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Ordinanza — n. 20871/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness due to reduced calendar days under D.I. 132/2014.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20871/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. The appellant argued that the second-instance judgment should have been reviewed despite the opposing party's failure to file a counter-appeal, but the primary ground for dismissal was the delay in filing. The court ruled that the appeal exceeded the 31-day period established by D.I. 132/2014, which shortened the previous 46-day limit.

Regesto Legislator

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D.I. 132/2014; Art. 360 cpc: Appeals must be filed within the specific time limits set by law, and failure to comply renders the appeal inadmissible regardless of procedural irregularities in the lower court proceedings.

Parole chiave

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tardiness of appeal reduced calendar days D.I. 132/2014 inadmissibility statutory time limits graduazione dei contributi rivalutazione dello stato di salute prestazione dell'assicurazione malattie

Disposizioni normative citate

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D.I. 132/2014
Art. 360 comma 1 nr. 3 cpc
nr.3094/2000 nonché omessa pronuncia su un fatto decisivo in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto la mancanza di un meccanismo automatico di rideterminazione tariffaria della Regione Campania per le prestazioni rese ex art.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 26 legge 833/1978
6757/1996 applicabile esclusivamente alle prestazioni riabilitative erogate ex art. 26 legge 833/1978 .
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 19711/2016 proposto da: Centro Futura .S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Popolo n.18, presso lo studio dell'avvocato Rizzo Pierluigi, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Testa Arturo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; -ricorrente - contro Thi A.s.l. Napoli 1 Centro; - intimata - avverso la sentenza n. 2665/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2021 dal cons. MELONI MARINA.

FATTI DI CAUSA Centro Futura srl notificò decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli in data 24/7/2007 ad Azienda Sanitaria Locale di Napoli 1 chiedendo il pagamento della somma di € 112.854,29 a titolo di maggiorazioni percentuali dovute in ragione degli indici Istat per il periodo 1/1/2006- 31/12/2006 in esecuzione del protocollo di intesa del 17/7/1996 recepito dalla D.G.R.C. nr. 6757/1996 sul corrispettivo per esami clinici e prestazioni effettuate in regime di convenzionamento. La Azienda Sanitaria Locale di Napoli 1 propose opposizione al decreto ingiuntivo contestando la somma di cui all'ingiunzione in quanto le somme non erano dovute in mancanza di un meccanismo automatico di rideterminazione tariffaria della Regione Campania tanto più che le prestazioni rese ex art. 44 della legge 833/1978 non erano comprese nella D.G.R.C. nr. 6757/1996 applicabile esclusivamente alle prestazioni riabilitative erogate ex art. 26 legge 833/1978 .

Il Tribunale di Napoli accolse l'opposizione a decreto ingiuntivo e la Centro Futura srl appellò la sentenza davanti alla Corte di Appello di Napoli la quale confermò là sentenza di primo grado. Avverso la sentenza nr.2665 del 2015 della Corte di Appello di Napoli propone ricorso per cassazione Centro Futura srl affidato a -12-1""e".0 eli: ce due motiviAa Asl Napoli 1 non ha spiegato difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Centro Futura srl denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 343, 346, 329 cpc e del principio dell'effetto devolutivo del giudizio di secondo grado in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Napoli, in violazione del principio dell'effetto devolutivo del giudizio di secondo grado, ha ritenuto la mancanza di un meccanismo automatico di rideterminazione tariffaria della Regione Campania per le prestazioni rese ex art. 44 della legge 833/1978, così come previsto nella D.G.R.C. nr. 6757/1996 sebbene la ASL non avesse proposto appello incidentale e conseguentemente l'eccezione doveva ritenersi rinunciata.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Centro Futura srl denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. 15/4/1994, D.G.R.C. nr. 6757/1996, D.G.R.C. nr.1874/1998, D.G.R.C. nr.3094/2000 nonché omessa pronuncia su un fatto decisivo in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto la mancanza di un meccanismo automatico di rideterminazione tariffaria della Regione Campania per le prestazioni rese ex art. 44 della legge 833/1978, così come previsto nella D.G.R.C. nr. 6757/1996 sebbene fosse rimasto inadempiuto l'obbligo di aggiornare periodicamente le tariffe delle prestazioni secondo D.M. 15/4/1994, D.G.R,C. nr. 6757/1996.

Il ricorso è inammissibile per tardività. Infatti la sentenza, non notificata, è stata emessa in data 10/6/2015 ed il ricorso per cassazione è stato notificato in data 25/7/2016 mentre il termine ultimo per la notifica scadeva in data 11/7/2016 essendo già entrato in vigore a decorrere dall'anno 2015, il d.I.132/2014 secondo il quale il periodo feriale è stato ridotto da 46 a 31 giorni.In considerazione di quanto sopra il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nell