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Ordinanza Interlocutoria — n. 21950/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal pending Supreme Court ruling on humanitarian protection integration standards.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21950/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Abid Nadeem's appeal against the denial of humanitarian protection, ordering a remittal to the lower court. Nadeem argued that his stable employment and social integration in Italy should grant him protection under Article 8 of the ECHR, which the lower court ignored. The Supreme Court suspended the decision pending a ruling by its own Uniting Sections on the specific criteria for assessing integration and vulnerability in such cases.

Regesto Legislator

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Art. 8 CEDU; The Court must evaluate the degree of integration and stability of the foreigner in Italy, considering the potential vulnerability caused by repatriation, rather than merely assessing conditions in the country of origin.

Parole chiave

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humanitarian protection integration assessment Article 8 ECHR remittal to lower court vulnerability determination

Disposizioni normative citate

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Art. 8 CEDU

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 28316 del 2020

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA IN ERLOCUTORIA sul ricorso 30204-2020 proposi- da: ABID NADEEM, rapprese i ]to e difeso dall'avv. GIOVANBATTISTA SCORDAMA _IA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassa ne - ricorrente - cof "o MINISTERO DELL'INTERNO, persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA ./IA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENEi .LE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - resistente - ontro PROCURA REPUBBLICA CATAN- intimata - avverso la sentenza n. 160/2 O della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/O 2020; udita la relazione della causa olta nella camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere Dtt.

STEFANO OLIVA FATTI E CAUSA Il Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 13.7.2018, rigettava il ricorso proposto ia Abid Nadeem avverso il provvedimento emesso dalla lo le Commissione territoriale di diniego della protezione, intern, onale ed umanitaria. La Corte di Appello di latanzaro, con la sentenza impugnata, n. 160/2020, ri ‘ttava il gravame proposto dall'Abid avverso la predetta de --,ione di primo grado. Propone ricorso per la c, sazione di tale sentenza Abid Nadeem, affidandosi a tre moti. Il Ministero dell'Interno, i, :mato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione a _idienza di discussione della causa.

RAGIONI DEL DECISIONE Per ragioni di priorità logica, occorre esaminare innanzitutto il terzo moti' attinente alla protezione umanitaria, in relazione ai qua: a evidenziato che il ricorrente da atto di aver dedotto e docw, ntato, nel corso del giudizio di merito, un significativo grado ci ntegrazione nel tessuto socio- lavorativo italiano, in particola r dimostrato da un rapporto di lavoro subordinato (cfr. pag. 3 del ricorso), che la Corte di Appello ha ritenuto irrilevante priori, senza svolgere alcuna considerazione sulla sua effetU, consistenza.

Il Collegio ravvisa itoppc; ;nità di rinviare il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della p nuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in merito alla Dnfigurabilità del diritto alla Ric. 2020 n. 30204 sez. Si - ud. 06-07-2021 -2- protezione umanitaria in -esenza dell'allegazione, o dell'accertamento da parte e giudice di merito, di un significativo profilo di radicarì -ito del richiedente in Italia, fondato su indici di stabilità i Jorativa o relazionale, la cui radicale modificazione, per effe_ u del rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situa Dne di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla 'ea privata e familiare, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione E J.U., sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello radicamento, che incentri la valutazione comparativa sul IL Io di integrazione conseguito dallo straniero in Italia, con ttenuazione del rilievo delle condizioni del Paese di origine n eziologicamente ricollegabili alla predetta integrazione.

A omenti, questi, attualmente sottoposti all'esame delle Sezi i Unite giusta l'ordinanza di remissione di questa sezione n 2,8316 del 2020. PL la Corte rinvia il ricorso nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni LP 2 sulla questione oggetto dell'ordinanza di remissione d: tuesta sezione, n. 28316 del 2020. Così deciso in Roma, nella a rnera di consiglio della prima sezione civile, in data 06 iuglio ,21. Il resid nte S coàtA CORTE SUPREMA N CASSAZIONE Prima Sezie