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Ordinanza — n. 22269/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects its own sentence by replacing Rome with Reggio Emilia as the correct referring court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22269/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court ordered a material correction to its own judgment, replacing 'Tribunal of Rome' with 'Tribunal of Reggio Emilia' as the correct referring court. The court identified this error as evident from the case files, noting that the original tribunal should have been the one that issued the cassated decree. Consequently, the court exercised its authority under the Civil Procedure Code to correct the mistake of its own motion.

Regesto Legislator

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Art. 287 e ss. cod. proc. civ.; Art. 391-bis, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ.: The Supreme Court may correct material errors in its own judgments of its own motion when the correct court is easily discernible from the case files.

Parole chiave

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material error correction Supreme Court self-correction Civil Procedure Code referring court designation judicial error rectification diritto bancario caso di garanzia bancaria informazioni bancarie

Disposizioni normative citate

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Art. 287 e ss. cod. proc. civ.
Art. 391-bis, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ.
civ., alla correzione dell'errore predetto, possibile a questa Corte anche di ufficio giusta il tenore letterale dell'art. 391-bis, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ., PER QUESTI MOTIVI La Corte dispone procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nella propria sentenza n.
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Testo completo

periodo, la seguente ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (cod. fisc. 00884060526), con sede in Siena, alla Piazza Salimbeni n. 3, in persona del dott. Giuseppe Trasarco, nella indicata qualità, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Francesco Ferroni, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Sabotino n.

46. ricorrente contro ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI, nella procedura di sovraindebitamento promossa da Daniele Dallari, in persona della dott.ssa Claudia Catellani, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati Igor Valas e Benedetta Della Salda, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultima in Reggio Emilia, alla via Vittorio Veneto n.

5. controricorrente avverso la sentenza, n. cronol. 21828 del 2021, della Corte Suprema di cassazione depositata in data 29/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 29/07/2021 dal Consigliere dott. Eduardo Campese. RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 21828/2021, depositata il 29 luglio 2021, questa Corte, decidendo il giudizio di legittimità n.r.g. 8191/2018, avente ad oggetto l'impugnazione promossa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 5 gennaio 2018, n. 31, ha così statuito:

«La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per il nuovo esame del reclamo della Banca, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di Daniele Dallari, e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità». Analoga individuazione del giudice di rinvio («Tribunale di Roma»), si rinviene, poi, anche nel § 2.5. delle "Ragioni della decisione" della sentenza predetta. CONSIDERATO CHE 1. La riportata indicazione del giudice di rinvio si rivela essere affetta da un mero errore materiale, agevolmente evincibile dagli atti di causa, dovendo quel giudice essere correttamente individuato nel Tribunale di Reggio Emilia, in diversa composizione collegiale rispetto a quello che aveva reso il decreto cassato.

Occorre procedersi, dunque, ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., alla correzione dell'errore predetto, possibile a questa Corte anche di ufficio giusta il tenore letterale dell'art. 391-bis, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ., PER QUESTI MOTIVI La Corte dispone procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nella propria sentenza n. 21828/2021, in particolare sostituendosi, nel § 2.5. delle "Ragioni della decisione" e nel dispositivo, alle parole «Tribunale di Roma, in diversa composizione», quelle «Tribunale di Reggio Emilia, in diversa composizione collegiale», in modo tale che i rispettivi periodi devono intendersi, rispettivamente, così riformulati:

«2.5.Nella specie, quindi, va dichiarata la nullità del decreto impugnato e rinviata la causa al Tribunale di Reggio Emilia, in diversa composizione collegiale, per il nuovo esame del reclamo della Banca, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di Daniele Dallari, e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità» e «La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Reggio Emilia, in diversa composizione collegiale, per il nuovo esame del reclamo della Banca, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di Daniele Dallari, e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità».

Ordina la corrispondente annotazione sull'originale della predetta sentenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 29 luglio 2021. Il Plesidente Dott.s a/Magda Cristiano