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Ordinanza — n. 22301/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses refugee appeal due to defective power of attorney lacking required date certification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22301/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the power of attorney failed to certify that it was issued after the communication of the contested decision. Bakary Jarju argued for refugee status recognition, but the Ministry of the Interior opposed the procedural defect. The court ruled that the specific statutory requirement for post-communication certification was not met by the generic signature formula used.

Regesto Legislator

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Art. 35 bis, comma 13, D.Lgs. n. 25/2008; The special power of attorney for cassation appeals under this provision must explicitly indicate a date subsequent to the communication of the contested act, and the lawyer must certify both this date and the authenticity of the signature.

Parole chiave

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power of attorney defect cassation appeal inadmissibility refugee status recognition post-communication certification Italian procedural law statuto di rifugiato domanda d'asilo di cittadino nigeriano allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis, comma 13, D.Lgs. n. 25/2008
L'art. 35 bis, comma 13, del decreto legislativo n.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 1 giugno 2021, n. 15177
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22958/2020 proposto da: Bakary Jarju, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Urbinati, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato. - resistente - avverso il decreto del Tribunale di BOLOGNA n. 4789/2018, pubblicata in data 29 settembre 2020; • udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2021 dal consigliere Lunella Caradonna;

RILEVATO CHE Il Tribunale di Bologna, con decreto del 29 settembre 2020, ha respinto l'opposizione presentata da Bakary Jarju, nato in Gambia, avverso il provvedimento di diniego della competente Commissione territoriale, con la quale aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria. Contro il decreto Bakary Jarju ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi. Il Ministero dell'Interno si è costituito ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ..

CONSIDERATO CHE Occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura all'uopo conferita. L'art. 35 bis, comma 13, del decreto legislativo n. 25/2008, nella parte in cui prevede che «La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima» richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di «inammissibilità del ricorso», nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Le Sezioni Unite di questa Corte, di recente, hanno statuito il seguente principio di diritto: «La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materia regolate dall'art. 35 bis, comma 13, del decreto legislativo n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente» (Cass., Sez.

U., 1 giugno 2021, n. 15177). Nel caso in esame, la procura speciale depositata in atti è viziata, perchè non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l'autenticazione della firma con la seguente formula «E' vera ed autentica». Il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente è, dunque, inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 g . gno 2021. CORTg PAPRFP.4 !7)' Pri