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Ordinanza — n. 20623/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere merit arguments; equitable damage assessment requires proven loss.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20623/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Coda Nunzio Maria against the Milan Court of Appeal's judgment. The appellant argued that equitable damage assessment under Article 1226 of the Civil Code should have been applied due to the debtor's partial payment in a failed concordato preventivo. The court ruled that such an assessment is only permissible when the existence of compensable damage is proven or uncontested, rejecting the appellant's attempt to substitute missing proof with an equitable evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 1226 cod. civ.; The application of equitable damage assessment requires the existence of compensable damage to be proven or uncontested, as it cannot substitute for the lack of proof of such damage.

Parole chiave

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equitable damage assessment Article 1226 Civil Code missing proof of damage merit arguments on appeal inadmissible cassation grounds caso di garanzia bancaria danno ai creditori offesa al credito

Disposizioni normative citate

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Art. 1226 cod. civ.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 1226 cod. civ., per avere la Corte d’Appello rigettato anche la domanda subordinata di liquidazione del danno in via equitativa con la motivazione che il giudizio di equità non potesse sopperire ad una prova mancata.
art. 1358 c.c
art. 1198 c.c
art. 1226 cod. civ
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 1226 cod. civ., per avere la Corte d’Appello rigettato anche la domanda subordinata di liquidazione del danno in via equitativa con la motivazione che il giudizio di equità non potesse sopperire ad una prova mancata.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8468/2020
E’ orientamento consolidato di questa Corte (vedi recentemente Cass. n. 8468/2020), che l’applicazione dell’art.
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Testo completo

sul ricorso 31226/2018 proposto da: Coda Nunzio Maria, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Carrozze n. 3, presso lo studio dell'avvocato Nasti Alessandro, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Cantillo Guglielmo, Comunale Giuseppe, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Fiorito Angelo, giusta procura in calce al controricorso;F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 31226/2018 Numero sezionale 3171/2021 Numero di raccolta generale 20623/2021 -controricorrente Data pubblicazione 19/07/2021- FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 13 giugno 1995 CODA Nunzio Maria e Roberto GAMBINI convennero in giudizio avanti il Tribunale di Milano CARIPLO, Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal presidente del Tribunale per l'importo di L. 1.063.828.240, oltre accessori (interessi al tasso ABI), per scoperto di conto corrente.

Gli opponenti esposero che: avevano ceduto, pro solvendo, con atti del 17 dicembre 1991, alla Cariplo un credito di L. 3.030.000.000, maturato nei confronti della Costruzione Andreotti s.p.a.; cessione a "garanzia" di un'apertura di credito a favore di essi cedenti, per L. 1.000.000.000; nella gestione dei crediti ceduti, divenuti esigibili nell'aprile 1992, Cariplo aveva contravvenuto agli obblighi di cui all'art. 1358 c.c., essendo rimasta inerte nei confronti della ceduta società Andreotti sino a che la stessa non era stata ammessa a procedura di amministrazione controllata, il 24/12/1992 e, poi, di concordato preventivo (con pagamento dei crediti chirografari nella misura del 40%), con conseguente perdita delle pretese oggetto dei crediti ceduti in garanzia; l'inerzia era ingiustificata, considerato che addirittura nel periodo successivo alla cessione Cariplo aveva effettuato cospicui finanziamenti a Costruzioni Andreotti spa; inoltre, il decreto ingiuntivo era stato emesso con un computo di interessi, successivo all'1.10.1994, illegittimo.

Chiesero, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo, svolgendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni pari a L. 2.287.650.000 (ammontare del credito non recuperabile nei confronti del debitore ceduto): somma da portarsi in compensazione al credito per scoperto di conto corrente. Con sentenza dell'8 ottobre 2001 il Tribunale di Milano, ritenuta la nullità della clausola determinativa degli interessi, previa revoca del decreto ingiuntivo, ha F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 31226/2018 Numero sezionale 3171/2021 Numero di raccolta generale 20623/2021 condannato gli opponenti al pagamento della somma di L. 1.009.684.452, oltre Data pubblicazione 19/07/2021 interessi legali, in favore della banca, rigettando la domanda riconvenzionale risarcitoria.

Con sentenza del 15 giugno 2004, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado impugnata. Questa Corte di legittimità, con sentenza n. 15677/09, ha cassato la predetta sentenza della Corte d’Appello, affermando il principio di diritto secondo cui, in tema di cessione di credito a scopo di garanzia pro solvendo, con mancato trasferimento al cessionario del rischio d'insolvenza del debitore ceduto, trova applicazione lo stesso principio, già applicabile in tema di cessione del credito in luogo dell'adempimento, ai sensi dell'art. 1198 c.c., nel senso che “grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto, che vi è, cioè, stata escussione infruttuosa di quest'ultimo, e che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale insolvenza del debitore ceduto non è dipesa da sua negligenza nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto, essendo egli tenuto ad un comportamento volto alla tutela del credito ceduto, anche mediante richiesta di provvedimenti cautelari e conservativi, non potendo considerarsi il medesimo non diligente solamente in caso di estinzione non satisfattiva del credito ceduto o di perdita dell'azione, ma anche in ipotesi di insolvenza del debitore ceduto" .

