Italian court reverses appeal ruling on reconstruction grant, correcting burden of proof regarding municipal funds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation partially accepted the appeal by quashing the lower court's judgment regarding a reconstruction grant. The appellant argued the municipality failed to prove sufficient funds existed after satisfying higher-priority claims, while the municipality contended the burden lay with the applicant to demonstrate available resources. The court ruled that the lower court incorrectly shifted the burden of proof, requiring the municipality to demonstrate the exhaustion of funds for higher-priority rights rather than the applicant proving available capital.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 cod. civ.; Art. 327 cod. proc. civ.: The burden of proof regarding the existence of a public grant falls on the applicant, while the administering body must prove the factual impediment of insufficient funds after satisfying higher-priority claims.
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016 ORDINANZA sul ricorso n. 1200/2016 proposto da: Ciarla Carmine, elettivamente domiciliato in Roma, Via Anton Giulio Barrilli n. 49, presso lo studio del dott. Daniel De Vito, rappresentato e difeso dall'Avvocato Filippo Freda giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro Comune di Montemiletto (AV), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana n. 5/c, presso lo studio dell'Avvocato Luigi Petrillo, rappresentato e difeso dall'Avvocato Benedetto Vittorio De Maio giusta procura in calce al controricorso; - con troricorrente - Ckl) 2,9 2 ' avverso la sentenza n. 4378/2014 della Corte d'appello di Napoli depositata il 31/10/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/5/2021 dal cons. Alberto Pazzi. Rilevato che:
1. Il Tribunale di Avellino, in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Comune di Montemiletto, revocava il provvedimento monitorio emesso in favore di Carmine Ciarla per la somma di C 79.653,26 a titolo di contributo per la ricostruzione/riattazione dell'immobile di sua proprietà ai sensi della legge n. 219/1981, accertava il diritto del medesimo Ciarla a un finanziamento di pari importo, "perché rientrante nelle priorità di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), I. 32/1992 ed oggetto di copertura finanziaria", e condannava l'amministrazione comunale al pagamento di tale somma, oltre accessori, da erogarsi "per stati di avanzamento dei lavori e secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa in materia".
2. La Corte d'appello di Napoli, a seguito dell'impugnazione del Comune di Montemiletto, confermava l'affermazione del riconoscimento del diritto al contributo in capo al Ciarla, perché la mancanza di disponibilità finanziarie costituiva un ostacolo di mero fatto alla realizzazione di tale diritto ma non impediva il riconoscimento della sua esistenza. In parziale accoglimento dell'appello rigettava, invece, la domanda di pagamento proposta dal Ciarla, in assenza della compiuta dimostrazione che i finanziamenti ottenuti dal Comune fossero sufficienti al pagamento della somma a cui l'appellato aveva diritto, secondo la riconosciuta priorità di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), I. 32/1992.3. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 31 ottobre 2014, ha proposto ricorso Carmine Ciarla prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Comune di Montemiletto. Considerato che:
4. Occorre rilevare in primo luogo l'infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dal controricorrente, a parere del quale il ricorso sarebbe tardivo perché introdotto oltre il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ.. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 31 ottobre 2014 e non risulta essere stata mai notificata all'odierno ricorrente. Si deve conseguentemente fare riferimento al disposto dell'art. 327, comma 1, cod. proc. civ. nel suo tenore non più vigente (che contemplava il termine di un anno per impugnare), posto che l'attuale testo normativo trova applicazione, ai sensi dell'art. 58, comma 1, I. 69/2009, ai soli giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della modifica legislativa, mentre nel caso di specie il giudizio è stato introdotto fin dal 2004.
A questo termine annuale si deve aggiungere il periodo di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Infatti, quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, al termine di decadenza dal gravame (nel caso di specie annuale) di cui all'art. 327, comma 1, cod. proc. civ., devono aggiungersi i trentuno giorni di tale sospensione computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto dell'art. 155, comma 1, stesso codice e dell'art. 1, comma 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentuno agosto di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Cass. 17640/2020, Cass. 3787/2018).
Nel caso di specie il ricorso per cassazione risulta notificato in data 30 novembre 2015 e dunque entro il termine annuale previsto dall'art.327 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporís, tenuto conto della sospensione feriale dei termini.
5. Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 I. 32/1992, 2 della delibera CIPE 11/10/1994, 4 e 5 I. 2248/1865: il Tribunale, dopo aver riconosciuto al diritto al contributo del Ciarla la priorità di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), I. 32/1992, aveva affermato l'esigibilità del credito traendo argomento dal fatto che l'amministrazione municipale aveva in concreto destinato fondi per oltre due milioni di euro a soddisfare esigenze gerarchicamente successive. La Corte d'appello, nel negare che la dimostrazione dell'esistenza della disponibilità finanziaria scaturisse automaticamente dalla disapplicazione delle delibere con cui parte dei finanziamenti erano stati destinati al soddisfacimento di esigenze diverse e in sottordine, ha assunto - in tesi di parte ricorrente - una statuizione confliggente con il principio secondo cui le priorità previste dagli artt. 3 I. 32/1992 e 2 della delibera CIPE 11/10/1994 non sono derogabili, in quanto la somma illecitamente destinata a priorità successive era ampiamente capiente rispetto al diritto al contributo per C 79.653,26 vantato dal Ciarla .
