Cassation Court dismisses appeal against appeal court ruling on public work liability and standing issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Puglia Region's appeal against the Lecce Court of Appeal's decision dismissing Maria Carmela Lupo's claim for restitution of land occupied by public works. Lupo argued that the regional health authority (AUSL) was not a proper defendant and that the region failed to justify its standing, while the region claimed it was merely a delegate of the municipality. The court held that the region was not the sole liable party for the illegal execution of works and that the lower court correctly found the region lacked standing, thus upholding the dismissal of the original claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 legge regionale 37/1978; Art. 2055 c.c.: The regional health authority is not the sole liable entity for public works executed beyond legal deadlines, and the lower court's finding of lack of standing against the region is valid when the work constitutes an illegal act requiring joint liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
5 ORDINANZA C - G sul ricorso 16608/2015 proposto da: Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Pezzuto Riccardo, giusta procura a margine del ricorso. -ricorrente - contro Lupo Maria Carmela, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Santo n. 25, presso lo studio dell'avvocato Botti Andrea, rappresentata e difesa dall'avvocato Mastroviti Fulvio, giusta procura a margine del controricorso. -controricorrente - contro A.u.s.l. di Taranto, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n.2, presso lo studio del dott.
Placidi Giuseppe, rappresentata e difesa dall'avvocato Cecinato Luigi, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 111/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE - SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 18/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal cons. VALITUTTI ANTONIO. FATTI DI CAUSA 1. Il sindaco del Comune di Mottola, con ordinanza n. 1 del 18 aprile 1979, autorizzava l'Ente Ospedaliero Umberto I ad occupare il terreno di proprietà di Maria Carmela Lupo, censito in catasto al foglio 110, particella n. 269, per una superficie di mq. 226, per la realizzazione di un ospedale.
L'opera pubblica veniva realizzata, con conseguente irreversibile trasformazione dei fondi occupati, oltre il termine per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni. Con atto di citazione notificato il 25 agosto 1999, Maria Carmela Lupo conveniva, quindi, in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto, la Regione Puglia, in qualità di successore ex lege nei rapporti obbligatori della disciolta USL-TA/2, il Comune di Mottola e l'AUSL TA/1, chiedendone la condanna alla restituzione dell'opera occupata sine titulo, il pagamento della relativa indennità, ed il risarcimento dei danni subiti per la perdita del suolo.
Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1740/2003, dichiarava inammissibile la domanda attorea per difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Tale pronuncia veniva confermata dalla Corte d'appello, con sentenza n. 300/2008.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, su ricorso della Lupo, con sentenza n. 22803/2010, depositata il 10 novembre 2010, dichiaravano inammissibile il ricorso nei confronti del Comune di Mottola, poiché tardivamente proposto, determinando il passaggio in giudicato della pronuncia di difetto di giurisdizione in relazione al medesimo, mentre lo accoglieva nei confronti delle altre parti, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e cassando la decisione impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto, dinanzi al quale il giudizio veniva riassunto dal Maria Carmela Lupo, con citazione del 12 maggio 2011.
Il Tribunale di Taranto, in sede di rinvio, con sentenza n. 166/2012, rigettava la domanda per difetto di legittimazione passiva di tutti gli enti convenuti, sul rilievo che dei debiti delle disciolte USL rispondono esclusivamente le Gestioni Liquidatorie di tali enti.
3. La Corte d'appello di Lecce, su gravame proposto da Maria Carmela Lupo, con sentenza n. 11/2015, depositata il 18 marzo 2015, affermata la legittimazione passiva della Regione Puglia, in relazione ai rapporti debitori e creditori conseguenti alla soppressione delle USL, condannava la medesima al pagamento della somma di Euro 44.893,00 in favore della Lupo, a titolo di risarcimento de danno per la definitiva perdita dei suoli occupati con la realizzazione dell'opera pubblica.
4. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la regione Puglia nei confronti di Maria Carmela Lupo dell'AUSL -TA/1, affidato ad un solo motivo, illustrato con memoria. I resistenti hanno replicato con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso, la Regione Puglia denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.1.1. La ricorrente censura l'impugnata sentenza nella parte in cui, in accoglimento del primo motivo di appello proposto da Maria Carmela Lupo, ha affermato, in totale riforma della decisione di primo grado, la sussistenza della legittimazione passiva della Regione Puglia.
Il giudice del gravame avrebbe, invero, fondato la decisione esclusivamente sul rilievo secondo cui le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 10135/2012, avevano stabilito che la legittimazione sostanziale e processuale concernente «i rapporti creditori e debitori» conseguenti alla soppressione delle USL spettano, in via concorrente con le Gestioni Liquidatorie, alle Regioni. 1.2. L'impugnata sentenza non si era, peraltro, in alcun modo pronunciata sull'eccezione, proposta dalla Regione Puglia, fin dalla sua costituzione in giudizio in primo grado, che, nella specie, non poteva «comunque configurarsi, in radice, un'obbligazione risarcitoria in capo a quest'ultima per i danni derivanti dall'attività espropriativa».
E ciò per essere il Comune di Taranto l'unico titolare del rapporti espropriativo in questione, ed autore materiale dell'occupazione del fondo, con l'onere di coordinare le diverse fasi di realizzazione dell'opera pubblica, «controllando altresì che dette attività fossero sempre legittimamente gestite, in forza di delega operata nei suoi confronti della Regione Puglia, con l'art. 20 della legge regionale n. 37 del 1978. Si configurerebbe, pertanto, nel caso di specie, una delegazione amministrativa intersoggettiva, nella quale il delegato agisce in nome proprio nel compiere materialmente l'attività ablatoria, sia pure per conto dell'Amministrazione delegante. 1.3.
Il motivo è infondato. 1.3.1. La Regione Puglia ha dedotto che l'unico soggetto passivamente legittimato a rispondere della pretesa risarcitoria proposta dalla Lupo era il Comune di Taranto, in quanto delegato dalla stessa Regione, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37, secondo cui «sono [...] delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la determinazione della misura delle indennità di esproprio, la pronuncia degli espropri ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche da realizzare nel territorio comunale, da chiunque eseguite». 1.3.2.
L'unica censura di omessa motivazione è, peraltro, infondata, essendosi la Corte d'appello pronunciata sull'eccepito difetto di legittimazione della Regione Puglia, ritenendolo insussistente. Il vizio di omessa pronuncia ricorre, per contro, solo ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass., 23/03/2017, n. 7472). 1.3.3. Né vale eccepire, da parte dell'istante, il disposto dell'art. 20 della legge regionale n. 37 del 1978, che evidentemente si riferisce alla delega ai Comuni nel caso di procedura espropriativa legittimamente condotta, nel rispetto dei termini e delle relative procedure.
Nel caso di specie l'opera pubblica è stata, per converso, realizzata, con conseguente irreversibile trasformazione dei fondi occupati, oltre il termine per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni. Si verte, dunque, in ipotesi di illecito in relazione alla quale sussiste un'obbligazione solidale di tutti i coautori del danno, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ. (ex plurimis, Cass., 12/06/2006, n. 13585; Cass. 21/02/2008, n. 4426; Cass., 07/07/2008, n. 18612). 1.4. Per tali ragioni, l'unico motivo di ricorso deve, pertanto, essere disatteso.2.
Concorrono giusti motivi per una compensazione delle spese tra la Regione Puglia e l'AUSL TA/1. La ricorrente Regione va condannata al pagamento delle spese a favore della resistente Maria Carmela Lupo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore della controricorrente Lupo, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Compensa le spese tra la Regione Puglia e l'AUSL TA/1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Cosi deciso in Roma il 28