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Ordinanza — n. 20633/2021 — snciv Generato dall'IA

Consumer court jurisdiction applies to guarantors even if the debtor waived consumer protection rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20633/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court reversed the Court of Appeal's dismissal of the appeal, holding that consumer court jurisdiction applies to the guarantor despite the debtor's waiver of consumer protections. The appellant argued that since the debtor explicitly opted out of consumer law, the guarantor should not be subject to consumer court rules, but the court found this reasoning flawed. The decision establishes that consumer protection statutes remain applicable to guarantors unless they are exercising a professional activity, thereby granting the guarantor the right to be heard in consumer court.

Regesto Legislator

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d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206; art. 33, comma 2, lett. u): Consumer court jurisdiction applies to guarantors unless the guarantee is linked to the exercise of a professional activity, regardless of the debtor's waiver of consumer protections.

Parole chiave

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consumer court jurisdiction guarantee contract professional activity exception consumer protection law territorial competence debt waiver accessory obligation nozione di consumatore

Disposizioni normative citate

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d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
art. 33, comma 2, lett. u)
206, si sarebbe reso applicabile il foro del consumatore indicato dall'art. 33, comma 2, lett. u), la Corte territoriale ha fatto previamente rilevare che nello stipulare il mutuo il Cutraro, richiamando espressamente le finalità di cui all'art.
art. 121, comma 4, lett. e), TUB
u), la Corte territoriale ha fatto previamente rilevare che nello stipulare il mutuo il Cutraro, richiamando espressamente le finalità di cui all'art. 121, comma 4, lett.
art. 382, comma 2, cod. proc. civ.
questa Corte, previa dichiarazione ex art. 382, comma 2, cod. proc. civ., della competenza per territorio del Tribunale di Catanzaro.
art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
A ciò, non rendendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, può provvedere ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. questa Corte, previa dichiarazione ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. III-IV, 3/12/2020, n. 27618
Cass., Sez. VI-I, 24/01/2020, n. 1666
27618; Cass., Sez. VI-I, 24/01/2020, n. 1666; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI-I, 16/01/2020, n. 742
1666; Cass., Sez. VI-I, 16/01/2020, n. 742).
C-74/15, Tarcau
C-534/15, Dumitras
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Testo completo

017 ORDINANZA sul ricorso 15601/2017 proposto da: Bulotta Fiorella, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Jole Le Pera, giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via L. Bissolati n.76, presso lo studio dell'avvocato Giordano Tommaso Spinelli, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Enrico Maria Scotta e Massimiliano Scotta, giusta procura in calce al controricorso - controricorrente - F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 15601/2017 Numero sezionale 3153/2021 Numero di raccolta generale 20633/2021 avverso la sentenza n. 636/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, Data pubblicazione 19/07/2021 pubblicata il 17/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/7/2021 dal Cons. Dott.

MARULLI MARCO. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza riportata in epigrafe, ha respinto il gravame proposto da Fiorella Bulotta avverso la sentenza che in primo grado ne aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, con cui su istanza di Intesa Sanpaolo le era stato intimato il pagamento, nella sua veste di fideiussore, delle somme dovute dal coniuge Salvatore Cutraro in dipendenza di un contratto di mutuo rimasto inadempiuto. Respingendo, segnatamente, il primo motivo di appello, mercé il quale la Bulotta aveva insistito per la revoca dell'ingiunzione sul rilievo che, soggiacendo la specie in discorso all'applicazione delle norme recate dal Codice del consumo approvato con d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, si sarebbe reso applicabile il foro del consumatore indicato dall'art. 33, comma 2, lett. u), la Corte territoriale ha fatto previamente rilevare che nello stipulare il mutuo il Cutraro, richiamando espressamente le finalità di cui all'art. 121, comma 4, lett. e), TUB, aveva deliberato di non avvalersi della disciplina consumeristica; in ragione di ciò ha quindi ritenuto di dover affermare, riguardo alla posizione dell'appellante, che essendo quella da lei assunta un obbligazione di garanzia accessoria rispetto al contratto fonte del credito garantito, «l'applicabilità della normativa in tema di tutela del consumatore va esclusa, poiché il contratto di fideiussione è stato stipulato a garanzia dei debiti contratti da un soggetto (Cutraro Salvatore, coniuge di Bulotta Fiorella) che realizzava un'operazione bancaria volta a realizzare RG 15601/17 Bulotta-Intesa San Paolo Est.

Cons. Marulli F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 15601/2017 Numero sezionale 3153/2021 Numero di raccolta generale 20633/2021 Data pubblicazione 19/07/2021 finalità e destinazioni diverse da quelle poste in essere da privati consumatori».

Avverso la citata decisione si grava di ricorso a questa Corte la soccombente Bulotta con un ricorso fondato su tre motivi, illustrati pure con memoria, cui resiste con controricorso la banca intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il primo motivo di ricorso con cui la Bulotta lamenta l'erroneità alla stregua delle disposizioni recate dal Codice del consumo e dal TUB del convincimento esternato dal decidente d'appello in ordine all'eccepita incompetenza per territorio del giudice in monitorio, rendendosi applicabile il foro del consumatore e dovendo in ragione di ciò affermarsi la competenza per territorio del Tribunale di Catanzaro, nel cui circondario la ricorrente ha il proprio domicilio, è fondato con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.

3. E' principio che questa Corte ha avuto più volte occasione di ribadire, in particolare con riferimento alla fattispecie dell'obbligazione fideiussoria accedente ad un contratto di impresa, che «i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato in favore di un professionista devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale)», con la conseguenza, lumeggiata segnatamente dalle decisioni della Corte UE C-74/15, Tarcau e C-534/15, Dumitras, che ove la prestazione di garanzia non si configuri come esercizio di un'attività professionale, anche se resa da un professionista, non viene meno la qualità di consumatore del fideiussore e la fattispecie non si sottrae perciò all'applicazione della disciplina consumeristica ed in particolare all'applicazione del foro del consumatore (Cass., Sez.

III-IV, 3/12/2020, n. 27618; Cass., Sez. VI-I, 24/01/2020, n. 1666; Cass., Sez. VI-I, 16/01/2020, n. 742). RG 15601/17 Bulotta-Intesa San Paolo Est. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 15601/2017 Numero sezionale 3153/2021 Numero di raccolta generale 20633/2021 Data pubblicazione 19/07/2021 4.

Poiché nella specie è indiscusso che la Bulotta abbia assunto l'obbligazione di garanzia non per soddisfare finalità riconducibili all'esercizio di un'attività professionale, ciò è ragione sufficiente per ritenere applicabili alla specie in discorso le disposizione risultanti dalla disciplina consumeristica di cui al d.lgs. 209/2005. Ne consegue che dovendo la competenza per territorio regolarsi in base al foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), domicilando la Bulotta fuori dal circondario del Tribunale di Torino, il giudice adito in opposizione avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza territoriale e revocare il decreto ingiuntivo opposto.

5. A ciò, non rendendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, può provvedere ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. questa Corte, previa dichiarazione ex art. 382, comma 2, cod. proc. civ., della competenza per territorio del Tribunale di Catanzaro.

6. Le spese seguono la soccombenza nel presente giudizio, mentre possono essere compensate riguardo ai gradi di merito, attesa all'epoca la controvertibilità della questione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso; cassa l'impugnata decisione nei limiti del motivo accolto, dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Catanzaro e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione; condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida, quanto al presente giudizio, in euro 7200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge e compensa le spese di lite quanto al merito. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 2.7.2021. Il Presidente Dott. Francesco Tirelli RG 15601/17 Bulotta-Intesa San Paolo Est. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s