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Ordinanza — n. 21192/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding appeal deadline extension due to electronic filing system publication rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21192/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Anna Maria Costa's appeal against a lower court ruling that declared her appeal inadmissible due to a missed deadline. Costa argued that the electronic filing system's communication of the judgment should have allowed for a remission of the appeal period under specific circumstances. The court held that the deadline begins when the system assigns the judgment an identifier, making the electronic communication of the full text irrelevant for extending the period.

Regesto Legislator

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Art. 327 cod. proc. civ.; The introduction of the telematic process system does not delay the start of the long appeal period, as the deadline commences when the system assigns the judgment an identifier, rendering the subsequent communication of the full text by the clerk's office irrelevant for remitting the appeal.

Parole chiave

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appeal deadline extension electronic filing system long appeal period remission of terms telematic process system judgment publication Cassation dismissal eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. proc. civ.
Art. 153 cod. proc. civ.
ed ha escluso che l'appellante potesse essere rimessa in termini, ai sensi dell'art. 153, 2° comma, cod.
Art. 184 bis cod. proc. civ.
Art. 152 comma 2 cod. proc. civ.
Art. 327 cod. proc. civ.
La corte del merito ha rilevato che l'appello era stato notificato al Fallimento dopo la scadenza del termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ. ed ha escluso che l'appellante potesse essere rimessa in termini, ai sensi dell'art.
Art. 136 cod. proc. civ.
Art. 360 cod. proc. civ.
D.L. n. 179/12, converted in Law n. 221/2012
Art. 111 Cost.
546/92, e dell'art. 111 Cost., assumendo che, da quando il processo è soggetto alla normativa sulla posta elettronica certificata, la comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale della sentenza è divenuta non solo obbligatoria, ma anche determinante ai fini del decorso del termine lungo, ex art.
D.Lgs. n. 546/92
37 e 22 del d.lgs. n. 546/92, e dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2362/019
Cass. nn. 24891/018
anche Cass. nn. 24891/018, 17278/016).
Cass. n. 17278/016
Cass. n. 4585/020
Cass. n. 5946/017
Cass. n. 26402/014
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 12172/2017 proposto da: COSTA ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Capasso, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO di PICCIUOLO SEBASTIANO, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Valadier 48, presso lo studio legale Ghiura e Galloni, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariarosaria Menditto, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - DP-tb contro Caira Danielle; -intimata - avverso la sentenza n. 1332/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal cons. LUCA SOLAINI.Rilevato che:

1) La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 23.3.2017, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Anna Maria Costa avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V., pubblicata il 10.7.2015, che, accogliendo la domanda ex art. 2901 cod. civ. avanzata contro l'appellante dal Fallimento di Picciuolo Sebastiano, dichiarato fallito in estensione, quale socio accomandatario di fatto della già fallita Picciuolo s.a.s. di Luigi Picciuolo, aveva dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori l'atto di compravendita a rogito del Luigi Di Ronza del 23.2.06, limitatamente alla quota indivisa di nuda proprietà trasferita dal socio poi fallito alla Costa, e condannato quest'ultima al pagamento del controvalore del bene.

La corte del merito ha rilevato che l'appello era stato notificato al Fallimento dopo la scadenza del termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ. ed ha escluso che l'appellante potesse essere rimessa in termini, ai sensi dell'art. 153, 2° comma, cod. proc. civ., per il fatto che la sentenza impugnata le era stata comunicata dalla cancelleria, a mezzo PEC, solo il 2.3.2016.

2) Avverso la sentenza d'appello Anna Maria Costa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale il Fallimento di Picciuolo Sebastiano ha resistito con controricorso. Considerato che:

1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 133, 153, 184 bis, 152 comma 2 e 327 cod. proc. civ., osservando che, a seguito della riforma del codice di rito del 2009, l'istituto della rimessione in termini ben può essere applicato anche in caso di decadenza dal potere di impugnazione per il decorso del termine lungo di cui all'art. 327 cit., qualora ricorrano particolari circostanze che abbiano impedito alla parte di venire a conoscenza della pubblicazione della sentenza.

2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonché la violazione degli artt. 133, 136, 327, 360 cod.proc. civ., del d.l. n. 179/12, convertito nella legge n. 221 del 2012, degli artt. 153 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 37 e 22 del d.lgs. n. 546/92, e dell'art. 111 Cost., assumendo che, da quando il processo è soggetto alla normativa sulla posta elettronica certificata, la comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale della sentenza è divenuta non solo obbligatoria, ma anche determinante ai fini del decorso del termine lungo, ex art. 327 cod.p.c., posto che, nel caso in cui la parte vittoriosa non abbia notificato il provvedimento a quella soccombente, quest'ultima non ha altro mezzo per sapere se la sentenza sia stata depositata.

3) I motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto perché connessi, sono infondati.

4) Infatti, come già ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di redazione della sentenza in formato digitale, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd. "lungo" di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, in quanto è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati e consente, inoltre l'estrazione di copia cartacea o informatica, da attestarsi conforme da parte dei soggetti abilitati, compresi i difensori (Cass. n. 2362/019; cfr. anche Cass. nn. 24891/018, 17278/016). 4.2) Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'introduzione del processo telematico non ha dunque differito il momento a partire dal quale la parte interessata è posta in grado di conoscere il testo integrale della sentenza pubblicata (e perciò divenuta irretrattabile e legalmente nota) al diverso adempimento della comunicazione del biglietto di cancelleria, che, per l'appunto, si limita ad attestare l'avvenuto compimento delle operazioni di deposito e pubblicazione del provvedimento.

Ne consegue che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi nel vigore del precedente regime (fra molte, Cass. nn. 4585/020, 5946/017, 26402/014) detto adempimento è irrilevante ai fini del decorso del termine lungo di impugnazione e la sua omissione non può essere invocata dalla parte ai fini della rimessione in termini. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Fallimento di Picciuolo Sebastiano, che liquida in C 2.300,00 per compensi ed in C 200,00 per spese, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così