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Ordinanza — n. 21816/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows union severance claim by remanding case after finding lower court ignored decisive facts regarding job termination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21816/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed Giorgio Valenti's appeal against the dismissal of his claim for supplementary severance pay from Volare s.p.a. The lower court had rejected the claim because Valenti failed to prove he was unemployed and thus not rehired, citing a collective agreement requiring proof of job cessation. The Court ruled that the lower judge erred by not examining the decisive fact that the job suppression was a direct consequence of the company's crisis, which justified the termination under the agreement. Consequently, the decision was quashed and the case remanded to the Rome Tribunal for a new ruling.

Regesto Legislator

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Art. 4, 5 d.lgs. n. 347/2003; Art. 111 legge fall.: A union severance allowance is due when job suppression is the natural consequence of corporate crisis, and the employer's unilateral termination during restructuring constitutes such cessation, relieving the worker of the burden to prove non-rehiring.

Parole chiave

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supplementary severance pay corporate crisis termination collective agreement interpretation burden of proof unemployment remand for retrial indennità di disoccupazione dell'assicurato indennità per lavoro ridotto retroattiva indennità di vacanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4, 5 d.lgs. n. 347/2003
Art. 111 legge fall.
Il quarto assume, a sua volta, la violazione dell'art. 111 legge fall., dell'art.
Art. 111 comma 6 Cost.
Il quarto assume, a sua volta, la violazione dell'art. 111 legge fall., dell'art.
Art. 132 cod. proc. civ.
civ., per mancanza della motivazione ex art. 132 n.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Art. 360 n. 4 cod. proc. civ.
civ., «per illogicità della motivazione in ordine alla prededucibilità del credito, invalidità della sentenza ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per mancanza della motivazione ex art.
Art. 132 n. 4 cod. proc. civ.
civ., per mancanza della motivazione ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ.».
art. 2697 cod. civ
Col secondo motivo, il ricorrente assume la violazione della norma dell'art. 2697 cod. civ., per affermare che il decreto impugnato risulta in contrasto con l'orientamento di questa Corte in tema di prossimità e vicinanza della prova.
art. 54 legge n. 88/1989
civ., dell'art. 54 legge n. 88/1989, dell'art.
art. 20 d.lgs. n. 270/1999
111 legge fall., dell'art. 20 d.lgs. n. 270/1999 e del verbale dell'Accordo interconfederale del 27 aprile 1995.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 13 gennaio 2021, n. 381
La recente pronuncia di Cass., 13 gennaio 2021, n. 381, relativa a una fattispecie assai prossima a quella qui concretamente in esame, ha svolto sul tema i rilievi qui in appresso richiamati.
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Testo completo

5 ORDINANZA sul ricorso 21603/2015 proposto da: Valenti Giorgio, elettivamente domiciliato in Roma, via Marcello Prestinari n. 13, presso lo studio dell'avvocato Pallini Massimo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Volare s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi, n.72, presso lo studio dell'avvocato D'Innocenzo Federica, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro Valenti Giorgio, elettivamente domiciliato in Roma, via Marcello Prestinari n. 13, presso lo studio dell'avvocato Pallini Massimo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso principale; -controricorrente al ricorso incidentale - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 05/08/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2021 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA 1.- Giorgio Valenti ha chiesto di essere ammesso in prededuzione, in subordine in privilegio, nello stato passivo dell'amministrazione straordinaria della s.p.a. Volare. A fondamento della propria richiesta ha posto la sussistenza di un credito a titolo di indennità supplementare ex Accordo collettivo del 27 aprile 1995. Il giudice delegato non ha ammesso la richiesta di ammissione, ritendendola inammissibile. 2.- Giorgio Valenti ha proposto opposizione avanti al Tribunale di Roma. Che la ha respinto, con decreto datato 5 agosto 2015. 3.- La pronuncia ha argomentato, al riguardo, che l'indennità supplementare di cui all'Accordo sindacale dell'aprile 1995 è «dovuta nella sola ipotesi in cui si verifichi, nell'ambito delle fattispecie disegnate dall'accordo, una "effettiva" cesura nel rapporto di lavoro ed esso debba quindi intendersi definitivamente risolto».

«E' onere del lavoratore, che richiede la corresponsione dell'indennità» - ha soggiunto - «fornire prova della mancata riassunzione». Nella specie, «il ricorrente non ha provato, mediante produzione documentale in allegato al ricorso in opposizione ex art. 98 legge fall., il proprio status di disoccupazione, da cui potere inferire la mancata riassunzione. La produzione ulteriore di documentazione avvenuta unitamente al deposito della comparsa conclusionale è del tutto irricevibile in quanto tardiva».

4. Avverso questo provvedimento ricorre Giorgio Valeri, articolando quattro motivi di cassazione. Resiste la procedura della s.p.a. Volare, con controricorso, contestualmente svolgendo, altresì, ricorso incidentale. Il ricorrente principale ha poi depositato controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno anche depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 5.- Col primo motivo, il ricorrente assume la violazione degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 347/2003 e dell'Accordo interconfederale del 27 aprile 1995. L'indennità supplementare deve essere erogata - così ragiona il motivo - al momento della risoluzione del rapporto di lavoro; quindi, «non si comprende in che modo potrebbero rilevare le successive vicende lavorative del dirigente ai fini della maturazione di un diritto che è compiutamente perfezionato al momento della cessazione del rapporto di lavoro».

