Cassation appeal dismissed for lack of standing; deceased co-litigant's heir status not proven by surviving spouse.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Maurizio Micale, failed to prove he was the legal heir of his deceased co-litigant, Fortunata Micale. The lower court had rejected a request to interrupt proceedings due to Fortunata's death, which the appellant argued should have been recognized. The court ruled that only the deceased's heirs or the directly affected party can challenge procedural interruptions, and since Maurizio did not qualify as an heir, he lacked the necessary standing to file the cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 190 c.p.c.: Only the party affected by an interruptive event or their heirs may challenge the continuation of proceedings; a surviving spouse who is not an heir lacks standing to file a cassation appeal based on such an event.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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5 ORDINANZA sul ricorso 16404/2015 proposto da: Micale Maurizio, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Pizzuto Francesco, giusta procura a margine dell C,j( C). ricorso; -ricorrente - contro Assessorato alle Finanze della Regione Sicilia, Assessorato alla Presidenza della Regione Sicilia, Assessorato al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Agenzia del Demanio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l' Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 38/2015 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 23/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.
FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato il 2 febbraio 2005, l'Assessorato alle Finanze della Regione Siciliana, l'Assessorato alla Presidenza della Regione Siciliana, l'Assessorato al Territorio ed all'Ambiente della Regione Siciliana e l'Agenzia del Demanio, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, Maurizio e Fortunata Micale, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità per l'illegittima occupazione, a far data dall'i gennaio 1981, di mq. 293 di arenile patrimoniale in Capo d'Orlano, in catasto al foglio 20, part. 138.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 698/2012, condannava i Micale al pagamento, in favore delle Amministrazioni attrici, della somma di Euro 11,754,12, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di illegittima occupazione del bene suindicato.
2. Con sentenza n. 38/2015, notificata il 27 marzo 2015, la Corte d'appello di Messina dichiarava il gravame, proposto dai Micale nei confronti della decisione di primo grado, inammissibile perché tardivo. La Corte - per quel che rileva in questa sede - respingeva altresì, in via pregiudiziale, la richiesta di interruzione del giudizio per il decesso dell'appellante Fortunata Micale, intervenuto in data 29 luglio 2012, ma dichiarato solo in comparsa conclusionale dal difensore di entrambi gli appellanti.3. Per la cassazione di tale pronuncia ha, quindi, proposto ricorso Maurizio Micale nei confronti dell'Assessorato alle Finanze della Regione Siciliana, dell'Assessorato alla Presidenza della Regione Siciliana, dell'Assessorato al Territorio ed all'Ambiente della Regione Siciliana e dell'Agenzia del Demanio, affidato ad un solo motivo.
I resistenti hanno replicato con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso, Maurizio Micale denuncia la nullità della sentenza di appello per violazione dell'art. 300 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. 1.1. Deduce il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe erroneamente respinto la richiesta del difensore di entrambi gli appellanti di interruzione del processo per il decesso di Fortunata Micali, avvenuto il 29 luglio 2012, per essere stato l'evento interruttivo dichiarato dal difensore di entrambi gli appellanti solo in comparsa conclusionale, ma mai dichiarato o notificato in precedenza.
Siffatta dichiarazione, secondo il giudice di secondo grado, non equiparabile alla dichiarazione dell'evento interruttivo effettuata dal difensore in udienza o alla notificazione con la medesima finalità legale, non potrebbe avere altro valore che quello meramente informativo nei confronti delle altre parti. 1.2. Osserva, per contro, l'istante che la norma di cui all'art. 300, quinto comma, cod. proc. civ. prevede che se alcuno degli eventi interruttivi (la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale, o la cessazione di tale rappresentanza, ex art. 299,richiannato dall'art. 300, primo comma cod. proc. civ.) «previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione».
Rileva, pertanto, il ricorrente che - poiché, a seguito della novella introdotta con la legge 26 novembre 1990, n. 353, l'udienza di discussione è tenuta solo se alcuna delle parti ne fa espressa richiesta, evenienza non verificatasi nel caso di specie - l'evento interruttivo ben potrebbe essere dichiarato fino alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di repliche, ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., che terrebbe luogo della chiusura della discussione dinanzi al collegio. 1.3. Ne conseguirebbe che tale dichiarazione dell'evento interruttivo ben potrebbe essere effettuata dal difensore della parte in comparsa conclusionale, sicchè avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere inidonea, ai fini dell'interruzione del processo, l'istanza proposta nell'atto in questione dal difensore degli appellanti.
2. Il motivo è inammissibile. 2.1. Come, invero, fondatamente eccepito dall'Avvocatura dello Stato, nell'interesse dei controricorrenti, Maurizio Micale difettq di interesse (art. 100 cod. proc. civ.) e di legittimazione a ricorrere nei confronti della pronuncia di appello che ha respinto la richiesta di interruzione del giudizio, proposta dal difensore in comparsa conclusionale, per l'intervenuto decesso della litisconsorte dell'odierno ricorrente, Fortunata Micale. 2.2. Va - per vero - osservato, al riguardo, che, poiché le norme disciplinanti l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte nei cui confronti intervengano determinati eventi idonei a pregiudicarla, solo detta parte - o, in caso di decesso, i suoi legittimi eredi - è legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo, che, pertanto, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ne' essere eccepita come motivo di nullità da una parte diversa pur se litisconsorte necessario di quella colpita dall'evento interruttivo (Cass., 06/09/2002, n. 12980;
Cass., 13/11/2009, n. 24025; Cass., 19/08/2016 , n. 17199). Nel caso concreto, per contro, il ricorrente Maurizio Micale - che si duole in questa sede della mancata interruzione del processo da parte della Corte d'appello - non si è neppure qualificato erede della defunta Fortunata Micale, ai fini di evidenziare il suo interesse alla proposizione del ricorso. 2.3. Né può dubitarsi del fatto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, per difetto di interesse, sia rilevabile d'ufficio, essendo il difetto di tale condizione dell'azione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (Cass., 18/02/2020, n. 3991;
Cass. Sez. U., 19/05/2008, n. 12637).
3. Per le ragioni esposte, il ricorso va pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore dei controricorrenti, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma il 28/