6. Il motivo è inammissibile. In vero la Corte d'appello non ha affatto affermato che i fondi complessivamente messi a disposizione dell'amministrazione municipale potessero avere destinazione in deroga ai criteri di finanziamento previsti dagli artt. 3 I. 32/1992 e 2 della delibera CIPE11/10/1994, ma, ben diversamente, preso atto della loro manifesta insufficienza a soddisfare il fabbisogno di tutte le pratiche aventi la medesima priorità del Ciarla (posto che le somme ricevute erano pari a complessive £. 13.717.000.000, mentre gli aventi diritto con la priorità di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), I. 32/1992 necessitavano in totale di £ 62.908.810.500), ha ritenuto che non esistesse agli atti la dimostrazione dell'effettiva consistenza numerica e quantitativa dei contributi aventi grado poziore rispetto a quello dell'odierno ricorrente, anche in considerazione dell'avvenuto annullamento della graduatoria già formata.
Il mezzo in esame non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata a questo proposito, fondata sulla mancata dimostrazione dell'esistenza di disponibilità sufficienti a soddisfare l'odierno ricorrente e chi lo precedeva piuttosto che sulla derogabilità dei criteri di priorità previsti dalla normativa in materia, e muove una critica che non è congruente con le ragioni offerte dalla Corte di merito. Ne discende la sua inammissibilità, posto che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. (Cass.20910/2017).
7. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.: la Corte di merito ha ritenuto che la prova offerta dal Ciarla della disponibilità concreta di oltre C 2.000.000 in capo al Comune (per effetto dell'annullamento della delibera che aveva destinato tale importo al soddisfacimento di esigenze con priorità successive) non fosse sufficiente ad assolvere l'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., in quanto l'appellante avrebbe dovuto dimostrare la capienza delle somme disponibili rispetto alle pratiche collocate in posizione antecedente rispetto alla sua. In questo modo la Corte d'appello ha operato - sottolinea il ricorrente - un'illegittima inversione dell'onere della prova, perché, una volta accertata l'esistenza di una disponibilità economica, era onere del Comune dimostrare tanto l'esistenza di una legittima graduatoria delle priorità, quanto che la disponibilità aggiuntiva sarebbe stata completamente erosa dal soddisfacimento di diritti aventi grado poziore.
8. Il motivo è fondato. La Corte d'appello - come detto - non ha negato il diritto dell'odierno ricorrente a ricevere il contributo in discorso, ma ha evidenziato che non poteva "ritenersi provata la condizione di esigibilità del diritto al contributo" (pag. 5). E ciò non tanto perché mancavano in assoluto disponibilità finanziarie, ma piuttosto perché non vi era modo di stabilire se le risorse esistenti, inadeguate a soddisfare tutti gli aventi diritto, fossero sufficienti a pagare i contributi del Ciarla e, nel rispetto dei criteri di priorità in materia, di chi vantava un diritto poziore.
Ora, il disposto dell'art. 2697 cod. civ., nel distinguere tra elementi assunti a base del diritto ed elementi che, in opposizione a quelli, valgono a paralizzarne l'operatività, attribuisce a chi intende far valere un diritto l'onere di dare prova dei relativi fatti costitutivi, mentre grava sulla controparte l'onere di dimostrare il fatto impeditivo che osta all'accoglimento della pretesa avanzata. La Corte distrettuale ha fatto erronea applicazione di una simile regola, ponendo a carico di chi faceva valere il diritto a ottenere il finanziamento l'onere di provare quello che era non tanto una condizione per la sua esigibilità, ma un impedimento alla sua soddisfazione.
Al contrario era onere di chi richiedeva il contributo pubblico dimostrare il ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa in materia per il suo riconoscimento, mentre gravava sull'ente chiamato ad erogare la sovvenzione il compito di provare l'esistenza di un ostacolo di mero fatto alla realizzazione del diritto al contributo, costituito dalla mancanza di disponibilità finanziarie. In una simile prospettiva era l'amministrazione a dover dimostrare la necessità di pagare altri con diritto di priorità su chi richiedeva il contributo e l'esaurimento in questo modo dei fondi disponibili.
La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
9. Rimane assorbito il terzo motivo di ricorso, vertente sulla regolazione delle spese di lite, dato che l'accoglimento del ricorso estende i suoi effetti anche a questa statuizione, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, cui demand