In sede di giudizio di rinvio, la Corte d’Appello di Milano, nella impugnata sentenza n. 3930/2020, depositata il 23.08.2020 - dopo che questa Corte, con sentenza n. 502/2016, aveva annullato la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2921/2012 per una questione meramente processuale attinente alla violazione del principio del contraddittorio – ha accertato la responsabilità contrattuale della banca, per avere tenuto una condotta totalmente negligente ed inerte nel lasso temporale dal 4 aprile 1992, data di esigibilità del credito ceduto, fino alla sottoposizione della società debitrice alla procedura di amministrazione controllata nel dicembre 1992, non ponendo in essere alcuna iniziativa di natura conservativa o di diffida nei confronti del debitore ceduto.F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 31226/2018 Numero sezionale 3171/2021 Numero di raccolta generale 20623/2021 Il giudice di secondo grado ha, tuttavia, rigettato la domanda risarcitoria Data pubblicazione 19/07/2021 proposta dal sig.

Coda, sul rilievo che non era stata fornita da costui la prova del danno derivante dall’inadempimento contrattuale della banca, atteso che l’art.1218 cod. civ., che una pone presunzione di colpevolezza dell’inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell’effettiva esistenza del danno, né questo può essere considerato in re ipsa. In particolare, la Corte d’Appello ha evidenziato che non era stata fornita dall’odierno ricorrente la prova che nel periodo in cui la banca ha posto in essere la condotta inerte ed inadempiente (dall’aprile al dicembre 1992) il credito dallo stesso ceduto all’istituto di credito fosse effettivamente riscuotibile per il suo valore nominale, come dichiarato nell’atto di cessione intervenuto nel dicembre 1991.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Nunzio Maria Coda, affidandolo a due motivi. La Banca Intesa San Paolo s.p.a. (già Banca Intesa s.p.a. incorporante Intesa Gestione Crediti s.p.a. e San Paolo Imi s.p.a.) ha resistito in giudizio con controricorso, depositando, altresì, la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 384 comma 2° cod. proc. civ, 1218, 1223, 1267 comma 2° e 2697 cod. civ. cod. proc. civ. ll’art.112 cod. proc. civ..

Lamenta il ricorrente che dall’accertamento pacifico dell’inadempimento contrattuale della banca, avrebbe dovuto necessariamente conseguire la condanna della stessa al risarcimento del danno, la cui sussistenza è implicita nella stessa struttura della cessione del credito pro solvendo con funzione di garanzia. Essendo, infatti, la banca cessionaria tenuta a curare l’esazione del credito oggetto di cessione, è di immediata evidenza la sussistenza del nesso di causalità tra l’inadempimento della banca e la perdita del credito ceduto.F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 31226/2018 Numero sezionale 3171/2021 Numero di raccolta generale 20623/2021 La sussistenza del danno si ricollega direttamente alla cessione pro solvendo del Data pubblicazione 19/07/2021 credito in garanzia ed alla acclarata negligenza della banca nel conservare integre le ragioni del cedente: dal momento che l’effetto tipico della cessione è l’immediato trasferimento del diritto di credito in capo al cessionario, che diviene unico legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto, nel momento il ricorrente si era spogliato della titolarità del credito, nulla può essergli più rimproverato.

Non avendo, infatti, il Coda più alcun titolo per agire nei confronti del debitore ceduto, nulla poteva essere da lui preteso in ordine alle vicende che hanno interessato il credito successivamente all’atto di cessione. Il ricorrente ha, inoltre, rilevato che la condotta negligente della banca rileva non solo sotto il profilo dell’inadempimento contrattuale, ma con riferimento alla prova del nesso causale tra condotta negligente ed evento dannoso. Infatti, tenuto conto che al momento della sua cessione in garanzia, il credito era pacificamente esistente nella misura indicata nell’atto di cessione, lo stesso credito è andato perso quando era nella piena disponibilità della banca cessionaria che colpevolmente non ha fatto nulla per preservarlo.

Infine, sostiene il ricorrente che la Corte d’Appello, con la propria decisione, ha determinato una illegittima inversione dell’onere della prova, atteso che, per escludere il nesso di causalità tra inadempimento e danno, la Banca avrebbe dovuto dimostrare che il danno si sarebbe verificato anche senza inadempimento, mentre la Banca non ha affatto provato che l’incasso del credito ceduto in garanzia sarebbe stato comunque infruttuoso.

2. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità. Sostiene il ricorrente che, essendo effetto tipico della cessione l’immediato trasferimento del diritto di credito in capo al cessionario, che è divenuto unico legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto, nel momento il ricorrente si è spogliato della titolarità del credito, nulla poteva essergli più rimproverato. In particolare, non avendo più il cedente alcun titolo per agire nei confronti del debitore ceduto, lo stesso era divenuto estraneo alle vicende che interessavano il credito successivamente all’atto di cessione.

Questo Collegio ritiene erronea tale impostazione giuridica, confondendo il ricorrente la cessione del credito pro soluto (nella quale, effettivamente, quando F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 31226/2018 Numero sezionale 3171/2021 Numero di raccolta generale 20623/2021 il cedente si spoglia della titolarità del credito, lo stesso diviene estraneo Data pubblicazione 19/07/2021alle vicende che successivamente interessano il credito) con la cessione pro solvendo a scopo di garanzia – che ricorre nel caso di specie - nella quale il cedente, nonostante abbia immediatamente trasferito la titolarità del credito al cessionario, non diviene affatto estraneo alle successive vicende del medesimo credito, continuando a rispondere della solvenza del debitore.

Il ricorrente, inoltre, pur condividendo in astratto il principio secondo cui il nesso causale tra inadempimento e danno deve essere provato dal danneggiato, con le proprie censure ha, in realtà, sovrapposto i piani dell’inadempimento contrattuale con quello del risarcimento del danno, ritenendo di immediata evidenza la sussistenza nel nesso causale tra il conclamato inadempimento e la perdita del credito ceduto. Infine, se è pur vero che il ricorrente ha dimostrato che al momento in cui il credito oggetto di cessione è divenuto esigibile (il 4 aprile 1992) il debitore ceduto era ancora in bonis, tuttavia, lo stesso non si è minimamente confrontato con il coerente ed articolato ragionamento della Corte d’Appello, che ha evidenziato che dalla documentazione depositata dalla banca (tra cui i bilanci societari) era emerso che sia alla data del 31 dicembre 1990 che a quella successiva del 31 dicembre 1991 il debitore ceduto si trovava in condizioni assai precarie sotto il profilo delle liquidità disponibili, con significative esposizioni nei confronti degli istituti di credito, e non era pertanto in grado di far fronte a breve termine a pagamenti di rilievo significativo come quello oggetto di cessione.

Era quindi del tutto ipotetico l’assunto del ricorrente che la banca, anche ove si fosse tempestivamente attivata, avrebbe potuto recuperare il credito di £ 3.030.000.000, integrante il danno da risarcire. Né, peraltro, la prova della solvibilità del debitore ceduto poteva essere desunta dal rilievo che la banca avesse concesso a quest’ultimo nel luglio 1992 un mutuo edilizio del valore di oltre dodici miliardi di lire, in primo luogo, perchè il ricorrente non aveva nemmeno fornito la prova, di fronte alla contestazione dell’istituto di credito, che tale finanziamento fosse stato effettivamente erogato, e, in ogni caso, lo stesso era stato interamente garantito da ipoteche su beni di soggetti terzi fino alla concorrenza del valore della somma mutuata.F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 31226/2018 Numero sezionale 3171/2021 Numero di raccolta generale 20623/2021 Al cospetto di un così articolato percorso logico-argomentativo della Corte Data pubblicazione 19/07/2021 d’Appello, il ricorrente si è limitato ad allegare che al momento della cessione del credito in garanzia (dicembre 1991) – non considerando quindi nemmeno quello rilevante ai fini di causa della scadenza del credito ceduto – “esso era pacificamente esistente nella misura indicata nell’atto di cessione” (pag. 22 ricorso), svolgendo così, peraltro in modo palesemente generico, delle mere censure di merito, come tali inammissibili in sede di legittimità, essendo dirette a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dalla Corte di Appello.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 1226 cod. civ., per avere la Corte d’Appello rigettato anche la domanda subordinata di liquidazione del danno in via equitativa con la motivazione che il giudizio di equità non potesse sopperire ad una prova mancata. Il ricorrente ha indicato come parametro per la valutazione equitativa la circostanza che il debitore ceduto, nella proposta di concordato preventivo (non andata a buon fine, essendo la società stata dichiarata fallita) si era impegnata al pagamento dei crediti nella misura del 40%.

4. Il motivo è inammissibile. E’ orientamento consolidato di questa Corte (vedi recentemente Cass. n. 8468/2020), che l’applicazione dell’art. 1226 cod. civ. richiede che risulti provata o comunque incontestata l'esistenza di un danno risarcibile ed è diretta a fare fronte all'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno, mentre alla mancanza della prova di tale danno non è possibile sopperire con una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.. Il ricorrente, con l‘apparente deduzione della violazione di legge, svolge una censura di merito, essendo questa diretta a contrastare una valutazione in fatto compiuta dal giudice di secondo grado in ordine alla mancanza di prova di un danno risarcibile.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 31226/2018 Numero sezionale 3171/2021 Numero di raccolta generale 20623/2021

P.Q.M.

Data pubblicazione 19/07/2021 Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambe le parti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 2.07.2021 Il Presidente Francesco TIRELLIF i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0