Italian Supreme Court dismisses contractor's appeal, ruling stamp duty applies to technical bid attachments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the contractors' cassation appeal against a lower court ruling that ordered the Ministry of Defense to pay withheld contract sums. The contractors argued that technical bid attachments were not subject to stamp duty, while the Ministry contended they were integral parts of the contract requiring the higher tax rate. The court rejected this argument by affirming that such attachments constitute binding contractual specifications rather than mere technical drafts, thereby making them liable for the full stamp duty under the applicable regulations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642; Cass. 6953/2002: Technical bid attachments forming an integral part of public contracts are subject to stamp duty as binding contractual specifications, not as mere technical drafts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZA sul ricorso 211/2016 proposto da: Comfort Edil S.r.l., e S.E.F.I.R. - Societa' Edilizia Falegnameria Idraulica Romana S.r.I., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via Marrana n.72, presso lo studio dell'avvocato Cattivera Giovanni, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro Ministero della Difesa, in persona del ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1051/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 04/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2021 dal cons. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 1051/2015, depositata in data 4/6/2015, - pronunciata, in sede di rinvio, a seguito di cassazione di pregressa decisione di appello (che aveva declinato la giurisdizione), con sentenza delle Sezioni Unite n. 21057/2011, in controversia promossa dalla Comfort Edil srl e dalla S.E.F.I.R. srl, nei confronti del Ministero della Difesa, per sentire accertare il credito spettante a titolo di saldo (£ 22.091.640 e £ 22.344.200, rispettivamente) del corrispettivo per l'esecuzione di alcuni contratti di appalto stipulati nel novembre 1998, il cui importo era stato, dall'amministrazione, illegittimamente ed unilateralmente, trattenuto in compensazione e distratto, secondo le attrici, per il pagamento, in via di surroga, di imposte di bollo, ai sensi del DPR 642/1972, non dovute, invece, nella misura pretesa (£ 20.000 a foglio, anziché £ 600,00) sugli allegati (specificamente:
«capitolato allegato, composto da prezzario, tariffa, condizioni tecniche e condizioni amministrative») ai contratti di appalto stipulati, - ha riformato la decisione di primo grado, che, affermata la giurisdizione del giudice ordinario (rispetto a quella, eccepita, della Commissione tributaria), aveva condannato il Ministero della Difesa al pagamento di quanto richiesto. In particolare, i giudici d'appello, premesso che le circolari ministeriali non erano vincolanti per il giudice, dovendo essere sottoposte a valutazione critica, hanno sostenuto che l'imposta di bollo era dovuta nella misura pretesa dall'amministrazione, costituendo il capitolato speciale d'appalto parte integrante dei contratti di appalto, quale indispensabile specificazione dell'oggetto, sottoscritto da entrambe le parti, e non mero elaborato tecnico, privo di alcun collegamento a pattuizioni (quale individuato dall'art.28 della tariffa e soggetto all'imposta di bollo di, originarie, £ 600, in caso di registrazione); era pertanto da condividere, non la risoluzione 78/E dell'Agenzia delle Entrate (cui aveva aderito acriticamente il Tribunale) ma, la conclusione sul punto della successiva circolare 97/E del 2002 della stessa Agenzia delle Entrate.
Avverso la suddetta pronuncia, la Comfort srl e la SEFIR srl propongono ricorso per cassazione, notificato il 23-30/12/2015, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero della Difesa (che resiste con controricorso notificato l'1/2/2016). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Le ricorrenti lamentano, con il primo motivo, la nullità della sentenza, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, avendo la Corte d merito, prima, ritenuto non corretta la motivazione del Tribunale, in quanto «mera riproduzione di una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (la n. 78/E del 1995)», laddove le circolari, i pareri e le risoluzioni dell'amministrazione finanziaria hanno mero carattere interpretativo non vincolante, e poi deciso la lite sulla base esclusivamente di un parere espresso dall'amministrazione nella circolare n. 97/E del 2002, peraltro successivamente alla fattispecie in esame; con il secondo motivo, si denuncia poi, ex art.360 n. 3 c.p.c., la violazione della Tariffa 1, art.28, allegato A al DPR 642/1972 e la falsa applicazione della Tariffa 1, art.2, All.A al DPR 642/1972, con conseguente violazione dell'art.2702 c.c., avendo la Corte d'appello erroneamente attributo agli allegati in oggetto del contratto di appalto la valenza, ai fini della tariffa prescelta dell'imposta di bollo, di pattuizioni concordate tra le parti, mentre si tratta di «tariffe, condizioni tecniche e amministrative determinante unilateralmente dalla pubblica stazione appaltante ed allegate a tutti i contratti di appalto... senza sottoscrizione degli appaltatori».
