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Sentenza — n. 20870/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal, ruling that creditor consent fraud requires omitting facts influencing the plan's economic success probability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20870/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the debtor's failure to disclose specific accounting discrepancies constituted fraud under bankruptcy law. The lower court found that the debtor omitted information regarding incongruous accounting entries that were essential to understanding the causes of the company's collapse and the entrepreneur's personal responsibility. The Supreme Court upheld this decision, clarifying that while the law does not mandate listing crisis causes in the initial report, such omissions are fraudulent only if they prevent creditors from making an informed consent on the plan's economic viability.

Regesto Legislator

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Art. 161, comma 2, I. fall.; Art. 172 I. fall.; Art. 173 I. fall.: The omission of facts capable of compromising the reliability of the debtor and influencing the assessment of the plan's economic success probability constitutes fraud, even if not directly listed in the initial financial report.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy fraud creditor informed consent omission of facts economic viability assessment concordato preventivo debtor liability financial disclosure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 161, comma 2, I. fall.
Art. 172 I. fall.
Il che tuttavia non significa che le cause della crisi e la condotta dell'imprenditore non assumano alcun rilievo ai fini dell'espressione del consenso informato dei creditori, tanto che l'art. 172 I.
Art. 173 I. fall.
5.4 L'art. 173 I. fall. intende approntare una tutela all'iter di formazione del consenso dei creditori, riconoscendo rilevanza ai fini dell'interruzione della procedura alle condotte che abbiano avuto una concreta incidenza in termini pregiudizievoli sul loro patrimonio di conoscenza.

Giurisprudenza citata

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Cass. 15013/2018
Cass. 17191/2014
15013/2018, Cass. 17191/2014, Cass.
Cass. 9050/2014
17191/2014, Cass. 9050/2014); sicché non costituisce atto di frode l'incongrua rilevazione di uno qualsiasi degli elementi risultanti dalle scritture contabili che non abbia simile caratteristiche (Cass.
Cass. 23387/2013
9050/2014); sicché non costituisce atto di frode l'incongrua rilevazione di uno qualsiasi degli elementi risultanti dalle scritture contabili che non abbia simile caratteristiche (Cass. 23387/2013).

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Testo completo

mini condivisi dal collegio del reclamo e riportati espressamente all'interno del provvedimento impugnato, hanno ritenuto che il silenzio serbato dal debitore a questo proposito assumesse valenza fraudolenta, perché aveva impedito di assicurare "una corretta e non decettiva informazione al ceto creditorio, dovendo quest'ultimo essere messo nelle condizioni di poter avere piena (92. cognizione di tutti gli elementi inerenti alle cause della crisi ed alla convenienza" del piano concordatario. La Corte di merito, ponendosi nel solco di quanto già indicato dal Tribunale, ha valorizzato non solo l'incongrua rappresentazione contabile, ma anche l'omessa rappresentazione ai creditori da parte del debitore "di elementi essenziali al fine di ricostruire sia le cause del dissesto, sia la di lui responsabilità in ordine ad esse, che la reale consistenza patrimoniale dell'impresa".

L'atto in frode era quindi consistito - secondo quanto indicato all'interno della sentenza impugnata (a pag. 7) - nell'aver fornito informazioni incomplete relativamente alle poste in discorso, le quali avevano un'entità tale da escludere, da un lato, che il debitore non avesse piena consapevolezza del silenzio serbato e da incidere sicuramente, dall'altro, sull'assetto complessivo della crisi, con conseguente necessità della loro comunicazione al ceto creditorio. La condotta valorizzata dai giudici di merito in funzione dell'individuazione di un atto di frode non è quindi - come propone il mezzo in esame - il mero silenzio tenuto su un credito solo apparente risultante dalle scritture contabili ma non riversato all'interno del concordato, bensì l'omessa comunicazione ai creditori di circostanze che, oltre a essere state incongruamente rilevate in contabilità prima dell'avvio della procedura, avevano inciso nella causazione del dissesto ed assumevano rilievo per ricondurre all'imprenditore la responsabilità dello stesso e ricostruire la sua reale consistenza patrimoniale. 5.3 Una simile valutazione non integra la violazione di legge prospettata dall'odierna ricorrente.

