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Ordinanza Interlocutoria — n. 20885/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to determine if bankruptcy claim appeals share execution oppositions' holiday term suspension rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20885/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case for public hearing to address a novel legal question regarding bankruptcy proceedings. The lower court had declared the appeal inadmissible due to expired time limits, arguing that bankruptcy claim appeals function like execution oppositions and thus do not benefit from holiday term suspensions. The court agreed to hear the arguments to clarify whether the specific procedural nature of these appeals justifies excluding them from the holiday suspension rule applicable to execution-related remedies.

Regesto Legislator

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Art. 3 legge n. 742/1969; Art. 36 bis legge fall.: The Court must determine whether bankruptcy claim appeals share the same nature and function as execution oppositions to decide if holiday term suspensions apply.

Parole chiave

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bankruptcy claim appeal holiday term suspension execution oppositions procedural time limits Cassation remand legal analogy bankruptcy law revoca del fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 3 della legge n. 742/1969
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all'art. 3 della legge n. 742/1969 e all'art.
Art. 36 bis della legge fallimentare
742/1969 e all'art. 36 bis legge fall., nonché all'art.
Art. 147 del decreto legislativo n. 115/2002
36 bis legge fall., nonché all'art. 147 del decreto legislativo n. 115/2002 (art.
Art. 360, comma primo, n. 3 del codice di procedura civile
e art. 360, comma primo, n.
art. 392 cod. proc. civ
Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ.
art. 111 Cost
art. 617 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte di Cassazione n. 24044/2015
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA nift‘ZA..teVrAR.A sul ricorso n. 4082/2017 proposto da: Banco BPM s.p.a., quale mandataria di BPM s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Francesco Rigano, Giulio Federico Colombo e Saverio Gianni, elettivamente domiciliata in Roma, via Pompeo Magno, n. 3 presso lo studio di quest'ultimo, giusta delega a margine del ricorso per cassazione. - ricorrente - contro Parco Napoli s.r.I., neila persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Taglíamento, n. 14, presso lo studio dell'Avv.

Carlo Maria Barone, dal quale è rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, in una con l'Avv. Anselmo Barone. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di ROMA, n. 5787/2016 del 6 dicembre 2016; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2021 dal consigliere Lunella Caradonna; RILEVATO CHE 1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ. dalla Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.I., per decorso del termine annuale, ritenendo non applicabile la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale al procedimento di reclamo di cui all'art. 26 legge fall..

2. Nella specie, il decreto del giudice delegato del 14 giugno 2007, impugnato in sede di reclamo, aveva regolato le spese da porre a carico del creditore istante, dopo la revoca del fallimento n. 52035 della società Parco di Napoli s.r.I., che era stata disposta dalla Corte di appello di Roma con sentenza n. 1323 del 18 marzo 2003.

3. Il Tribunale, a sostegno della decisione impugnata, ha affermato che i reclami ex art. 26 legge fall. avevano la medesima natura e funzione delle opposizioni agli atti esecutivi e all'esecuzione, ragione per cui non era ad essi applicabile la sospensione dei termini processuali in periodo feriale per l'esigenza della loro rapida definizione e che ciò aveva trovato conferma anche nella previsione dell'art. 36 bis introdotto dal decreto legislativo n. 5/2006, norma peraltro entrata in vigore il 16 luglio 2006, prima del procedimento instaurato dal Parco di Napoli con la presentazione, in data 20 marzo 2007, dell'istanza di determinazione delle spese, definito con decreto poi reclamato; a nulla rilevando, inoltre, la materia oggetto del rimedio azionato, né la sentenza della Suprema Corte n. 24044/2015 riguardante il diverso caso dell'impugnazione del decreto di liquidazione del compenso del curatore, provvedimento non reclamabile.

4. La società Banco BPM ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma con atto affidato a tre motivi.

5. La società Parco Napoli ha depositato controricorso.

6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all'art. 3 della legge n. 742/1969 e all'art. 36 bis legge fall., nonché all'art. 147 del decreto legislativo n. 115/2002 (art. 111 Cost. e art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.), per non avere il Tribunale considerato la portata letterale della norma da applicare alla fattispecie concreta, ovvero che l'art. 36 bis della legge fall., mentre richiamava espressamente gli artt.26 e 36 legge fall., non menzionava il procedimento di cui all'art. 147 del decreto legislativo n. 115/2002, fattispecie oggetto del presente giudizio.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all'art. 3 della legge n. 742/1969 e all'art. 36 bis legge fall., nonché all'art. 147 del decreto legislativo n. 115/2002 (art. 111 Cost. e art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.), avendo il Tribunale di Roma applicato al presente giudizio, in via analogica, la norma di cui all'art. 36 bis legge fall., che stabiliva una regola di natura processuale e speciale, la cui ratio in ogni caso era quella di accelerare í procedimenti interni alla procedura fallimentare, mentre nel caso in esame, la procedura si era chiusa e la società era tornata in bonis; diversa era anche la struttura del giudizio, a cognizione piena, rispetto a quella dei procedimenti di opposizione all'esecuzione ex art. 617 cod. proc. civ..

3. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all'art. 3 della legge n. 742/1969 e all'art. 36 bis legge fall., nonché all'art. 147 del decreto legislativo n. 115/2002 (art. 111 Cost. e art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.) e omesso esame del fatto che la notificazione dell'atto di riassunzione era stata richiesta e si era perfezionata in data 18 marzo 2016, come dimostrato dai messaggi di posta elettronica certificata allegati, con il conseguente erroneo convincimento della irrilevanza dell'art. 3 della legge n. 742/1969.

4. Ritenuto opportuno che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza, in ragione della novità della questione trattata, ovvero se il reclamo proposto ex art. 26 legge fali. , avverso il decreto del giudice delegato che regola le spese da porre a carico del creditore istante dopo la revoca del fallimento, abbia la medesima natura e funzione delle opposizioni agli atti esecutivi e all'esecuzione.

P.Q.M.

La Corte dispone rimettersi la causa in pubblica udienza dinanzi alla prima sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbrai