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Ordinanza — n. 21205/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows opposition to bankruptcy estate by noting judge must verify receipt date ex officio.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21205/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the appeal against a lower court's dismissal of a bankruptcy opposition. The appellant argued the trial judge erred by refusing to examine the date of the official notice without the bankruptcy administrator's cooperation. The court held that verifying the timeliness of the opposition is a matter of judicial duty, requiring the judge to independently check the receipt date in the bankruptcy file.

Regesto Legislator

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Art. 99 I. fall.; Art. 98 I. fall.: The verification of the timeliness of the opposition to the bankruptcy estate is a matter of judicial duty ex officio, requiring the judge to independently verify the date of receipt of the official notice in the bankruptcy file.

Parole chiave

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bankruptcy opposition timeliness judicial duty ex officio onus probandi allocation bankruptcy estate passivity receipt date verification procedural admissibility Cassation review standard opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 99 I. fall.
Si evidenzia che - contrariamente a quanto affermato dal Tribunale - l'art. 99 I.
Art. 98 I. fall.
2.1 Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha fissato il principio (cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa) secondo il quale la verifica della tempestività dell'opposizione ex art. 98 I.
Art. 97 I. fall.
Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE 1.Con il primo ed unico motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24551 del 01/12/2016
Cass. 18496/2014
Cass. 21021/2013
Cass. 6799/2012
anche Cass.21021/2013; Cass. 6799/2012; Cass.7829/2005) ovvero, al più, richiedere al ricorrente la produzione in giudizio della predetta comunicazione.
Cass. 7829/2005
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9412-2016 r.g. proposto da: ROMOLI TOMMASO (cod. fisc. RMLTMS75H09D612H), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avvocato Maurizio Pellegrini, con cui elettivamente domicilia in Roma, Largo Gaetano La Loggia n.33, presso lo studio dell'Avvocato Emiliano Natoli. - ricorrente - contro FALLIMENTO VENTURA IMMOBILIARE s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore il curatore fallimentare dott. S. Lauro. - intimato- avverso il decreto del Tribunale di Trento, depositato in data 3.3.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/3/2021 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Trento ha dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo avanzata da Romoli Tommaso nei confronti del FALLIMENTO VENTURA IMMOBILIARE s.r.l. avverso il provvedimento emesso dal g.d., con il quale il credito professionale del ricorrente, quale Notaio, era stato ammesso al passivo in via chirografaria e non già con il richiesto privilegio. Il Tribunale ha ritenuto, in limine, che l'opponente non ave dimostrato, come era suo onere, la data di comunicazione del provvedimento del g.d. oggetto della proposta opposizione allo stato passivo, in modo tale da poter consentire lo scrutinio sul profilo giudiziale della tempestività nella presentazione del ricorso.

2. Il decreto, pubblicato il 3.3.2016, è stato impugnato da Romoli Tommaso con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura. Il Fallimento intimato non ha svolto difese. La parte ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo ed unico motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 99 I. fall. e 2697 cod. civ.. Si evidenzia che - contrariamente a quanto affermato dal Tribunale - l'art. 99 I. fall. non impone affatto all'opponente di depositare una copia della comunicazione della cancelleria con la quale era stato notiziato dell'esito dello stato passivo al fine di dimostrare la tempestività dell'opposizione, posto che grava sul curatore fallimentare l'onere di dimostrare il mancato rispetto del termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione ex art. 97 I. fall. per proporre opposizione allo stato passivo.

Osserva pertanto il ricorrente che il tribunale aveva fatto malgoverno delle regole sull'onus probandi perché, avendo nella contumacia della curatela fallimentare rilevato ex officio la questione della tempestività dell'opposizione, avrebbe dovuto acquisire il fascicolo d'ufficio 2 A/ per la verifica della data della comunicazione via pec del decreto di esecutorietà dello stato passivo.

2. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito precisati. 2.1 Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha fissato il principio (cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa) secondo il quale la verifica della tempestività dell'opposizione ex art. 98 I. fai!. è questione rilevabile d'ufficio, indipendentemente dall'eccezione di parte e dall'eventuale contumacia del curatore, ed è pertanto dovere del giudice controllare la data di ricezione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dello stato passivo allegata al fascicolo fallimentare (previa sua acquisizione) o al ricorso in opposizione (Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 24551 del 01/12/2016; v. anche Cass. 18496/2014). Deve ritenersi pertanto doveroso da parte del giudice dell'opposizione acquisire il fascicolo fallimentare, al fine di verificare l'esistenza agli atti dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero della comunicazione a mezzo pec (v. anche Cass.21021/2013; Cass. 6799/2012; Cass.7829/2005) ovvero, al più, richiedere al ricorrente la produzione in giudizio della predetta comunicazione. A questi prìncipi il Tribunale dì Trento non sì è attenuto dichiarando, pertanto, l'inammissibilità della proposta opposizione allo stato passivo al di fuori dei capi previsti dalla legge fallimentare.

Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Trento, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudi