Italian Court dismisses appeal against injunction for guarantor due to lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Giovanni Bezze inadmissible against a first-instance judgment rejecting his opposition to a money order. Bezze argued that the bank's actions violated civil code provisions regarding usury and the right of recourse, but the court found his complaints lacked specific factual details. Consequently, the court ruled that the appeal was merely a disagreement with the lower court's evaluation rather than a valid legal challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not indicate a decisive fact ignored by the judgment or if the criticism is merely a disagreement with the territorial judge's evaluation.
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017 ORDINANZA sul ricorso 25362/2017 proposto da: Bezze Giovanni, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini n. 14, presso lo studio dell'avvocato Claudia De Curtis, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Paoletti, giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro Scudo Investimenti SG S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 268-a, presso lo studio dell'avvocato Piero Frattarelli, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Amoruso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore - controricorrente - F i r m a t o D a :
B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 25362/2017 Numero sezionale 3156/2021 Numero di raccolta generale 20630/2021 avverso la sentenza n. 758/2017 della CORTE D'APPELLO di Data pubblicazione 19/07/2021 BOLOGNA, depositata il 24/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/7/2021 dal Cons. Dott.
MARULLI MARCO. FATTI DI CAUSA 1. Giovanni Bezze ricorre a questa Corte onde sentir cassare sulla base di tre motivi di lagnanza l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Boiogna ha respinto il gravame da lui proposto, in concorso con altri, avverso la decisione che in primo grado ne aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo a mezzo del quale la Euro Commercial Bank s.p.a., sedente nella Repubblica di San Marino, - a sui sarebbero succedute in veste di cessionari il Credito Industriale Sanmarinese s.p.a., prima, e Scudo Investimenti SG s.p.a., ora – aveva ingiunto il pagamento del saldo negativo del conto corrente aperto presso di sé dalla Annapurna International Investments LTD garantito dal Bezze e dai sodali nella loro qualità di fideiussori.
Nel motivare il proprio deliberato la Corte d'Appello, dichiarata previamente applicabile, ancorché escludendone ogni effetto, alla specie in discorso la legge sanamarinese, ha respinto le doglianze impugnanti considerando che il conto corrente a nome della debitrice era stato legittimamente aperto dal Bezze quale procuratore della medesima, che la mancanza di prova scritta circa l'affidamento era supplita dalla clausola in ragione della quale l'obbligo di garanzia delle somme comunque erogate si manteneva efficace anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale e che dell'avvenuta erogazione delle somme a debito vi era prova documentale, che la pattuizione in punto di anatocismo era legittima prevedendosi la reciproca periodicità e che, quando mai si fossero ritenuti applicabili, non era invocabile le violazione degli artt. 1956 e 1957 cod. civ., posto che dell'avvenuta abusiva concessione di credito non vi era RG 25362/17 Bezze- Scudo Investimenti Est.
Cons. Marulli F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 25362/2017 Numero sezionale 3156/2021 Numero di raccolta generale 20630/2021 Data pubblicazione 19/07/2021 prova e che l'onere di agire preventivamente nei confronti del debitore principale era stato legittimamente derogato.
Al proposto ricorso resiste l'intimata con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il primo motivo di ricorso – che più in generale non incorre nelle preclusioni opposte dalla controricorrente – con cui il Bezze lamenta l'erroneità del convincimento esternato dal decidente circa la legge applicabile al caso in disamina divisando che esso cada sotto il vigore della legge italiana, è, come lo stesso deducente non si nasconde allorché annota marginalmente che la questione non è determinante, inammissibile, posto che la Corte d'Appello, pur prendendo posizione riguardo alla questione, si dà cura di rimarcarne espressamente l'inconferenza ai fini demandati («La premessa, come si dirà, è tuttavia sostanzialmente inifluente ai fini della soluzione della controversia»), sicché, non incarnando la decisione sul punto un'autonoma ratio decidendi, il Bezze non ha alcun interesse a sollecitarne il vaglio qui richiesto. 3.1.
Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica «violazione dell'art. 360, c. 1 n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa fatti controversi e decisivi del giudizio in relazione all'art. 117 TUB e 2697 c.c., nonché violazione dell'art. 1283», rimprovera in sequenza all'impugnata sentenza di aver ritenuto efficace la richiesta di apertura di conto corrente intestato alla società debitrice malgrado essa non recasse alcuna indicazione del legale rappresentante, di non aver rilevato la nullità del contratto di apertura di credito per difetto di forma scritta, di non aver dato atto della mancata comunicazione degli estratti conto evidenzianti il passivo accumulato dalla debitrice e di aver motivato solo in modo apparente la legittimità dell'anatocismo.
RG 25362/17 Bezze- Scudo Investimenti Est. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 25362/2017 Numero sezionale 3156/2021 Numero di raccolta generale 20630/2021 Data pubblicazione 19/07/2021 3.2.
Il motivo, pur ampiamente articolato, sfugge per più ragioni al vaglio di questa Corte. Esso non è inizialmente immune da un vizio di mescolanza poiché, pur evocando un parametro normativo non più attuale laddove imputa alla sentenza la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per omessa, insufficiente e contradditoria motivazione, agita promiscuamente una violazione motivazionale e una violazione di legge senza rendere possibile il discernimento dell'una dall'altra ed in tal modo viene manifestamente meno al precetto della specificità del motivo di ricorso per cassazione.
Nondimeno, la denuncia così operata non tiene in alcun cale, tra gli altri argomenti sviluppati dal decidente, l'assorbenza ascritta dalla Corte territoriale al rilievo direttamente estrapolato dal regolamento contrattuale dell'operazione, secondo cui l'obbligo di garanzia insorto per effetto dell'avvenuta stipulazione del contratto di fideiussione – riguardo al quale il deducente, non allegando alcun vizio specifico, evince solo un'invalidità di rimbalzo – si manterrebbe vivo e vitale anche nel caso di invalidità del rapporto sottostante, rilievo che concreta un'automoma ratio decidendi in grado di sorreggere ex se le determinazione adottate in sentenza.
E poi innegabile che tutta l'illustrazione del motivo, reiterando gli stessi argomenti sui quali la Corte d'Appello ha fatto conoscere il suo discorde giudizio, è priva di spessore critico e non enuncia alcuna ragione, minimamente valutabile in questo senso – il che vale segnatamene per l'obiezione spesa in punto di anatocismo – atta a confutare le considerazioni di segno opposto fatte proprie dal decidente, onde anche in ragione di ciò l'allegazione operata si mostra inosservante del richiamato precetto di specificità, rivelando a più stretto vedere la surrettizia aspirazione alla celabrazione di un terzo grado di giudizio.
In buona sostanza il motivo va giudicato inammissibile. RG 25362/17 Bezze- Scudo Investimenti Est. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 25362/2017 Numero sezionale 3156/2021 Numero di raccolta generale 20630/2021 Data pubblicazione 19/07/2021 4.1.
Il terzo motivo di ricorso, che, sotto la rubrica «violazione dell'art. 360, c. 1 n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contradditoria motivazione in ordine alla dedotta fideiussione», mette l'accento cassatorio sulle evidenti lacune motivazionali e sui profili di contraddittorietà che connoterebbero l'impugnata decisione laddove essa avrebbe escluso la pretesa violazione degli artt. 1956 e 1957 cod. civ., quando al contrario, da un lato, l'invalidità del rapporto principale avrebbe dovuto precedere la successiva valutazione dell'aggravamento del rischio e, dall'altro, la derogabilità dell'onere di azione preventiva non è negoziabile avuto riguardo alle sue implicazioni di carattere economico, quando non debba ritenersi soggetto alle preclusioni considerate nell'esame del secondo motivo di ricorso, non merita in ogni caso adesione. 4.2.
L'argomento dedotto dalla Corte decidente a conforto della denegata inosservanza nella specie dell'art. 1956 cod. civ. non è fatto oggetto di critica specifica, idoneamente valutabile – anche nell'ottica dell'omesso esame di un fatto decisivo a cui ricondurre, ad onta della sua intitolazione, la denuncia motivazionale – in chiave cassatoria poiché non indica alcun fatto storicamente rilevante in guisa di fatto principale o anche secondario che la sentenza avrebbe ignorato, di talché il motivo si mostra unicamente espressivo di un mero dissenso di giudizio e rivela la sua vera indole nel perorare una rinnovata valutazione del punto.
Ancor più vaga, perché giustificata da considerazioni estranee al diritto vivente, si rivela la denuncia formulata con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 1957 cod. civ. e, dunque, anche per essa si può dire che la censura è priva di specificità non concretando il suo contenuto, peraltro modulato sul filo di un'ipotetica correlazione tra rinuncia al beneficio di escussione e ricadute negative in danno dell'economia nazionale, una critica suscettibile di trovare sbocco in RG 25362/17 Bezze- Scudo Investimenti Est. Cons. Marulli F i r m a t o D a :
B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 25362/2017 Numero sezionale 3156/2021 Numero di raccolta generale 20630/2021 Data pubblicazione 19/07/2021 questa sede, tanto a più a fronte di un insegnamento saldamente orientamento nel senso enunciato dal giudice territoriale.
E quindi anche questo motivo va dichiarato inammissibile.
5. Va dunque dichiarata nel complesso l'inammissibilità del ricorso.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello riscosso per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 2.7.2021. Il Presidente Dott. Francesco Tirelli RG 25362/17 Bezze- Scudo Investimenti Est. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i