L'art. 161, comma 2, I. fall. richiede al debitore di produrre una relazione aggiornata che rappresenti la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ma non prevede espressamente di indicare le cause dello stato di crisi che ha indotto il medesimo a presentare ai creditori una proposta di concordato preventivo. Il che tuttavia non significa che le cause della crisi e la condotta dell'imprenditore non assumano alcun rilievo ai fini dell'espressione del consenso informato dei creditori, tanto che l'art. 172 I. fall. impone al commissario giudiziario di individuarle e descriverle all'interno della propria relazione, perché entrino nel patrimonio informativo del ceto creditorio e concorrano alla formazione del suo consenso.

Dalla correlazione fra le due norme si ricava che la rappresentazione della situazione patrimoniale, economico e finanziaria in tanto può essere ritenuta completa e adeguata in quanto fornisca tutte le spiegazioni che siano necessarie per illustrare, in termini completi e chiari, le condizioni dell'impresa e la convenienza della proposta. E nel novero di questa disclosure rientrano anche tutti gli elementi che, attenendo alle cause della crisi e alla condotta dell'imprenditore, incidano sull'apprezzamento della sua figura in termini di credibilità e affidabilità e la cui puntuale descrizione sia determinante perché i creditori possano valutare la convenienza della proposta presentata ed esprimere un consenso consapevole. 5.4 L'art. 173 I. fall. intende approntare una tutela all'iter di formazione del consenso dei creditori, riconoscendo rilevanza ai fini dell'interruzione della procedura alle condotte che abbiano avuto una concreta incidenza in termini pregiudizievoli sul loro patrimonio di conoscenza.

Ai fini dell'applicazione della norma non rileva - secondo la giurisprudenza di questa Corte evocata in ricorso - la preterizione di qualsivoglia tipo di informazione concernente l'impresa, ma soltanto la condotta omissiva volta "ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione" (Cass. 15013/2018, Cass. 17191/2014, Cass. 9050/2014); sicché non costituisce atto di frode l'incongrua rilevazione di uno qualsiasi degli elementi risultanti dalle scritture contabili che non abbia simile caratteristiche (Cass. 23387/2013).

Questo principio, tuttavia, non può essere inteso nel senso che l'imprenditore possa tralasciare informazioni che, pur non influendo direttamente sulle immediate prospettive di soddisfacimento, comunque vengano in rilievo ai fini della valutazione della complessiva convenienza della proposta. Ne discende che la valutazione dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento, involgendo anche l'affidabilità del debitore, stante il rilievo che la stessa ha nel giudizio sulla probabilità di successo economico del piano e sui rischi inerenti, deve poter tenere conto, per essere effettiva, di ogni profilo capace di comprometterla. 5.5 Non si presta perciò a censure il rilievo dato dalla Corte di merito, in funzione dell'applicazione della disciplina dell'art. 173 I. fall., alla mancanza di informazioni per i creditori rispetto a un'incongrua rilevazione contabile relativa a una delle cause del dissesto e concernente una diretta responsabilità dell'imprenditore nella sua determinazione (attraverso i significativi prelevamenti effettuati).

In questo modo la Corte di merito ha inteso valorizzare il silenzio serbato su una posta contabile e, soprattutto, sulle implicazioni che la condotta dell'imprenditore così rappresentata aveva avuto in termini di causazione della crisi, perché l'omissione aveva inficiato la correttezza della raffigurazione delle attuali condizioni economico-patrimoniali dell'impresa, mancando la spiegazione di un dato determinante per valutare sia le ragioni che avevano determinato l'assetto patrimoniale esposto, sia l'affidabilità del proponente il concordato.

Un simile contegno omissivo è stato correttamente ricondotto al disposto dell'art. 173 I. fall., poiché ai fini dell'applicazione della norma viene in rilievo, alla luce dei principi in precedenza enunciati, ogni informazione non fornita che incida in maniera significativa sul patrimonio di conoscenza dei creditori, compromettendo la loro possibilità di esprimere un consenso realmente informato sulla probabilità di successo economico del piano e sui rischi ad esso correlati.

6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 7.200, di cui C 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'u