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Ordinanza — n. 21239/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses opposition to payment order, ruling intergroup loans are capital contributions, not repayable debts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21239/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the opposition filed by Immobiliare Ronchetto S.r.l. against a payment order issued to Fridom S.r.l. The appellate court confirmed that intergroup loans from the 1990s constituted capital contributions rather than repayable debts. Consequently, the court held that the creditor had no enforceable claim against the liquidated company.

Regesto Legislator

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Art. 1226 c.c.; Art. 2476 c.c.: Capital contributions made by shareholders in the form of loans to the company are not repayable debts but residual claims, precluding enforcement against the company's assets.

Parole chiave

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intergroup loans capital contribution shareholder liability payment order company liquidation danno ai creditori rimborso del debito bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1226 c.c.
Art. 2476 c.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 183 c.p
In sostanza, seppure, ai sensi del comma sesto dell'art. 183, c.p.c.
art. 1988 c.c
L'indagine sul contenuto e sul significato della dichiarazione, al fine di stabilire se importino ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 cod.civ., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass.2205/2007; Cass 23822/2010; Cass.
art. 1988 cod.civ
L'indagine sul contenuto e sul significato della dichiarazione, al fine di stabilire se importino ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 cod.civ., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass.2205/2007; Cass 23822/2010; Cass.
art. 2467 c.c
12994/2019), «in tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24861/2015
Cass. 7471/2017
Cass.SU 4315/2020
Occorre premettere, come già ritenuto da questa Corte a Sezioni Unite (Cass.SU 4315/2020; conf.
Cass. 4731/2021
Cass. 4731/2021), che la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d.
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Testo completo

'.» ORDINANZA sul ricorso 9585/2017 proposto da: Immobiliare Ronchetto S.r.l. in Liquidazione Volontaria, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour n.17, presso lo studio dell'avvocato Panzarani che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Pergami Federico, Pototschnig Cristina, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Fridom S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ugo De Carolis n.101, presso lo studio dell'avvocato Morganti Marco, rappresentata e difesa dagli Bernarduzz rlarcello„ Di Giovanni Isidoro, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - ,verso la sentenza n. 462/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/02/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del T(ThEr)fr-11\ (71111, 11\., FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Milano , con sentenza n. 462/2017, depositata il 6/2/2017, - in controversia concernente opposizione, promossa dalla unrridcaiiiare Ronchetto srl, società costituita nei 1986, nell'ambito del Gruppo Montimmobiliare, in liquidazione volontaria dal 1996, successivamente confiscata, nel 1994, a seguito di misura di prevenzione (sequestro) adottata nel 1990, il cui 97% delle quote a r-T-- ntc detenuto da Domenica Coraglia e dalla di lui società I Girasoli srl) erano quindi successivamente divenuti di proprietà dello Stato, avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano nel 2011, con il quale si era ingiunto, alla prima, di pagare alla Fridom srl, quale cessionaria del credito (da Dani srl, a sua volta cessionaria dalla I Girasoli srl), la somma di C 2.066.859,19, oltre interessi e spese, derivante da finanziamento infragruppo effettuato, in favore della Ronchetto, su iniziativa dei custodi giudiziari nominati, da parte di alcune società confluite nella I Girasoli srl, con intervento ad adiuvandum dell'Agenzia del Demanio e dell'ANBSC-Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità , - ha confermato, sia pure con diversa motivazione, la decisione di primo grado, che aveva respinto l'opposizione, ritenendo il credito azionato certo ed esigibile.

In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che :

a) in punto di esistenza del credito azionato in senso monitorio, tutte le produzioni del primo grado da parte dell'appellata Fridom lo provavano (vale a dire: la lettera sottoscritta, in data 2/8/2011, dal liquidatore della Ronchetto, in risposta a diffida di pagamento della Dani srl, società cedente di Fridom srl, implicante riconoscimento del debito, atteso che liquidatore aveva riconosciuto che i crediti indicati erano in contabilità delia società; il Bilancio della società chiuso al 31/12/2008, approvato dai soci, ove il credito in oggetto era indicato sotto la voce «Debiti per finanziamenti») e, quand'anche fosse ammissibile la produzione in giudizio, da parte dell'appellante principale Ronchetto (la quale lamentava di non averla potuto effettuare in primo grado), dell'atto di transazione (intervenuto nel novembre 1994, a definizione di diciotto giudizi civili promossi dalle società del Gruppo, oggetto di ccnf8 deli'ex amministratore, di fatto o di diritto„ Domenico Coraglia, ai sensi gell'art.2932 c.c.), la stessa esultava irrilevante, attenendo l'atto a giudizio civile concernente la responsabilità personale del Domenico Coraglia, ex amministratore di f-7-ìtto iene società attrici, nonché una sua personale responsabilità ai sensi dell'art.2392 c.c, mentre il credito in oggetto riguardava finanziamenti erogati alla Ronchetto srl, non dal Coraglia (che nell'atto di transazione rinunciava al credito da versamenti concessi alla ma da una serie di società;

h) in punto di legittimità della e ci :Te.ditiC) sua, nullità, ai sencH cleh' pur Lontrarieta alla normativa antimafia e per illiceità della causa) e di asserita mala fede della Fridom, (per essere le società cessionarie «riconducibili», in realtà, al Coraglia, ex socio confiscato), sia pure correggendo la motivazione del Tribunale (incentrata sulla declaratoria cirtc du Mihunale penale„ di istanza presentata dalla Fridom nelle forme dell'incidente di esecuzione, volta all'accertamento della buona fede per i crediti che trovano legittimazione in corso di procedura di prevenzione), doveva darsi rilievo al fatto che i finanziamenti infragruppo, da cui derivava il credito in oggetto, erano successivi al sequestro delle quote della Ronchetto srl di proprietà del Coraglio e della I Girasoli ed erano stati erogati, su richiesta dei tre custodi giudiziari nominati dal Tribunale, dal!e società del Gruppo dotate di maggiore liquidità, alcuni, tra il 1990 ec:1 H 1994, quando le stesse (successivamente riconosciute immuni da censure penali) erano ancora sotto sequestro e quindi sotto controllo dell'autorità giudiziaria, altri, dopo il 1994, allorché, revocato il sequestro delle quote detenute in dette società dal Coraglia e dalla I girasoli, esse erano state dichiarate estranee all'attività criminosa; e che la cessione del credito (nel 2000, dall'originaria titolare società I Girasoli alla Dani, poi cedente il credito alla Fridom) era avvenuta in epoca nella quale il Tribunale aveva già revocato il sequestro delle Gracte del Coraglia ivi detenute, con implicito riconoscimento della lecita provenienza del suo patrimonio, non essendo sufficiente ad integrare la dedotta malafede della cessionaria la circostanza che le tre società, parti della cessione (I Girasoli srl, Dani srl e Fridom srl) fossero «riconducibili alla famiglia del Coraglia», trattandosi di «società di capitali la cui compagine sociale è del tutto priva di rilevanza»;

c) in punto di esigibilità del credito, l'art.2467 c.c. non vale a rendere il credito, in quanto postergato perché derivante da finanziamento infragruppo, inesigibile, operando la postergazione solo in fase di liquidazione o esecutiva, in ipotesi di concorso di creditori, non in fase di accertamento. La Corte di merito respingeva poi, perché -.oLi\.:L. di ricorso ,ndidenL-Ie del a Frid -,‘.ri sull'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio per carenza di valida procura alle liti della Ronchetto. Avverso la suddetta pronuncia, notificata l'8/2/2017, la Immobiliare Ichetito srl in iquidazione volontaria propone ricorso r.c - cassazione, notificato il 7-13/4/2017, affidato a cinque motivi, nei confronti di Fridom sri (che resiste con controricorso) e dell' Agenzia del Demanio (che non svolge difese). La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE l. La ricorrente lamenta:

a) con ìL primo motivo, sia la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.183, comma 6, ,.p.c., in rirerimento artt.153, 213 e 345 c.p.c, nonché ex art.24 Cost., per avere la Corte di merito omesso di provvedere sull'eccezione preliminare e sul primo motivo di gravame, con il quale si lamentava che il Tribunale avesse disatteso la richiesta di entrambe le parti di tori„ e X art. 183 c.p.c., non subordinata ad alcuna autorizzazione del giudice adito, e di rimessione in termini, con istanza ex art.213 c.p.c., con conseguente violazione del diritto di difesa (impedendo così alla Ronchetto di produrre i documenti relativi oWatto di transazione del 23/11/1994 sottoscritto dal Coraglia, con i! quale quest'ultimo, quale socio «di fatto, di diritto e di sostanza» delle società I Girasoli, Dani, Immobiliare Ronchetto e Fridom, rinunciava al credito derivante da tutti i finanziamenti erogati o direttamente o per tramite delle sue società ad altre società del Gruppo rviontimmobiliare), sia la mancanza assoluta di motivazione o l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo;

b) con il secondo motivo, sempre in punto di ritenuta esistenza del credito ex adverso azionato, sia la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli art.1988 e 1362 e ss c.c., in relazione all'interpretazione del contenuto della comunicazione Zafarana del 2/08/2011, del bilancio chiuso al 31/12/2008 e dell'approvazione dello stesso senza alcuna riserva, della corrispondenza tra le parti, nonché dell'atto di transazione del 23/11/1994, sia l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo;

c) con il terzo motivo, sia la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1260, 2467 e 1418 c.c. e della normativa antimafia, d.lgs. 159/2011 e ss, sia l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di tatto decisivo, in ordine alla ritenuta legittimità della cessione di credito, avvenuta nel 2000, in data successiva alla confisca dei beni< e efedla buona fede della cessionaria Fridom (il cui amministratore è la moglie del Coraglia, Cognasso Maria Margherita), cessionaria di Dani (i cui soci sono i figli della coppia Coraglio-Cognasso);

d) con il quarto motivo, sia la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.2467 c.c. , sia l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo rappresentato E: sEnr di diversi debiti in cabo all'Immobiliare Ronchetto;

e) con il quinto motivo, sia la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., deli'art.13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art.1, comma 17, 1.228/2012, sia l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, in punto di non debenza del raddoppio del contributo in difetto di un rigetto integrale o di inammissibilità o improcediìbilità dell'impugnazione proposta dalla Ronchetto, stante la a riforma integrale della motivazione della decisione di primo grado . La 'r- 0 censura Lamenta la ricorrente che la Corte d'appello abbia del tutto omesso di motivare sulle ragioni del rigetto del primo motivo di appello, con il quale si denunciava error in procedendo, per violazione dell'art.183, VI° comma, c.p.c., in relazione alla mancata concessione, da parte del H[7D'inale, dei termini per H deposito delle memorie istruttorie, e si chiedeva rimessione in termini ed istanza di acquisizione di informazioni ex art.213 c.p.c..

Ora, questa Corte ha costantemente ribadito (Cass, 9169/2008; Cass.23612/2014; Cass. 24402/2018; Cass. 21953/2019) che «qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità - una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice - non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., e quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d'appello è i tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle /4/ attività istruttorie non potute svolgere in primo grado».

In sostanza, seppure, ai sensi del comma sesto dell'art. 183, c.p.c. (e prima della Novella 2012, ai sensi dell'art.184 c.p.c.), qualora le parti ne facciano richiesta alla prima udienza, il giudice «concede» i termini perentori previsti dalla stessa disposizione per consentire la definitiva determinazione del thema probandum e del thema decidendum e la piana lettura della norma non lasci spazio all'esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice, tanto più in presenza di richiesta congiunta del termine (aspetto peraltro questo, nella specie, contestato dalla controricorrente, la quale deduce che la Ronchetto nobia rinunciato alla richiesta ne! corso del aiudizio), disattesa senza motivazione (cfr.

