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Ordinanza — n. 20615/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy declaration, limiting partner's claim to personal insolvency grounds only.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20615/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Lucia Vagelli's appeal against the bankruptcy declaration of her limited partnership, ruling that her claim was improperly extended to the company's bankruptcy grounds. The lower court correctly held that Vagelli, as an unlimitedly liable partner, could only challenge the declaration regarding her personal insolvency and the social bond, not the separate bankruptcy prerequisites of the society. Consequently, the appeal was dismissed because the object of the litigation exceeded the scope permitted for an autonomous appeal by a partner.

Regesto Legislator

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Art. 10 I.f.; Art. 17-18 I.f.: An unlimitedly liable partner appealing their own bankruptcy declaration is restricted to challenging personal insolvency grounds and the social bond, without extending to the bankruptcy prerequisites of the society.

Parole chiave

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unlimitedly liable partner bankruptcy declaration appeal limited partnership insolvency autonomous appeal scope social bond validity litisconsortio necessity contributo unificato scioglimento della società

Disposizioni normative citate

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Art. 10 I.f.
4, c.c., non implicano anche la sua estinzione, 5 5 e 6 1 c derivandone la possibilità della stessa società di essere sottoposta a 9 1 f a 8 a fallimento entro l'anno dall'intervenuta cancellazione dal registro delle d 5 2 3 4 c imprese ai sensi dell'art. 10 I.f. (Cass.
Art. 17-18 I.f.
Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 3115/02
i S e r la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, co.

Giurisprudenza citata

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Cass. 17098/2013
Cass. 7769/2017
Cass. 1234/2019
Cass. s.u. 4315/2020
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Ordinanza 36/2003
Italian Constitutional Court dismisses challenge to bankruptcy law regarding hidden partner liability limits. The court rejects the claim of unequal treatment between hidden partners and other business entities. The decision upholds the legal distinction based on public registration requirements. The court confirms that hidden partners face different legal situations than registered ones. This ruling maintains the annual bankruptcy declaration limit for hidden partners. The court emphasizes the principle of legal certainty over subjective equality claims. The decision clarifies that irregularly constituted companies cannot be compared to regular ones. The court finds the constitutional complaint manifestly unfounded and inadmissible.
Ordinanza — n. 19072/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding bankruptcy extension to partners due to lack of notification. The court ruled that the second creditor's filing cured the procedural defect. The court held that the omission of notification does not invalidate the petition but merely requires ensuring the opponent is notified.
Ordinanza 180/1998
Italian Constitutional Court dismisses challenge to bankruptcy law requiring full liquidation before company dissolution. Disparity in creditor protection is deemed justified by different legal regimes. No defense rights violated.
Ordinanza 131/2002
Italian Constitutional Court dismisses challenge to bankruptcy law regarding individual business cessation deadlines.
Ordinanza — n. 22449/2021 — snciv
Cassation appeal dismissed because former shareholders lack standing to challenge bankruptcy confirmation without being parties to the appeal.

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Testo completo

a seguente 8 e 8 4 e ORDINANZA 5 3 c sul ricorso n.r.g. 9626/2019 proposto da: 4 2 9 d 4 a # : l VAGELLI LUCIA, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Lopardo i a S e r angela.lopardo@firenze.pecavvocati.it, con domicilio eletto presso la C A G Corte di cassazione, come da procura in calce all'atto N A . P . S . - ricorrente - C contro A R U B A P E BERTOCCI ILARIA D a : s o FALLIMENTO ROCCA VIAGGI & SERVIZI S.A.S. di VAGELLI LUCIA E E m e s O SIGNORINI ALESSANDRO, in persona del curatore fallimentare S I M -intimati- F E R R O M A S Pagina 1 di 6 - RGN 9626/2019 estensore cons. m. ferro D a : t o icz( F i r m a per la cassazione della sentenza App.

Firenze 6.2.2019, n. 267/2019, in R.G. 1285/2018; vista la memoria depositata dal ricorrente in funzione dell'adunanza della Sesta sezione civile del 28.1.2021; vista l'ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 6643/2021 della Sesta sezione civile - Prima sottosezione, deliberata a seguito dell'adunanza 28.1.2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro alla camera di consiglio del 10.6.2021. FATTI DI CAUSA 1. VAGELLI LUCIA impugna la sentenza App. Firenze 6.2.2019, n. 267/2019, in R.G. 1285/2018 che ha rigettato il suo reclamo interposto, quale socio illimitatamente responsabile, avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, emessa da Trib.