2. La prima censura è infondata. Invero, la motivazione della Corte d'appello non può ritenersi del tutto illogica e contraddittoria, avendo la Corte dato rilievo, anzitutto, al fatto che il giudice di primo grado si era limitato meccanicamente a fare rinvio al contenuto della risoluzione ministeriale n. 78/E del 1995, senza alcuna autonoma analisi critica della disciplina normativa applicabile al caso concreto, e poi, dopo avere esaminato la disciplina normativa, ha ritenuto in linea con la propria interpretazione quella espressa dalla circolare n. 97/E del 2002 (cui poi ha fatto seguito una ulteriore risposta, conforme, dell'Agenzia, la n. 35/2018) .
Come osservato dalle S.U. di questa Corte (Cass. S.0 22232/2016) «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture». In realtà, il motivo sottende una censura di insufficienza motivazionale che non può essere più avanzata, in sede di legittimità, attesa la nuova formulazione dell'art.360 n. 5 c.p.c..
Si tratta di una motivazione che non può considerarsi del tutto contraddittoria.
3. La seconda censura è del pari infondata. Nella specie, si discute indirettamente (avendo l'amministrazione appaltante trattenuto il relativo importo in compensazione sul saldo del corrispettivo dovuto alle appaltatrici) del trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, da riservare al capitolato speciale allegato ai contratti di appalto stipulati tra le società ricorrenti e le amministrazioni controricorrenti nel 1998. Ora, correttamente, la Corte d'appello ha ritenuto che tale documento (comprendente «prezzario, tariffa, condizioni tecniche e condizioni amministrative»), poiché disciplina particolari aspetti del contratto, essendo previsto che esso faccia parte integrante del contratto e sia vincolante per le parti stipulanti (cfr.
Capitolato Generale di cui al DPR 1063/1962, vigente all'epoca della stipulazione dei contratti di appalto in oggetto, e succ. normativa) è riconducibile alle tipologie di cui all'articolo 2 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di £ 20.000, per ogni foglio, per le «Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti».
L'art.2 DPR 642/1972 stabilisce che «L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda. Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione ». Solo gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici, che pure sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati, ma pur essendo atti degli appaltatori, sono diversi dalle dichiarazioni negoziali, rientrano tra gli atti individuati dall'articolo 28 della Tariffa, Parte seconda, del D.P.R. n. 642 del 1972, per i quali è dovuta l'imposta di bollo, in caso d'uso (e quindi secondo l'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, comma 2, quando gli atti, i documenti e i registri vengono presentati all'ufficio del registro per la registrazione), nella misura di originarie £ 600, per ogni foglio o esemplare.
Ora, sulla natura del capitolato d'appalto e sulla sua piena efficacia vincolante, questa Corte si è già espressa, chiarendo che «in tema di appalto di opere pubbliche, le clausole dei capitolati speciali degli enti pubblici (artt. 42 e 45 R.D. n. 827 del 1924), nel precisare le condizioni attinenti, in particolare, all'oggetto del contratto, risultano strumentali alla realizzazione della specifica finalità del contratto stesso, costituendone, per l'effetto, parte integrante, dotata di efficacia negoziale obbligatoria e vincolante per entrambe le parti.
Esse non costituiscono, pertanto, rispetto alle ulteriori convenzioni contrattuali, un gruppo autonomo ed indipendente di clausole, da interpretare in mera successione cronologica ed isolando l'una dall'altra, ma concorrono, reciprocamente collegate ed interferenti, alla formazione del complessivo regolamento contrattuale... » (Cass. 6953/2002). Con l'entrata in vigore del D.Igs. n. 50 del 2016, al comma 14-bis dell'articolo 32 si è oggi previsto e chiarito ulteriormente che «i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto».
Nella specie, il capitolato speciale, che costituisce il mezzo per l'indicazione analitica e specifica del contenuto tecnico delle prestazioni dell'appaltatore e quindi svolge una funzione integrativa del capitolato generale, includeva l'elenco dei prezzi unitari e le condizioni tecniche ed amministrative. Tali allegati sono stati quindi ritenuti correttamente soggetti all'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, fin dall'origine, nella misura di £ 20.000, per ogni foglio, secondo la disciplina ratione temporis applicabile.
4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. PQM La Corte dTrti-,i\' il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell'importo a titolo di contributo unific