Col secondo motivo, il ricorrente assume la violazione della norma dell'art. 2697 cod. civ., per affermare che il decreto impugnato risulta in contrasto con l'orientamento di questa Corte in tema di prossimità e vicinanza della prova. Col terzo motivo, il ricorrente assume la violazione degli artt. 98 e 99 legge fall., dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell'art. 54 legge n. 88/1989, dell'art. 3 r.d.l. n. 636/1939 e dell'art.2115 cod. civ. Per sostenere, sostanzialmente, che l'«opponente non è incorso in nessuna decadenza nel produrre con la memoria di cui all'art. 99 legge fall. quelle prove resesi necessarie a seguito delle eccezioni avanzate per la prima volta nella memoria di costituzione avversaria».

Col quarto motivo, il ricorrente assume la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Il motivo riguarda l'effettività dello stato di disoccupazione patito dal dirigente e attuale ricorrente. 6.- Il primo motivo di ricorso è fondato. Secondo l'orientamento che si è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto r-.. prevista per i dirigenti di azienda dall'Accordo interconfederale del 27 aprile 1995 deve essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, non essendo necessario che a ciò consegua pure una censura effettiva del rapporto di lavoro e che il dirigente versi, di conseguenza, in stato di disoccupazione (cfr., tra le tante, Cass., 30 settembre 2019, n. 24355;

Cass., 22 dicembre 2020, n. 29322; Cass., 26 febbraio 2021, n. 5319; Cass., 26 febbraio 2021, n. 5316; Cass., 26 febbraio 2021, n. 5317; Casss., 26 febbraio 2021, n. 20 gennaio 2021, n. 984; Cass., 20 gennaio 2021, n. 985). Il Collegio ritiene che a questo orientamento vada senz'altro data ulteriore continuità. 7.- L'accoglimento del primo motivo comporta assorbimento del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso principale. 8.- I primo quattro motivi del ricorso incidentale fanno tutti riferimento al fatto che la comunicazione, con cui il Commissario straordinario della s.p.a.

Volare ha risolto il rapporto lavorativo con Giorgio Valenti, motiva la propria decisione richiamando la «chiusura dell'attività produttiva dell'azienda collocata in amministrazione straordinaria». Il primo motivo assume, in proposito, vizio di omesso esame di fatto decisivo per l'esito del giudizio, nonché violazione degli arti. 99, commi 2 e 7 legge fall., e 2697 cod. civ. Il secondo motivo, poi, assume la violazione dell'Accordo intersindacale dell'aprile 1995. Il terzo motivo riprende il tema dell'omesso esame di fatto decisivo. Il quarto assume, a sua volta, la violazione dell'art. 111 legge fall., dell'art. 20 d.lgs. n. 270/1999 e del verbale dell'Accordo interconfederale del 27 aprile 1995. 9.- I primi quattro motivi del ricorso incidentale non sono fondati.

La recente pronuncia di Cass., 13 gennaio 2021, n. 381, relativa a una fattispecie assai prossima a quella qui concretamente in esame, ha svolto sul tema i rilievi qui in appresso richiamati. «Il dirigente di azienda industriale può beneficiare dell'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto contemplata nell'Accordo interconfederale, se la soppressione del posto di lavoro sia la naturale e diretta conseguenza della crisi aziendale»; l'«interruzione del rapporto di lavoro, riferibile ad atto unilaterale aziendale, è provenuta dai commissari proprio in una fattispecie di ristrutturazione/riconversione e situazione di crisi, così dovendosi interpretare la motivazione della risoluzione "a seguito della chiusura dell'attività produttiva dell'azienda collocata in amministrazione straordinaria"».

«Non è di ostacolo che il rapporto di lavoro con i commissari sia continuato per un breve periodo se la sua interruzione unilaterale trovi giustificazione nella stessa situazione di crisi per la quale, da un lato, la procedura concorsuale è stata instaurata e, dall'altro, l'attualità della medesima, senza soluzione di continuità, giustifichi la medesima». Il Collegio ritiene di dover dare continuità a quest'orientamento, posta appunto la ragione concreta per cui è nella specie avvenuta la «chiusura dell'attività produttiva dell'azienda» (in coerenza, del resto, a quanto osservato in punto de primo motivo del ricorso principale, nel precedente n. 6). 10.- Il quinto motivo di ricorso assume violazione delle norme degli artt. 111 comma 6 Cost., 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., «per illogicità della motivazione in ordine alla prededucibilità del credito, invalidità della sentenza ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per mancanza della motivazione ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ.». 11.- Il motivo è inammissibile. *'' Lo stesso, infatti, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, posto che il motivo assume testualmente che il «Tribunale ha affermato la prededitabilità del credito per cui è causa». 12.- In conclusione, va accolto il ricorso principale e respinto il ricorso incidentale.

Di conseguenza, va cassatga il decreto impugnato e la controversia rinviata al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni occorrenti circa le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglieil primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi. Respinge il ricorso incidentale. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, provvederà pure alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità. Dà atto, ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello-dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articol