Pisa n.36/2018 (del 28.4.2018) in estensione del già dichiarato fallimento della società ROCCA VIAGGI & SERVIZI S.A.S. di VAGELLI LUCIA E SIGNORINI ALESSANDRO (del 22.2.2017); 5 e 2. la corte ha premesso che:

a) a seguito di istanza di fallimento 5 6 1 c di Ilaria Bertocci il medesimo ufficio già aveva dichiarato il fallimento f a d 5 8 a di ROCCA VIAGGI & SERVIZI S.A.S. di VAGELLI LUCIA E SIGNORINI 2 4 c 8 e ALESSANDRO, pronunciato in un primo tempo con sentenza a carico 3 8 4 e della s.a.s. e dell'altro socio illimitatamente responsabile, poi con altra 2 9 d 4 a c sentenza a carico dell'altra socia illimitatamente responsabile, 4 l # : i a l'accomandataria Vagelli;

b) il tribunale aveva respinto le eccezioni di S e r difetto del contraddittorio, decorso dell'anno ex art.10 I.f., C A 3 G N insussistenza dei presupposti del fallimento sociale; A . P . S .

3. la sentenza ha così ritenuto che:

a) non erano ammissibili le U B A P E C doglianze afferenti ai presupposti di fallibilità della s.a.s., dei quali non A R si era occupato il tribunale, impegnato solo a verificare il fondamento D a : di quelli relativi alla fallibilità della socia accomandataria e costituendo E m e s s o I M O i primi, infatti, oggetto di altro procedimento, culminato in diversa A S S M pronuncia emessa dalla Corte d'appello di Firenze (n.393/2018) autonomamente impugnata da Vagelli;

b) non sussisteva litisconsorzio F E R R O D a : t o a Pagina 2 di 6 - RGN 96262019 estensore cons. m.ferro F i r m necessario avendo riguardo alla posizione della Vagelli e quella della società in accomandita fallita;

c) la dichiarazione di fallimento della s.a.s. non fa decorrere l'anno di cui all'art.10 I.f., posto che il fallimento non costituisce causa di scioglimento del vincolo sociale;

4. il ricorso è su quattro motivi; il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è sollevata la violazione degli artt. 10 e 147 I.f., nonché 2308 c.c., avendo erroneamente la corte trascurato che, per effetto del passaggio di un anno dal fallimento della s.a.s., non poteva essere più dichiarato il fallimento del suo socio illimitatamente responsabile regolare, costituendo il fallimento causa di scioglimento del vincolo sociale;

2. il secondo motivo invoca la identica violazione indicando l'omessa considerazione, nei riferimenti giurisprudenziali richiamati dalla corte, dell'appartenenza di Vagelli alla categoria non dei soci occulti bensì di quelli regolari;

3. il terzo motivo contesta la sentenza ove ha negato alla socia 5 5 e 6 1 c fallita la possibilità di contestare i presupposti del fallimento della 9 1 f a società, dato che ad essi era stato ampliato il contraddittorio dal giudice 5 8 a d 2 3 4 c di tribunale; 8 e 4. il quarto motivo avversa la sentenza in punto di condanna alle 5 3 8 4 e spese e al contributo unificato, quale conseguenza dell'ammissibilità 4 2 9 d 4 a c del reclamo;

5. i primi due motivi, da trattare congiuntamente, perché connessi, sono infondati; è invero oggetto di costante indirizzo di questa Corte l'attribuzione all'art.147 I.f., laddove individua il dies a quo per la fallibilità dei soci illimitatamente responsabili, di una relazione di specialità rispetto alle norme civilistiche, peraltro potendosi osservare che, per quanto qui di rilievo, detta decorrenza si trae o dallo scioglimento del rapporto relativo al singolo socio ovvero dalla venuta meno della sua responsabilità illimitata; Pagina 3 di 6 - RGN 96262019 estensore cons. m.ferro 6. non può invero essere accolta la tesi per cui la perdita della responsabilità illimitata ovvero lo scioglimento del rapporto sociale sarebbero da individuare nella data di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento della s.a.s., anche come effetto della declaratoria di incostituzionalità di cui a Corte cost. n. 319 del 2000, ai fini della decorrenza del termine annuale relativamente al socio regolare; per un' verso, appare non invocabile l'art.2308 c.c., trattandosi di un fenomeno per il quale, come spiegato da Cass.18964/2013, lo scioglimento di società siffatte (nella specie, in nome collettivo) non comporta né l'estinzione della società stessa «la quale continua ad esistere, sia pure sostituendo lo scopo liquida tono a quello lucrativo, né lo scioglimento del rapporto sociale inerente i singoli soci, i quali restano, pertanto, illimitatamente responsabili sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese, decorrendo da tale momento il termine di un anno ex art. 10 legge fall. per la dichiarazione di fallimento in estensione dei medesimi soci, al pari della società»; così come le cause che determinano lo scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4, c.c., non implicano anche la sua estinzione, 5 5 e 6 1 c derivandone la possibilità della stessa società di essere sottoposta a 9 1 f a 8 a fallimento entro l'anno dall'intervenuta cancellazione dal registro delle d 5 2 3 4 c imprese ai sensi dell'art. 10 I.f. (Cass. 501/2016); 8 e 8 4 e 7. per altro verso, la data della sentenza dichiarativa del 5 3 fallimento della società nemmeno può rilevare dunque con riguardo alla 4 2 9 d 4 a c # : l venuta meno della responsabilità illimitata; il fallimento in estensione i a r S e del socio accomandatario che, come tale, abbia istituzionalmente A C G N assunto e mai dismesso la responsabilità illimitata per le obbligazioni A .

