Court allows appeal by liquidator of a dissolved company to challenge bankruptcy declaration under Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal filed by the liquidator of La Nuova Bevanda s.r.l. against the bankruptcy declaration. The lower court had dismissed the claim because the company was deregistered before the bankruptcy ruling, arguing it lacked standing. The Supreme Court rejected this, citing established precedent that bankruptcy proceedings and subsequent appeals continue against the legal entity even after deregistration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 legge fall.; Art. 2495 comma 2 cod. civ.: The legal personality of a company persists for bankruptcy proceedings and appeals even after deregistration from the commercial register, allowing the liquidator to act on its behalf.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RDINANZA sul ricorso 16436/2017 proposto da: La Nuova Bevanda s.r.l. unipersonale in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Rasella n. 155, presso lo studio Portolano - Cavallo, rappresentata e difesa dall'avvocato Malagrida Ilaria, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, quale successore di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - contro Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata alla Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G.
P. da Palestrina, n. 19, presso lo studio dell'avvocato Di Stefani Stefania, rappresentata e difesa dall'avvocato D'Alonzo Roberto, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro Fallimento n. 13/2017 di La Nuova Bevanda S.r.l. unipersonale in liquidazione; intimato - avverso la sentenza n. 115/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA. FATTI DI CAUSA 1.- Dietro ricorso dell'Agenzia delle Entrate, il Tribunale di Napoli nord ha dichiarato, con sentenza emessa in data 19 gennaio 2017, il fallimento della s.r.l. unipersonale La Nuova Bevanda.
La società, in persona del suo liquidatore e legale rappresentate, Giuseppe Cremano, ha proposto reclamo ex art. 18 legge fall. avanti alla Corte di Appello di Napoli. Con sentenza depositata in data 25 maggio 2017, la Corte campana ha dichiarato inammissibile il reclamo. 2.- La sentenza ha, in particolare, accolto l'eccezione sollevata dal creditore istante Agenzia delle Entrate per la dichiarazione, secondo cui il reclamo era stato proposto da soggetto privo della legittimazione attiva, posto che la s.r.l. La Nuova Bevanda era stata cancellata dal registro delle imprese prima della dichiarazione del suo fallimento (già in data 11 marzo 2016).
La tesi della sopravvivenza della società nell'ambito della procedura fallimentare, «tralaticiamente ribadita dalla Cassazione» - ha sostenuto la pronuncia - «contrasta con il tenore del novellato art.2495 comma 2 cod. civ.»; la norma dell'art. 10 legge fall., d'altronde, non comporta la sopravvivenza della società quale fictio iuris»: al pari di quanto fa l'art. 11 per l'imprenditore persona fisica, l'art. 10 «si limita semplicemente a prevedere che tale soggetto - sebbene estinto - possa essere dichiarato fallito»; «così come nessuno ha mai pensato di sostenere che la persona fisica "sopravvive" alla sua morte, ai soli fini del suo fallimento, non si vede perché debba sostenersi qualcosa di diverso con riguardo agli imprenditori collettivi».
D'altro canto - si aggiunge ancora -, il reclamo ex art. 18 legge fall. è esperibile da parte di chiunque vi abbia interesse: «quindi dal liquidatore in proprio, oltre che dai singoli soci, etc.». 3.- Avverso questo provvedimento ricorre la società La Nuova Bevanda, proponendo un motivo di cassazione. Resiste, con controricorso, l'Agenzia delle Entrare, creditore istante la dichiarazione di fallimento. Non ha svolto difese in questo grado del procedimento il Fallimento de La Nuova Bevanda. Il ricorrente ha anche depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.- Il ricorso lamenta la violazione dell'art. 10 legge fall. e dell'art. 24 Cost., assumendo la «legittimazione attiva del liquidatore della società fallita, seppure cancellata, a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento» e richiamando, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte. 5.- Il ricorso va accolto.
Nella giurisprudenza di questa Corte, si è consolidato il principio - espresso dall'arresto delle Sezioni Unire, 12 marzo 2013, n. 6070 - per cui, «nel caso di società cancellata dal registro delle imprese, tanto il procedimento per la dichiarazione di fallimento, quanto le eventuali fasi successive impugnatorie continuano a svolgersi nei confronti della società (e per essa del suo legale rappresentanza)». Si veda, da ultimo, la pronuncia di Cass., 7 settembre 2020, n. 18544. La sentenza della Corte di Appello, qui impugnata, non apporta, dal canto suo, argomenti nuovi, tali da rimettere in discussione la r soluzione consolidatasi nel giudizio di legittimità.
Nemmeno segnala la sussistenza di una esigenza sostanziale che in qualche modo possa sorreggere un'eventuale rimeditazione della questione. D'altra parte, posto che la norma dell'art. 18 legge fall. abilita al reclamo «qualunque interessato» e posto altresì che la società come fenomeno patrimoniale è comunque estinta, la tesi adottata dalla sentenza impugnata appare introdurre una discriminazione difficilmente giustificabile sul piano oggettivo, tra l'ipotesi di reclamo intitolato nella «persona del liquidatore, che agisca in tale veste» (di liquidatore della società, appunto), e quello intitolato invece nella «società nella persona del suo liquidatore». 6.- All'accoglimento del ricorso segue che va cassata la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Napoli che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Napoli che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.