Italian Supreme Court remands case to EU Court on interpretation of forestry aid regulations and retroactive clawback rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court remitted the case to a public hearing to request a preliminary ruling from the Court of Justice of the European Union. The parties dispute whether national rules allowing retroactive forfeiture of EU forestry subsidies apply when a farmer reduces planted forest area by 20%. The court deemed the question of legal interpretation necessary for the resolution of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 267(3) TFEU; Regulation (EEC) No 2080/92; Regulation (EC, Euratom) No 2988/95: The Court of Justice must interpret EU forestry aid regulations to determine if national provisions permitting retroactive clawback of subsidies apply to cases involving partial reduction of planted forest area.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TERLOCUTORIA sul ricorso 3992/2016 proposto da: Sibelli Francesco elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, 92 presso lo studio dell'Avvocato Luca Giusti che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'Avvocato Loriana Zanuttigh per procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica e legale rappresentante pt. elettivamente domiciliata in Roma, Via N. Porpora, 16 presso lo studio dell'Avvocato Emanuela Quici e rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonella Forloni dell'Avvocatura regionale come da procura speciale in calce al ricorso e delibera di Giunta regionale 22 febbraio 2016 n. 4827 -controricorrente- Nonché Provincia di Pavia, in persona del Presidente in carica, legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Sesto Rufo, 23 presso lo studio dell'Avvocato Lucio Valerio Moscarini e rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Roccíoletti per procura speciale in calce al controricorso e delibera della Giunta provinciale n. 29 del 10 marzo 2016 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 4258/2015, depositata il 09/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Cons. Laura Scalia.
RITENUTA L'opportunità di rimettere la causa alla pubblica udienza ed al contraddittorio delle parti il tema del rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267, comma 3, TFUE, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in ordine alla interpretazione del "Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo" e del "Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità" in rapporto con la normativa nazionale (Decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 18 dicembre 1998, n. 494 contenente, "Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze dell'erogazione di contributi per l'esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi") rispetto ad una misura interna che stabilisca la decadenza totale del produttore agricolo, con efficacia retroattiva dagli aiuti comunitari, in quanto "indebitamente percetti" (art. 4 Reg.
Euratom cit.), nell'ipotesi di riduzione del 20% della superficie del bosco impiantato; RITENUTO il rilievo nomofilattico della questione;
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza avanti alla Prima Sezione Civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 9 marzo 2021 CORTZ SUPREMA