Cassation court remands case to assess if stable employment warrants humanitarian protection over return risks.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's refusal of humanitarian protection for a migrant worker. The applicant argued that his indefinite contract and lack of means in his home country justified special consideration for social integration. The court remanded the case to a new hearing pending a ruling by the Grand Chamber on the comparative evaluation of employment stability versus return risks.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 103, comma 1, lett. a) D.Lgs. 257/2008; Art. 103, comma 1, lett. b) D.Lgs. 257/2008: The court must remand the case if the Grand Chamber has recently established a new standard for evaluating social integration based on stable employment, requiring lower courts to apply this attenuated comparative assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA è ko---eRLocoodAt sul ricorso iscritto al n. 20195/2020 R.G. proposto da DOUMBOUYA KABA rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Giorgia De Biasi (PEC giorgia.debiasi@venezia.pecavvocati.it) - ricorrente - contro ble MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - intimato - Avverso il la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 842/2020 pubblicata il 05/03/2019;
Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 22/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con il provvedimento di cui sopra la Corte territoriale ha respinto l'appello dell'odierno ricorrente; - avverso detta sentenza si propone ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi; il Ministero dell'Interno ha unicamente depositato atto di costituzione in vista dell'udienza; Considerato che: - preliminarmente il Collegio osserva come il secondo motivo di ricorso ponga la questione relativa alla valutazione della condizione lavorativa caratterizzata dalla massima stabilità (contratto di lavoro a tempo indeterminato) ai fini della concessione della protezione c.d. "umanitaria"; - tal circostanza evidenzia uno sforzo rilevante d'integrazione sociale ed economica che potrebbe meritare di essere valutato con particolare favore dando ad esso un valore preponderante rispetto alle condizioni di vita cui verrebbe esposto il ricorrente e la sua famiglia in caso di rimpatrio.
In particolare, viene evidenziato in ricorso come in patria il ricorrente sarebbe privo di mezzi di sostentamento e dunque verserebbe unitamente al nucleo familiare in una situazione di grave fragilità. Il Collegio ritiene di dover quindi rinviare a nuovo ruolo la causa, in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite alla quale la questione in diritto ridetta è stata recentemente sottoposta (Cass. ord. 28316/2020) perché di particolare rilievo nomofilattico in quanto rivolta a richiedere l'attenuazione o la modificazione della valutazione comparativa posta a base della protezione umanitaria per integrazione sociale o familiare quando sia riscontrabile una situazione di radicamento effettivo derivante da condizioni lavorative e reddituali assistite da garanzia di continuità e stabilità;
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 22 giu