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Ordinanza Interlocutoria — n. 21940/2021 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to public hearing to resolve conflicting interpretations on burden of proof for Article 8, paragraph 3, of D.Lgs. 25/2008.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21940/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The First Civil Section of the Court of Cassation remanded the case to a public hearing to resolve a procedural dispute regarding the burden of proof. The core issue concerns whether the applicant must allege the existence of updated Country of Origin Information (COI) when challenging a first-instance rejection based on Article 8, paragraph 3, of D.Lgs. 25/2008. The court determined that this interpretative question was not yet settled and required further deliberation before addressing the merits of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008; The burden of proof regarding Country of Origin Information in cassation appeals depends on the specific circumstances and the need to clarify the source of the lower court's conclusions.

Parole chiave

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Country of Origin Information burden of proof cassation procedure armed conflict procedural dispute D.Lgs. 25/2008 remand to public hearing prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008
12324, la Prima sezione civile ha rimesso alla pubblica udienza la questione, oggetto di contrasto tra le sezioni, se in tema di ricorso per cassazione, chi intenda denunciare la violazione da parte del giudice di merito dell'art. 8, comma 3, del d.lgs.
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Testo completo

ERLOCUTORIA sul ricorso 18036/2020 proposto da: Dabre Kassoum, elettivamente domiciliato in elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall'Avv.to Paolo Sassi -ricorrente - contro Ministero Dell'interno 43, y- intimato -7 ak95111\\NAUn U13.13/è ki,évno, \J: g. àk‘ 1)0 t2-kok1A- emosida_ avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositate il 12/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 da MELONI MARINA La Corte, Letti gli atti del ricorso nr 18036/2020; rilevato che con ordinanza interlocutoria 10 maggio 2021, n. 12324, la Prima sezione civile ha rimesso alla pubblica udienza la questione, oggetto di contrasto tra le sezioni, se in tema di ricorso per cassazione, chi intenda denunciare la violazione da parte del giudice di merito dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, per avere rigettato la domanda senza indicare le fonti di informazione da cui ha tratto le sue conclusioni, abbia o meno l'onere di allegare che esistono COI (Country of Origin Informations) aggiornate e attendibili dimostrative dell'esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne o trascriverne pure il contenuto. rilevato che la decisione della questione- è rilevante per la decisione del presente ricorso

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile il 22/6/2021. Il Presidente Dott.ssa Maria ìerno CORTE SUPREMA/DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositti:ù io