P . S . sociali, è infatti soggetto al termine di decadenza di un anno E C «dall'iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, personale o U B A P A R societaria, che abbia comportato il venir meno della suddetta sua D a : responsabilità» (Cass. 5069/2017); anche in tal caso, la data della E m e s s o sentenza dichiarativa di fallimento della società non assume rilevanza, « M O perché non comporta la cessazione della responsabilità per estinzione M A S S I E R R O F D a : t o Pagina 4 di 6 - RGN 96262019 estensore cons. m.ferro F i r m a della società o per scioglimento del singolo rapporto sociale (Cass.23651/2014);

8. il terzo motivo è inammissibile, per plurimi profili; in primo luogo il ricorrente omette di rappresentare in modo autosufficiente come la pretesa estensione dell'oggetto del giudizio alla verifica dei presupposti della fallibilità della s.a.s. sarebbe avvenuta avanti al primo giudice di merito; in ogni caso la doglianza, oltre a non argomentare in nessun modo il proprio contrasto con gli orientamenti interpretativi assunti dalla corte (Cass. s.u. 23745/2020), dunque non specificamente censurati, s'infrange sul principio, che va ribadito, per cui nel procedimento di impugnazione della dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, dichiarato fallito ai sensi dell'art. 147 I.f., questi non è legittimato a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società, in relazione al quale la sentenza dichiarativa di fallimento fa stato erga omnes, e quindi anche nei confronti dei soci, attuali e precedenti se fallibili, dato che «la sua opposizione può avere, dunque, ad oggetto solo le condizioni che attengono alla sussistenza del vincolo sociale, e, quindi, 5 5 e 6 1 c alla sua personale fallibilità» (Cass. 17098/2013, 7769/2017, 9 1 f a 1234/2019); il principio trova specificazione laddove si osservi che d 5 8 a 2 3 4 c siffatta delimitazione dell'oggetto dell'impugnazione consentita al socio 8 e autonomamente fallito rispetto alla società, non si riferisce all'ipotesi 5 3 8 4 e c in cui egli abbia agito in reclamo avverso la sentenza di fallimento della l k 4 2 9 d 4 a società, spendendo la mera veste di interessato ex art.18 I.f. e nel i a r S e termine ivi previsto di 30 giorni dall'iscrizione della sentenza nel C A G N registro delle imprese, ai sensi degli artt.17-18 I.f. (vicenda oggetto del A .

P . giudizio R.G. n. 8498/2018 chiamato all'adunanza odierna), bensì E C S . attiene al più circoscritto reclamo avverso la propria sentenza di B A P R U A fallimento; mentre invero per le prime ipotesi anche il socio, fallito o D a : meno, e comunque al pari di qualunque altro interessato ai sensi e s s o O E m dell'art. 18 co. 4 l.f., ben può reclamare la dichiarazione di fallimento M A S S I della società - con decorrenza di termini diversi, a seconda che abbia M R O ricevuto la notifica della sentenza, perché anch'egli fallito o la debba F E R D a : t o Pagina 5 di 6 - RGN 96262019 estensore cons. m.ferro F i r m a conoscere, in quanto iscritta al registro delle imprese, se non fallito -, ove la dichiarazione di fallimento personale sia autonoma e come tale impugnata, la conseguente restrizione oggettiva dell'impugnazione non permette il rinnovo del controllo giudiziale sulla dichiarazione di fallimento sociale, per il quale il socio sia decaduto dal reclamo;

9. va così ribadito il principio per cui «l'impugnazione autonoma della dichiarazione del proprio fallimento da parte del socio illimitatamente responsabile è circoscritta ai relativi presupposti, quali la sussistenza del vincolo sociale e la responsabilità illimitata - attuali o non cessati da oltre un anno -, l'inerenza all'insolvenza finale (anche solo in parte) dei debiti esistenti alla cessazione della predetta responsabilità, senza che l'oggetto del giudizio possa estendersi ai presupposti del fallimento sociale; la relativa e già emessa dichiarazione, ben può infatti dal medesimo socio, che non sia stato dichiarato fallito unitamente alla società, essere comunque impugnata alla stregua di soggetto interessato, dunque nei diversi termini di decorrenza, cioè dalla iscrizione nel registro delle imprese, secondo il sistema previsto per i terzi dagli artt. 17-18 I.f.»; il quarto motivo 5 5 e 6 1 c risulta così assorbito; 9 1 f a 8 a 2 d 5 il ricorso va pertanto rigettato, riconosciuta la sussistenza dei 4 c 3 8 e presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 8 4 e 5 3 4 a c 4315/2020). 4 2 9 d

P.Q.M.

i S e r la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 3 C A 115/02, come modificato dalla I. 228/12, dà atto della sussistenza dei N G A . P . presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore S . E C importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il U B A P ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art.

13. A R D a : Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d 10 i gno 2021 E m e s s o D FuRzionario O ott.ssa