Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22402/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it merely contests motivation rather than violating law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22402/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was substantively directed at contesting the motivation of the lower court's decision rather than alleging a violation of law. The applicant argued the police lacked documentation for repatriation activities, but the Court ruled such arguments are precluded in cassation proceedings. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the strict requirements of Article 360 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998; Art. 360 cod. proc. civ.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is formally based on a violation of law but substantively aims only to contest the motivation of the contested decision, as such contestation is precluded in proceedings of legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal violation of law contest motivation cassation procedure repatriation detention preclusio in legittimita administrative documentation proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
Con il provvedimento indicato in epigrafe, ii Giudice di Pace di Potenza, vista la richiesta formulata dal Questore ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs.
Art. 360 cod. proc. civ.
Il ricorso è inammissibile, perché solo formalmente riferito a violazione di legge, ma sostanzialmente diretto a contestare la motivazione del provvedimento impugnato; contestazione preclusa in sede di legittimità, perché non rientrante nel novero dei motivi consentiti dall'art. 360 cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002
Poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
art. 360 cod. proc. civ
Il ricorso è inammissibile, perché solo formalmente riferito a violazione di legge, ma sostanzialmente diretto a contestare la motivazione del provvedimento impugnato; contestazione preclusa in sede di legittimità, perché non rientrante nel novero dei motivi consentiti dall'art. 360 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Dahhou Ahmed, nato in Marocco il 01/01/1975, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mariani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luciano Natale Vinci in Roma, via Taranto 90 - ricorrente - contro Ministero dell'Interno (80185690585) - Prefettura di Potenza - Questura di Potenza, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliati nei suoi uffici di Roma, via dei Portoghesi 12 - intimati - avverso il decreto del Giudice di Pace di Melfi, depositato il 27/01/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/02/2021 dal consigliere Alessandro M. AndriDnio. FATTI DI CAUSA 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, ii Giudice di Pace di Potenza, vista la richiesta formulata dal Questore ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, ha disposto la proroga per 30 giorni del trattenimento dell'interessato presso il centro di permanenza per i rimpatri.

2. Avverso il provvedimento l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, sul rilievo che la questura non avrebbe fornito alcuna documentazione a conferma dello svolgimento di attività volte all'identificazione e al rimpatrio del ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace.

3. L'amministrazione intimata si è costituita, senza formulare deduzioni, al solo scopo dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile, perché solo formalmente riferito a violazione di legge, ma sostanzialmente diretto a contestare la motivazione del provvedimento impugnato; contestazione preclusa in sede di legittimità, perché non rientrante nel novero dei motivi consentiti dall'art. 360 cod. proc. civ. Deve in ogni caso rilevarsi che il ricorrente si limita a generiche asserzioni circa una pretesa non necessità di ulteriori accertamenti da parte della pubblica amministrazione nei suoi confronti, senza considerare la necessità di proseguire quelli in corso a suo carico, sulla base della documentazione prodotta dalla Questura.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla è dovuto per le spese dal ricorrente soccombente, in mancanza di costituzione dell'amministrazione resistente. Poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 febbr