fallimento.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto contro un provvedimento non decisorio e non definitivo, insuscettibile di passare in giudicato, e perciò non impugnabile in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. Questa Corte ha già ripetutamente affermato che "il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, comma 2, I.fall. (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell'art. 179, comma 1) ovvero revoca l'ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell'art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio.
Invero, tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato(Cass. sez. un.n. 27073/16, 5479/18, 211/19). Nella specie il tribunale si è, per l'appunto, limitato a dichiarare inammissibile quella che ha motivatamente qualificato come nuova proposta di concordato, ma non ha precluso in via definitiva alla ricorrente di ripresentarla, ovvero di depositare una seconda domanda di ammissione alla procedura minore - previa la necessaria rinuncia a quella già pendente (Cass. nn. 6277/016, 495/015) - adattandone le previsioni ai mutamenti della sua originaria situazione economica e finanziaria determinatisi per effetto del fallimento intervenuto medio tempore; al contrario, fissando l'adunanza dei creditori sulla prima proposta a distanza di oltre cinque mesi dalla pronuncia, il giudice ha consentito alla società di usufruire di un congruo termine per valutare la convenienza di tale soluzione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna di S.Im.Co. al pagamento delle spese processuali, che sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare a Ge.Pa., Gestioni Patrimoniali Ventura, srl, le spese del presente giudizio, che liquida in C 5.400,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi, oltre al 15°/o per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Cos