Cassation court orders integration of contradictory proceedings against a third party due to missing notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the integration of contradictory proceedings against Luigi Paolo Inglese. Although the appeal was formally notified to the other parties, the court found no evidence of service to Inglese, who was a necessary litisconsort in the second instance. Consequently, the court ruled that failing to notify him violated procedural requirements for necessary joint litigation, necessitating a new trial role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 cod. proc. civ.; Art. 360, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.: The absence of notification to a necessary litisconsort in second instance renders the appeal inadmissible and the judgment null due to violation of the principle of contradictory proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA (P7C-A2 U.)c't k sul ricorso n. 5659/2016 proposto da: Regìone Campania, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione, dall'Avv. Modesto Letizia dell'Avvocatura regionale, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, presso l'Ufficio di Rappresentanza Regione Campania, in via Poli, n. 19. - ricorrente - contro Fortunato Giuseppe, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dal Prof. Avv. Antonio Palma e dall'Avv.
Francesco Rinaldi, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via E. Q. Visconti, n. 103. - controricorrente - e Inglese Luigi Paolo. - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di NAPOLI, n. 3384/2015, pubblicata il 24 luglio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal consigliere Lunella Caradonna; RILEVATO CHE 1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 11772/2010 del 23 novembre 2010, aveva condannato la Regione Campania e Fortunato Giuseppe, quest'ultimo in proprio e nella qualità di difensore civico, in solido fra loro, al pagamento della somma di euro 11.360,00, in favore di Inglese Luigi Paolo, per la redazione di sei numeri del Giornale «Il difensore civico-periodico a tutela del cittadino» e per la stesura di un'apposita pubblicazione esplicativa dell'attività del Difensore civico regionale.
2. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto da Fortunato Giuseppe, ha rigettato le domande proposte da Inglese Luigi Paolo nei suoi confronti e, in accoglimento parziale dell'appello proposto dalla Regione Campania, ha condannato quest'ultima, al pagamento, in favore dell'Inglese, a titolo di arricchìmento senza causa, della somma di euro 9.656,00, oltre accessori.
3. La Corte di appello ha rigettato l'eccezione di incompetenza funzionale del tribunale ordinario, affermando che la competenza non era del giudice del lavoro, perchè non si era in presenza di una prestazione coordinata e l'attività professionale era stata svolta dall'Inglese in piena autonomia.4. I giudici di secondo grado, inoltre, hanno affermato che era fondata la domanda di arricchimento senza causa proposto nei confronti della Regione Campania, che aveva soltanto contestato il mancato rispetto delle procedure contabili e di bilancio e la mancata approvazione della spesa; che doveva ritenersi esistente l'arricchimento della Regione che aveva beneficiato delle pubblicazioni; la Regione, inoltre, nulla aveva osservato una volta ricevuta la comunicazione dell'iniziativa, il che portava ad escludere che l'arricchimento potesse non essere voluto; quanto al quantum, l'appello della Regione poteva trovare accoglimento, con conseguente detrazione del 15% dai compensi posti a fondamento dell'ipotizzato incarico di natura contrattuale, pari alla quota di utile netto generalmente ritraibile da qualsiasi attività professionale e/o imprenditoriale.
5. La Regione Campania ha impugnato la sentenza della Corte di appello con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
6. Fortunato Giuseppe ha resistito con controricorso.
7. Inglese Luigi Paolo non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 409, n. 3 e 413 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., avendo la Corte di appello erroneamente rigettato l'eccezione di incompetenza funzionale per materia del Tribunale ordinario per essere competente il Giudice del lavoro, in quanto l'oggetto sostanziale dell'atto di citazione era diretto all'accertamento di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Con il secondo motivo si lamenta l'omessa, contraddittoria ed inidonea motivazione sull'eccepìta carenza di legittimazione passiva della Regione Campania, che comporta la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non essendosi la Corte pronunciata sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Regione Campania, dato che la natura del difensore civico e le funzioni dallo stesso esercitate impediscono la sua configurazione alla stregua di un organo di governo regionale (come riconosciuto dalla sentenza della Corte Costituzionale 15 giugno 2004, n. 173, richiamata dal giudice di secondo grado), che solo consente di esercitare nei confronti degli enti locali interventi di tipo sostitutivo.
3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 cod civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non avendo la Regione riconosciuto, né espressamente, né implicitamente, l'utilità della prestazione, non essendone stata approvata la relativa spesa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
4. Con il quarto motivo si lamenta la contraddittorietà ed incoerenza della motivazione per erronea valutazione del quadro probatorio emergente dagli atti di causa, che comporta la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., avendo la Corte di appello dapprima affermato che il privato attore ex art. 2041 cod. civ. deve dare la prova del fatto oggettivo dell'arricchimento e poi evidenziato che doveva senz'altro ritenere sussistente l'arricchimento della Regione che aveva beneficiato delle pubblicazioni, emergendo in modo non equivoco che la Regione e il Difensore civico presso il Consiglio regionale non erano la stessa cosa.
5. Deve premettersi che, nel caso in esame, pur risultando il ricorso per cassazione notificato, non risulta agli atti l'avviso di ricevimento della notifica effettuata a Inglese Luigi Paolo. 5.1 In proposito, questa Corte ha affermato che l'art. 331 cod. proc. civ., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio, con la conseguenza che la mancata integrazione del contraddittorio determina la nullità dell'intero procedimento e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass., 29 marzo 2019, n. 8790;
Cass., 8 novembre 2017, n. 26433; Cass., 26 gennaio 2010, n. 1535). 5.2 Va, quindi, disposta, in applicazione dei principi richiamati, la notifica del ricorso per cassazione a Inglese Luigi Paolo, parte costituita nel processo di appello e litisconsorte processuale.
6. Per quanto esposto, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Inglese Luigi Paolo, con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Inglese Luigi Paolo, con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di