Cass. 22376/2018; Cass. 4497/2011), tuttavia, non ia i uri-iiH HÌ tai t.ii/ir or i" comportante la rimessione della causa al primo giudice, ma è necessaria anche la deduzione, per quanto qui interessa, di quali prove sarebbero state dedotte, poiché, in questo caso, il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado. Invero, tale principio risponde a quello più generale, in forza del quale l'ordinamento non appresta alcuna tutela all'interesse alla mera (.2 s.2, L interessa a d un violazione di una norma processuale in tanto sussiste in quanto ciò abbia comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte (Cass.3712/2012;

Cass. SU 15763/2011), la quale è pertanto tenuta ad - e dimostrare quali specifiche attività avrebbe svolto, che tanto aveva sottoposto invano al giudice del merito e qualii danni sarebbero derivati dalla mancata osservanza delle norme sulla regolarità formale (Cass. 12812/ 2012). cHn i spiegare quali altre prove essa intendeva liormulare, limita a dolersi della impossibilità di produrre in via documentale l'atto di transazione del novembre 1994 (ed imprecisati documenti ad esso relativi; peraltro, il contenuto dell'atto di transazione è riprodotto con sua trascrizione integrale nel corpo dei presente ricorso per cassazione, asseritamente ai sensi dell'art.372 c.p.c. ed ai fini di autosufficienza del ricorso), ma tale produzione è stata comunque esaminata dalla Corte d'appello, con congrua motivazione, e ritenuta, in ogni caso, inidonea a provare l'inesistenza te! credito ougetto di cessione, per cui è causa, valutate !e altre risultanze documentali, in primis l'atto ricognitivo del 2011, proveniente dal liquidatore della società, l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2008, da parte dei soci, ove il credito in oggetto era indicato sotto la voce «Debiti per finanziamenti», nonché lo stesso contenuto documentale allegato dalla ricorrente (trattandosi di atto transattivo intervenuto con il Coraglia a definizione dei giudizi di responsabilità civile contro di lui intrapresi).

4. La seconda censura è, del pari, inammissibile. La Corte d'appello ha ritenuto provata l'esistenza del debito della Ronehetto da una serie di documenti (lettera del 2011 del liquidatore della società, nel quale quest'ultimo, lungi dall'effettuare una mora rappresentazione contabile della situazione societaria, dichiarava che i crediti indicati risultavano dalla contabilità della società e che tuttavia tossa rea avevc, aHo stato =,_,leuna disponibilità liquida, ed il bilancio ultimo, chiuso al 31/12/2008, nel quale il credito vantato dalla Doni risultava indicato sotto la voce «debiti per finanziamenti», unitamente alla corrispondenza intercorsa tra Ronchetto e le società finanziatrici), aventi valenza ricognitiva, in difetto di prova contraria offerta dall'orTonente (avendo questa, essenzialmente invocato l'atto (71 transazione del 1994, ritenuto invece dalla Corte di merito non decisivo).

La ricognizione di debito non costituisce, in effetti, autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un pre.esistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il ia:zoedaHonare di Dr,-ovare quel rarT)orto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga a d monte provato che i! rapporto suddetto non è mai sorto„ invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro caci er:350 aWnente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dai riconoscimento (Cass. 20689/2016).

L'indagine sul contenuto e sul significato della dichiarazione, al fine di stabilire se importino ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 cod.civ., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass.2205/2007; Cass 23822/2010; Cass. 4605/2015). Ora, la ricorrente non spiega sotto quali profili siano stati violati il combinato disposto degli artt.1988 e 1362 e ss. c.c. e tali principi di diritto; si tratta pertanto di un vizio che si rivolge unicamente all'apprezzamento di fatto operato dal giudice di merito, la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità ove sorretta da idonea motivazione, perché immune da vizi logici e giuridici,.

Non risulta inoltre che vi sia alcun fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti il cui esame sia stato omesso, ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c..

5. Il terzo motivo è inammissibile. Viene anzitutto invocata l'operatività di normativa, d.lgs. 159/2011, cd. codice antimafia, non applicabile alla fattispecie ratione temporis, trattandosi di finanziamenti intervenuti negli anni '90 e di cessione del credito stipulata nel 2000. In ogni caso, la buona fede della cessionaria è stata motivatamente dedotta dal fatto che il credito aveva trovato, in gran parte, legittimazione nel corso della procedura di prevenzione, vale a dire il sequestro, avendo i custodi giudiziari ed il giudice delegato autorizzato, nel luglio 1994, i finanziamenti infragruppo, nonché dal che altre società del Gruppo avevano effettuato ì finanziamenti dopo -la il dissequestro del patrimonio, prima della confisca definitiva. io Inoltre, la cessione del credito (nel 2000, dall'originaria titolare società I Girasoli alla Dani, poi cedente il credito alla Fridom) era avvenuta in epoca nella quale il Tribunale aveva già revocato il sequestro delle cniote del Coraglia ivi detenute, con implicito riconoscimento della lecita provenienza del suo patrimonio, non essendo sufficiente ad integrare la dedotta malafede della cessionaria la circostanza che le tre società, partì della cessione (I Girasoli srl, Dani srl e Frídom srl), fossero «riconducibili alla famiglia del Coraglia», trattandosi di «società di capitali la cui compagine sociale è dei tutto priva di rilevanza».

A fronte di tale complessiva valutazione, motivata delle risultanze di causa, la ricorrente insiste sulla ritenuta rilevanza della compagine societaria delle società cessionarie, nella quale figurano parenti e coniuge del Coraglia. La doglianza risulta quindi inammissibile a fronte di un'articolata motivazione della sentenza impugnata: quanto dedotto dal ricorrente non cont-igura violazioni di diritto sostanziale presenti nella decisione impugnata, cosicché il riferimento alle norme anche speciali risulta palesemente inconferente, giacché quel che viene in discussione è unicamente il modo in cui la Corte di merito, cui competeva farlo, ha valutato le risultanze documentali acquisite agli atti.

Si è trattato, dunque, di una valutazione di merito, come tale di stretta competenza della Corte territoriale. Né emergono fatti decisivi oggetto di discussione, il cui esame sia state omesso, ai fini di cui all'art.360 n. 5 c.p.c..

6. Il quarto motivo è infondato. La ricorrente deduce che il credito in oggetto era inesigibile anche ex art.2467 c.c., disposizione in forza della quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione di altri crediti, a condizione che gli stessi finanziamenti siano stati concessi in un momento en cui risultava un eccessivo Squilibrio deli'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Secondo la ricorrente Ronchetto, la società Fridom, in quanto cessionaria da I Girasoli, società della Ronchetto, non potrebbe pretendere il rimborsi dei finanziamenti effettuati, per violazione del disposto normativo suddetto.

Ora, la Corte d'appello, respingendo la doglianza della Immobiliare Ronchetto„ ha ritenuto che, nella fase di accertamento del credito, non rileva il disposto dell'art.2467 c.c., secondo cui il credito da finanziamento dei socì dì società a responsabilità limitata sarebbe soggetto a postergazione, in quanto l'inesigibilità del credito perché postergato opera solo in fase esecutiva, nel momento in cui sussiste un concorso tra creditori. Tale statuizione risulta conforme al diritto nel dispositivo ma ne va corretta la motivazione, ai sensi dell'art.384 c.p.c., ult.comma. invero, come da ultimo rilevato da questa Corte (Cass. 12994/2019), «in tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale ' altri roditori sociali, integrando una condizione di inesioibilità itigale O tempoidnea dei uirItto del socio alla resticuzio/ie dei finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma; ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in ,oresenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gesto/Io riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi».

Assume la controricorrente che, oltre a non essere la I Girasoli srl, successivamente alla confisca delle quote della Immobiliare Ronchetto, più soda di quest'ultima, in ogni caso, la disposizione suddetta non opera perché si deve trattare, come chiarito dal secondo comma dell'art.2467 c.c., di finanziamenti concessi in un contesto di fficolta economica prodromica ad una procedura concorsuale, insussistente nella specie, disponendo la Imm.re Ronchetto di un consistente cespite immobiliare e non esistendo, a parte la Frídom e le altre società del Gruppo, altri significativi creditori della società.

Ora, deve essere rilevato che gli artt. 2467 e 2497 quinques cod. civ., nei testo introdotto dalla riforma societaria di cui al digs. 17 gennaio 2003, n. 6, postergando, in casi determinati, il credito di rimborso dei soci, hanno introdotto una nuova disciplina «di diritto sostanziale», che incide direttamente sugli effetti del negozio di finanziamento, non avente natura interpretativa, né processuale, ed applicabile in sede di liquidazione della società, incidendo in modo diretto sugli effetti giuridici del negozio di finanziamento; ne consegue che, in mancanza di una diversa disciplina sulla efficacia nel tempo in deroga all'art. 11 disp. prel. cod. civ., le predette norme non si applicano ai crediti dei soci nei confronti della società sortì per effetto di finanziamenti anteriori al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma (Cass. 12003/2012;

Cass. 1898/2014; conf. in motivazione Cass.2015.'16049 e Cass. 25610/2018). In motivazione, questa Corte, nella pronuncia n. 12003/2012, ha chiarito, confutando la tesi circa la natura interpretativa della nuova disposizione, che il principio di diritto già in precedenza affermato con riferimento a fattispecie verificatesi anteriormente all'entrata in vigore del decreto n. 6 del 2003 (Cass. 2012/2758, secondo cui l'erogazione dì somme, che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato ad essere iscritto non tra i ma: a confluire in apposita riserva "in conto capitale", o altre simili denominazioni, il quale dunque non da luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale "residual claimant"; conf. 24861/2015;

Cass. 7471/2017) non potrebbe essere addotto a sostegno del carattere interpretativo della nuova disciplina, ai fini della sua applicazione retroattiva, in quanto «vi è una profonda differenza tra i finanziamenti eseguiti dai soci "in conto capitale" o con altre formule simili, pur al di fuori di una formale deliberazione di modifica dell'atto costitutivo, e i finanziamenti eseguiti dai soci a favore della società in forma di prestito (mutuo)». Nella specie, si tratta, pacificamente, di finanziamenti infragruppo risalenti agli anni '90. Neppure si può fare riferimento all'epoca in cui la cessionaria Fridom ha azionato (2012) il diritto al rimborso, trat'canoosi pur sempre, come sopra esposto, di effetto giuridico di negozi di finanziamento sorti anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa.

7. Il quinto motivo è infondato. Occorre premettere, come già ritenuto da questa Corte a Sezioni Unite (Cass.SU 4315/2020; conf. Cass. 4731/2021), che la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza e oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria, soggetto al sindacato del giudice tributario.

Ora, la rimodulazione motivazionale operata dalla Corte d'appello non ha comportai 'accoglimento, sia pure parziale, dì uno dei motivi Jnpedc, cosicché a reiezione del gravame è stata integrale, con conseguente ricorrenza del presupposto processuale per la debenza del c.d. doppio contributo da parte dell'appellante.

8. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in :.r3lpssvi 0 8.700,00, a titolo di compensi, oltre C 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della -innrrenza dei presupposti processuali per il versamento da