Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22401/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses expulsion appeal, ruling valid delegation by vice-prefect and burden of proof on applicant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22401/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by a Tunisian national against an expulsion order issued by a delegated vice-prefect. The applicant argued that the signature lacked legal validity due to missing delegation documents and claimed the administrative act was unmotivated. The court held that the delegation of authority to the delegated official is legally sufficient and placed the burden of proving the lack of delegation on the appellant, who failed to provide evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13 d.lgs. n. 286/1998; Art. 3 l. n. 241/1990: An expulsion order signed by a vice-prefect delegated by the vice-prefect vicario is valid, and the burden of proving the absence of such delegation rests with the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
expulsion order validity delegation of authority burden of proof negative administrative motivation Cassation dismissal espulsione prefettizia motivo d'espulsione revoca dell'atto amministrativo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 d.lgs. n. 286/1998
Avverso il provvedimento l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 13 del d.lgs.
Art. 3 l. n. 241/1990
286 del 1998, nonché dell'art. 3 della legge n.
art. 213 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 - 1, ord. n. 28330 del 28/11/2017
Sez. 6 - 1, ord. n. 25271 del 14/12/2010
Sez. 6 - 1, ord. n. 25271 del 14/12/2010, Rv.
Sez. 1, ord. n. 7698 del 30/03/2009
615179;r•,,k Sez. 1, ord. n. 7698 del 30/03/2009, Rv.
Sez. 2, ord. n. 20972 del 22/08/2018
Sez. 1, n. 23073 del 11/11/2016
650028; Sez. 1, n. 23073 del 11/11/2016, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Missaoui Mohamed, nato in Tunisia il 24/10/1999, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mariani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luciano Natale Vinci in Roma, via Taranto 90 - ricorrente - contro Ministero dell'Interno (80185690585) - Prefettura di Padova - Questura di Padova, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliati nei suoi uffici di Roma, via dei Portoghesi 12 - resistenti - avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Padova, depositata il 23/04/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/02/2021 dal consigliere Alessandro M.

Andronio. FATTI DI CAUSA 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice di Pace di Padova ha rigettato il ricorso proposto dall'interessato avverso il decreto del Prefetto di Padova dell'Il febbraio 2019, con il quale ne era stata disposta la espulsione, per la sua irregolare presenza sul territorio nazionale, per non avere ottemperato a un precedente provvedimento questorile di allontanamento, emesso in esecuzione di un precedente decreto di espulsione del 5 ottobre 2018.

2. Avverso il provvedimento l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, lamentando che il Giudice di Pace avrebbe rigettato la censura di nullità del decreto di espulsione per mancanza di firma del Prefetto, senza considerare che è ammessa in sostituzione solo la firma del Viceprefetto vicario e che dagli allegati non risulta un atto di delega ad altro funzionario; ci sarebbe, inoltre, una violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo di espulsione.

3. L'amministrazione intimata si è costituita con controricorso, contestando in diritto la prospettazione della controparte e chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è legittimo il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso dal vice prefetto aggiunto a ciò delegato dal vice prefetto vicario, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice-prefetto vicario e vice-prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (ex plurimis, Sez. 6 - 1, ord. n. 28330 del 28/11/2017, Rv. 646780;

Sez. 6 - 1, ord. n. 25271 del 14/12/2010, Rv. 615179;r•,,k Sez. 1, ord. n. 7698 del 30/03/2009, Rv. 607449). A ciò deve aggiungersi che chi impugni il provvedimento del prefetto - deducendone l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice- prefetto vicario, ha emesso il provvedimento - ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 cod. proc. civ. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, sesto comma, della legge 24 novembre 1989, n. 689, presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta.

Ne consegue che, se il ricorrente rimane del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata (principio affermato in relazione all'analoga fattispecie del provvedimento prefettizio di ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria; ex plurimis, Sez. 2, ord. n. 20972 del 22/08/2018, Rv. 650028; Sez. 1, n. 23073 del 11/11/2016, Rv. 642652). Detti principi trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui il ricorrente non ha provato il fatto negativo dell'insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che ha emesso il provvedimento di espulsione.

Quanto alla censura relativa alla mancanza di motivazione del provvedimento amministrativo di espulsione, deve rilevarsi che la stessa è formulata in modo del tutto generico, perché non tiene conto di quanto affermato sul punto dall'ordinanza del Giudice di Pace, che correttamente evidenzia la pericolosità del soggetto, considerati i suoi precedenti penali per reati relativi agli stupefacenti.

2. In conclusione, il ricorso deve essere gettato. Il ricorrente soccombente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resistente, da liquidarsi in euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito. Poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di controparte, che liquida in euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.Così d