Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 20890/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing regarding tax collection notice validity against guarantor.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20890/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court ordered the case to be heard in public session rather than issuing a final ruling on the merits. The Ministers argued the tax notice was valid against the guarantor, while Generali claimed the notice was null due to lack of clarity and proper notification. The court decided to postpone the decision because the parties' arguments regarding the notice's validity and the existence of a judicial title required further examination in open court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 24, comma 32, L. 449/1997; The court must order a public hearing when the application of statutory provisions regarding the validity of administrative collection notices requires further factual or legal clarification beyond the written record.

Parole chiave

Generato dall'IA
public hearing remand tax collection notice guarantor liability administrative title validity collection procedure rules decisione giustificata dell'assicuratore rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione regresso dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 3, comma 8, L. 99/2009
Art. 24, commi 32 e 33, L. 449/1997
Art. 21 d.lgs. 46/1999
Art. 130 R.D. n. 63/1925
Art. 24 Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ERLOCUTORIA sul ricorso 1422/2016 proposto da: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; -ricorrenti - c- /41 k 4 Ltt4U ( ' nonchè r=1 Generali Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n.82, presso lo studio dell'avvocato Iannotta Antonella, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Iannotta Gregorio, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 3047/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2021 dal cons. I0FRIDA GIULIA.

Rilevato che: -la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 3047/2015, depositata il 15/05/2015 - in controversia promossa dalla Generali assicurazioni spa, nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico, in opposizione avverso la cartella di pagamento n. 114 2008 00006293 48, notificata da Equitalia, quale concessionario per il servizio di riscossione, in riferimento a polizze fideiussorie prestate da Generali a garanzia della restituzione di contributi pubblici, erogati dall'amministrazione, ai sensi delle leggi 488/1992 e 662/1996, in favore di alcune imprese e successivamente revocati, per sentire dichiarare la nullità/inefficacia della cartella impugnata, essendovi sotteso un rapporto di natura privatistica, - ha riformato la decisione di primo grado, che aveva, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dei Ministeri convenuti, in relazione alla domanda di nullità della cartella, respinto l'opposizione, affermando che le Amministrazioni avevano diritto di procedere esecutivamente mediante iscrizione a ruolo contro la società di assicurazione per la riscossione dell'entrata patrimoniale, costituendo i provvedimenti di revoca delle agevolazioni titolo idoneo a promuovere la procedura esattoriale anche nei confronti del garante e del fideiussore, e che i crediti sottesi erano validi e sussistenti perché ex adverso solo genericamente contestati; -in particolare, i giudici d'appello, accogliendo il terzo motivo di gravame di Generali, sulla base della ragione più liquida, hanno sostenuto che l'efficacia soggettiva del ruolo esattoriale previsto dall'art.24, comma 32, I. 449/1997, in ipotesi di revoca delle agevolazioni, non si estende a chi non ne è destinatario (come il garante) e non può applicarsi alla fattispecie lo ius superveniens rappresentato dall'art.3, comma 8, 1.99/2009, che, in sede di interpretazione autentica delle predette norme, ha disposto che esse si interpretino nel senso che il provvedimento ministeriale di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria, trattandosi di disposizione di portata innovativa, non avente efficacia retroattiva; -la Corte di merito ha poi respinto il secondo motivo di gravame, relativo al rigetto della domanda risarcitoria proposta da Generali in -1 relazione al danno derivato dall'indebita iscrizione a ruolo di pretesa indeterminata ed indeterminabile, nonché alla nullità per difetto di motivazione della cartella, assorbiti gli altri motivi, rilevando sia che la domanda risarcitoria era generica, non essendo specificato il pregiudizio al diritto di difesa in concreto risentito, sia che la cartella esattoriale che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione, senza indicare i relativi estremi dì notificazione e pubblicazione, non è affetta da nullità, laddove la stessa cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale contestandola abbia dimostrato di averne avuto piena conoscenza; -avverso la suddetta pronuncia, non notificata, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze propongono ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, notificato 4/1/2016, nei confronti di Generali Italia spa (che resiste con controricorso e ricorso incidentale in due motivi, notificato il 15/2/2016); entrambe le parti hanno depositato memorie; -le ricorrenti lamentano, nell'unico motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.3, comma 8, della I. n. 99/2009, di interpretazione autentica dei commi 32 e 33 dell'art.24 I. 449/1997, nonché degli artt.21 d.lgs. 46/1999, 11 delle preleggi, dovendo ritenersi che l'amministrazione non doveva fornire prova dell'esistenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziaria per essere il titolo amministrativo (la revoca dell'agevolazione), contrariamente a quanto ritenuto in sede di merito, perfettamente idoneo a legittimare l'iscrizione a ruolo nei confronti sia della debitrice principale sia della garante, oltretutto in forza di contratto autonomo di garanzia; -la controricorrente Generali, reiterando la questione dell'illegittimità e nullità della cartella esattoriale, per assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità, ritenuta assorbita dalla Corte d'appello, ha proposto ricorso incidentale condizionato, in due motivi, lamentando, ex art.360 4 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.3 1.241/1990, anche in relazione all'art.24 Cost., in punto di necessità, per ogni provvedimento amministrativo, quale la cartella esattoriale, di essere intellegibile, e 130 R.D. n. 63/1925 e dei principi che disciplinano l'attività assicurativa; - Generali, nella memoria depositata, ha dato atto che la cartella esattoriale in oggetto ha formato oggetto di definizione agevolata ex art.6 D.L. 193/2016, conv. con modif. in L. 226/2016, come da documentazione allegata, con l'impegno della dichiarante di rinunciare ai giudizi pendenti; la controricorrente ha altresì rilevato che, avendo essa proposto solo ricorso incidentale condizionato, la stessa non è legittimata a formalizzare una rinuncia agli atti del giudizio ma ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, stante il venir meno del presupposto della procedura di riscossione; -i ministeri ricorrenti, nella memoria depositata, invece, nulla hanno dedotto in merito a tale definizione agevolata, non prendendo posizione, quindi, neppure in ordine alla chiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, malgrado la notifica dello elenco documenti, ex art.372 ultimo comma c.p.c., ad essi effettuata, al fine di provocare contraddittorio (secondo quanto esposto nella stessa memoria);

Ritenuto che: -attese le questioni dedotte in giudizio, è opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza; PQM Rinvia la causa alla pubblica udienza. Così deciso, in Roma, nella